Lart. 11 del d.l. 24.4.2017, n. 50, disciplina la definizione agevolata delle controversie tributarie.
Loggetto della norma sono soltanto le controversie per le quali sussistono le seguenti condizioni:
a) le controversie devono essere oggetto della giurisdizione tributaria di cui al d.lgs. 31.12.1992, n. 546;
b) parte della controversia deve essere lAgenzia delle Entrate, per cui il beneficio è escluso se parte è lAgenzia delle dogane e dei monopoli, lente locale, la CCIAA, il consorzio di bonifica, ecc.;
c) la causa deve essere pendente in ogni stato e grado di giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio;
d) la costituzione in giudizio di primo grado del contribuente deve essere avvenuta entro il 31.12.2016; di conseguenza non rileva la data in cui è stato proposto il ricorso né quella in cui la procedura di reclamo mediazione si è conclusa, ma soltanto la data in cui il fascicolo è stato depositato presso la commissione tributaria di primo grado. Ad esempio, se lavviso di accertamento è stato notificato il 28.10.2016 e il ricorso il 27.12.2016 e il fascicolo è stato depositato il 30.12.2016, la definizione agevolata è ammessa, ma sé esclusa se il deposito è avvenuto il 2.1.2017 ovvero entro il termine ultimo del 27.1.2017;
e) il processo non deve essersi concluso con pronuncia definitiva alla data in cui il contribuente ha presentato la domanda di definizione agevolata; a tale proposito rileva non la data delludienza ma quella di pubblicazione della sentenza, da identificare con il giorno in cui la pronuncia è stata depositata. Ad esempio, se ludienza è di data 15.3.2017, la sentenza definitiva è depositata il 26.9.2017 e la domanda è stata presentata il 20.9.2017, la definizione è ammessa; se, invece, la domanda è stata presentata il 27.9.2017, il beneficio è escluso.
I CASI DI ESCLUSIONE DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA
Controversia non attribuita alla competenza delle commissioni tributarie (ad esempio, azione di accertamento negativo, risarcimento di danni, ecc.);
controversia nella quale è parte lAgenzia delle dogane e dei monopoli, lente locale, o lent che gestisce il tributo;
controversia nella quale è parte lagente della riscossione (ad esempio, vizio di notifica della cartella di pagamento, iscrizione dellipoteca, ecc.); tuttavia, la definizione è ammessa se nella controversia è presente anche lAgenzia delle entrate per illegittimità sostanziale della pretesa;
controversia con sentenza definitiva intervenuta prima della presentazione dellistanza di definizione;
controversia la cui costituzione in giudizio in primo grado sia stata fatta dopo il giorno 31.12.2016;
controversia avente ad oggetto, anche solo in parte:
. le risorse proprie tradizionale previste dallart. 2, paragrafo 1, lett. a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 17.6.2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio del 26.5.2014;
. lIVA riscossa sulle importazioni;
. le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dellart. 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13.7.2015.
2. Loggetto della definizione
Il contribuente che ha presentato il ricorso introduttivo del giudizio, o chi vi è subentrato ovvero ne ha la legittimazione, può presentare listanza di definizione. Tale atto comporta:
a) il pagamento:
di tutti gli importi indicati nellatto impugnato che sono stati oggetto di contestazione; ovviamente, quelli che non sono stati contestati sono già stati oggetto di recupero da parte dellAgenzia delle entrate;
degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo conteggiati applicando il tasso annuo del 4%, ai sensi dellart. 20 del d.p.r. 29.9.1973, n. 602, conteggiati, però, fino al 60° giorno successivo alla data in cui latto è stato notificato;
b) labbandono delle somme dovute a titolo di:
sanzioni collegate al tributo;
interessi di mora di cui allart. 30 del d.p.r. 29.9.1973, n. 602.
Se la controversia ha per oggetto esclusivamente le sanzioni che non sono collegate al tributo (ad esempio, la mancata restituzione di un questionario, il quadro RW, ecc.), la definizione comporta il pagamento del 40% degli importi contestati.
Se la controversia ha per oggetto esclusivamente le sanzioni che sono collegate ai tributi cui si riferiscono (ad esempio, dichiarazione infedele, ecc.), la definizione non è subordinata al pagamento di alcun importo se il contendere relativo al tributo è già stato altrimenti definito anche con modalità diverse da quelle previste dallart. 11 del d.l. 24.4.2017, n. 50.
ATTENZIONE
La norma non disciplina se è dovuto o meno il pagamento delle somme dovute a titolo di:
aggio di riscossione;
spese di notifica dellatto impositivo;
contributi INPS liquidati nella cartella di pagamento o accertati.
Le spese di giustizia liquidate con la sentenza non sono dovute, non essendo indicate nellatto impugnato.
Non ha alcun effetto la sentenza che è stata emessa dalla commissione tributaria provinciale o dalla commissione tributaria regionale che ha accolto il ricorso, in tutto o in parte, poiché rilevano soltanto le risultanze presenti nellatto impugnato.
3. Listanza di definizione
Entro il 30.9.2017, a pena di inammissibilità, il contribuente deve presentare allAgenzia delle entrate la domanda di definizione della controversia pendente.
Latto, redatto in carta semplice, cioè in esenzione dallimposta di bollo, deve essere presentata in forma autonoma relativamente a ciascun atto impugnato.
4. Le somme dovute
Il versamento delle somme dovute può essere effettuato come segue:
a) se limporto non è superiore a 2.000 euro, la somma dovuta deve essere versata in unica soluzione entro il 30.9.2017;
b) se limporto è superiore a 2.000 euro, è possibile pagare il debito con una delle seguenti modalità:
in unica soluzione entro il 30.9.2017;
in tre rate così articolate, senza dover effettuare il calcolo degli interessi:
– il 40% entro il 30.9.2017;
– il 40% entro 30.11.2017;
– il 20% entro 30.6.2018.
Per ciascuna controversia autonoma va fatto un separato versamento.
ATTENZIONE
Chi ha presentato la domanda per la c.d. rottamazione dei ruoli di cui allart. 6 del d.l. 22.10.2016, n. 193, può usufruire dellattuale definizione solo unitariamente a quella per la quale ha già richiesto lapplicazione del precedente beneficio.
La definizione si perfeziona con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata.
Se non risultano somme da versare, la definizione è perfezionata con la sola presentazione della domanda.
La definizione agevolata che si è perfezionata esplica i suoi effetti a favore dei coobbligati.
5. Le somme versate in pendenza di giudizio
Il contribuente deve eseguire il pagamento delle somme dovute in base allatto impugnato che hanno costituito loggetto della contestazione. Più in particolare, il conteggio deve essere eseguito dal contribuente tenendo presente che devono essere considerate le somme dovute a titolo di:
tributi dovuti allAgenzia delle entrate, quali risultano dallatto impugnato;
interessi per ritardata iscrizione a ruolo conteggiati applicando il tasso annuo del 4% calcolati fino al 60° giorno successivo alla notifica dellatto; va ricordato che lart. 20 del d.p.r. 29.9.1973, n. 602, a differenza, dispone che il conteggio deve considerare larco di tempo che va a partire dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento e fino alla data di consegna al concessionario dei ruoli per cui il contribuente deve eseguire il calcolo per lintegrazione che va dalla data di consegna del ruolo al 60° giorno successivo alla notifica dellatto.
Dalla somma liquidata va dedotto lammontare degli importi:
che sono stati versati in pendenza di giudizio, cioè quelli che sono dovuti in base:
– alla cartella di pagamento, poiché il ricorso non sospende la riscossione;
. allavviso di accertamento cioè in ragione:
a) di 1/3 delle imposte e degli interessi dovuti entro il termine di proposizione del ricorso (art. 15 del d.p.r. 29.9.1973, n. 602);
b) dellammontare deciso dalla commissione tributaria provinciale che respinge il ricorso e comunque non oltre 2/3 delle somme dovute se il ricorso è stato parzialmente accolto (art. 68, comma 1, lett. b), del d.lgs. 31.12.1992, n. 546);
c) per il residuo ammontare determinato nella sentenza emessa dalla commissione tributaria regionale;
– che sono dovuti in base alla definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo di cui allart. 6 del d.l. 22.10.2016, n. 193.
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AVVERTENZA
La definizione agevolata non dà comunque luogo alla restituzione delle somme che sono già state versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.
Le somme versate per le sanzioni non sono oggetto di restituzione.
6. Il contenzioso
Gli effetti della definizione agevolata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali che non sono passate in giudicato. Ad esempio, se il ricorso presentato dal contribuente è stato accolto dalla commissione tributaria provinciale, la definizione comporta lobbligo di presentare la domanda e di eseguire il pagamento delle somme dovute in base allatto impositivo, cioè i tributi e gli interessi.
Le controversie definibili non sono sospese. Tuttavia, il contribuente può presentare lapposita richiesta al giudice nella quale deve dichiarare di volersi avvalere della norma di favore. Soltanto in questa ipotesi il processo è sospeso fino al 10.10.2017. inoltre, la sospensione permane fino al 31.12.2018 se entro la suddetta data è depositata la copia della domanda e dellavvenuto versamento delle somme dovute e della prima rata.
Per le controversie che possono essere oggetto di definizione sono sospesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali di riassunzione che scadono dal 24.4.2017 al 30.9.2017.
7. Il diniego
Il diniego della definizione va notificato entro il 31.7.2018 con l modalità previste per gli atti processuali.
Il diniego può essere impugnato entro 60 giorni dinanzi allorgano giurisdizionale presso il quale la causa è pendente, cioè avanti la commissione tributaria provinciale o la commissione tributaria regionale nel caso di giudizio in appello ovvero la Corte di cassazione.
AVVERTENZA
Se la definizione della lite è richiesta in pendenza del termine per proporre limpugnazione, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata unitamente al diniego della definizione entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data in cui questultimo atto è stato notificato.
Il processo si estingue in mancanza dellistanza di trattazione presentata entro il termine del 31.12.2018.
Se la controversia è definibile, limpugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego costituiscono listanza di trattazione.
Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate.
8. Rinvio
Le modalità di attuazione della normativa sono demandate a uno o più provvedimenti del direttore dellAgenzia delle Entrate.
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