La decurtazione dei punti dalla patente del proprietario non conducente non può effettuarsi finchè non siano stati esperiti tutti i gradi di giudizio e l’iter giudiziario non si sia concluso con una sentenza passata in giudicato – Incostituzionalità dell’

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Si segnala la sentenza n. 147/09 del Giudice di Pace di Roma, Sez. II, Angelo Manetta, secondo il quale “Il proprietario del mezzo non è tenuto a rilevare i dati personali e della patente del conducente prima della definizione dei procedimenti giurisdizionali per l’annullamento del verbale di contestazione dell’infrazione ( cfr. art. 126 bis n.2 del C.d.S. con i chiari menti forniti dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 27 del 24.1.2005)”.
Va precisato, continua il Giudice nella citata sentenza, che, “in caso di rigetto del ricorso e dalla definizione del procedimento giurisdizionale, decorrono i termini per la prevista comunicazione; l’omissione della stessa legittima la P .A. ad elevare il verbale per violazione della norma suddetta”.
 
Considerazioni.
  1. Come ben noto, la Corte Cost., con la su enunciata sentenza ha ribadito a chiare lettere che “L’art. 126-bis, comma 2, del codice della strada, nella parte in cui assoggetta il proprietario del veicolo alla decurtazione dei punti della patente quando ometta di comunicare all’Autorità amministrativa procedente le generalità del conducente che abbia commesso l’infrazione alle regole della circolazione stradale, è costituzionalmente illegittimo per violazione del principio di ragionevolezza”.
Si aggiunga che il Decreto Legge 21.09.2005 n° 184, il quale prevedeva che “spetta al proprietario del veicolo, ovvero ad altro obbligato in solido in caso di mancata identificazione, fornire all’organo di polizia i dati personali e della patente del conducente responsabile della violazione contestata…”, tuttavia è decaduto a causa della mancata conversione in legge del decreto nel termine dei 60 giorni dalla sua pubblicazione;
  1. Come rilevato dal TAR Lecce, con sentenza 20.04.2005 n° 2376, la decurtazione dei punti dalla patente del proprietario non conducente non può effettuarsi qualora non sia stato individuato il trasgressore per la dichiarata illegittimità costituzionale dell’art.126 bis del Codice della Strada;
Ciò postula che la decurtazione dei punti dalla patente del proprietario non conducente non può effettuarsi finchè non siano stati esperiti tutti i gradi di giudizio e l’iter giudiziario non si sia concluso con una sentenza passata in giudicato (TAR Lecce n. 2376/2005). Conforme anche la sentenza del TAR Lombardia, n° 1188 del 12.05.2006, con cui l’autorità interpellata, ha ribadito il principio secondo cui l’avvenuta proposizione del ricorso dinanzi al Giudice di pace avverso il verbale di contestazione o anche la sola pendenza dei termini per l’esperimento dei rimedi giurisdizionali o amministrativi, privando la "contestazione" della necessaria definitività, costituiscono circostanze di per sé ostative al perfezionarsi della decurtazione del punteggio, e quindi anche all’eventuale revisione della patente.
  1. Se al destinatario della notifica del verbale di accertamento di una violazione al CDS viene richiesto di fornire i dati ex Art. 126-bis CDS, ma il presunto trasgressore dichiari di non ricordare chi si trovasse alla guida della sua auto al momento dell’accertamento, appare opportuno comunicare alla Autorità richiedente anche che avverso detto verbale si è proposto ricorso. In tal modo, l’Organo accertatore che elevasse (rectius.. che sempre più spesso eleva…) un secondo verbale per omessa comunicazione dei dati della patente, non potrà lamentare di non aver avuto notizia dell’esistenza di un procedimento pendente avente ad oggetto il prodromico verbale relativo alla violazione originaria.(“risulta che all’organo verbalizzante …. era stato, precedentemente al verbale, comunicato di non ricordare chi si trovasse alla guida ma non della proposizione del ricorso da parte del ricorrente”, sentenza n. 147/09 del Giudice di Pace di Roma, Sez. II, Manetta).
Praticante Avvocato Abilitato Foro di Roma

Plagenza Fabrizio

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