La decadenza della responsabilità genitoriale

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La parola potestà derivava dalla patria potestas del diritto romano e non andava molto bene indicare il rapporto tra genitori e figli.

I genitori hanno gli stessi obblighi nei confronti della prole e non esiste nessuna  differenza di ruolo tra il padre e la madre, entrambi occupano un posto di fondamentale importanza per la crescita fisica e psichica dei figli, condividendo in modo paritario le stesse responsabilità.

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Le tutele legali nelle crisi di famiglia

L’opera si struttura in tre volumi tra loro coordinati, affrontando in modo pragmatico le tematiche relative alla crisi dei rapporti familiari. Nel primo tomo viene esposta con commento dettagliato la disciplina sostanziale.Nel secondo tomo si espone, con risvolti operativi, la disciplina processuale. Nel terzo tomo si propone un pratico formulario editabile e stampabile. Il trattato vuole supportare il lavoro di magistrati, avvocati e altri professionisti coinvolti a vario titolo nelle controversie familiari.Il PRIMO TOMO si compone di tredici capitoli che affrontano la disciplina sostanziale relativa alla crisi familiare: l’istituto della separazione e quello del divorzio, con trattazione dei relativi presupposti nonché delle conseguenze patrimoniali e non patrimoniali del dissolvimento del rapporto coniugale.Analoga trattazione viene riservata per le ipotesi di crisi delle unioni civili.L’analisi dei rapporti familiari non si limita al legame tra genitori, ma si estende alla relazione tra genitori e figli, nonché tra nonni e nipoti.Il SECONDO TOMO si compone di diciassette capitoli e affronta la disciplina processualistica.Vengono trattate tematiche quali la giurisdizione e la competenza, la mediazione, i procedimenti in materia di respon¬sabilità genitoriale e gli aspetti internazionalprivatistici più rilevanti in materia.Nell’articolazione del volume sono compresi i procedimenti di esecuzione dei provvedimenti e, fra gli altri, viene dedicato un intero capitolo all’istituto della sottrazione internazionale di minori.Il TERZO TOMO si propone come strumento pratico per l’operatore del diritto al quale si forniscono tutte le formule direttamente compilabili e stampabili, accedendo alla pagina dedicata sul sito www.approfondimentimaggioli.it, tramite il codice inserito all’interno del cofanetto.

Michele Angelo Lupoi | 2018 Maggioli Editore

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In che cosa consiste la responsabilità genitoriale

La responsabilità genitoriale è disciplinata dal codice civile e consiste nel diritto e dovere dei genitori di seguire e mantenere i figli, prendendo le decisioni sulla loro educazione e istruzione.

La responsabilità genitoriale deve essere esercitata da entrambi i genitori di comune accordo, considerando le capacità e rispettando le aspirazioni e le inclinazioni naturali dei figli ( art. 147 c.c. e seguenti).

Si estende ai figli minori al di sotto della maggiore età e non emancipati, sia nati durante sia fuori dal matrimonio, e comprende anche i figli adottivi, che la legge equipara ai figli naturali.

Una simile responsabilità fa anche in modo che i genitori rispondano per le azioni dei figli minorenni, incapaci di agire e non in grado di compiere atti che incidono nella loro sfera giuridica, di esercitare diritti e di assumere doveri, sino al compimento della maggiore età.

I genitori possono compiere negozi giuridici al posto dei figli minori e rappresentarli in giudizio.

In quali circostanze si perde la responsabilità genitoriale

La responsabilità genitoriale si acquista in modo automatico con la nascita o l’adozione dei figli.

Se uno oppure entrambi i genitori si disinteressano dei figli, oppure, compiono degli atti pregiudizievoli per la loro crescita, il giudice ne può stabilire la decadenza.

La giurisprudenza ha delineato diverse ipotesi di comportamenti pregiudizievoli nei confronti dei figli che potrebbero determinare la decadenza dalla responsabilità genitoriale.

Gli abusi sessuali e le violenze in famiglia sono motivo di decadenza (Tribunale per i minorenni di Perugia, 07/09/2002) nonostante non ci siano le prove per la pronuncia di una condanna penale.

Allo stesso modo, un comportamento ripetutamente violento del padre nei confronti dei figli e la partner giustifica l’adozione del provvedimento di decadenza (Tribunale per i minorenni de L’Aquila, 18/06/1999).

 

I maltrattamenti rilevanti e continui che un genitore infligge all’altro e non nei confronti dei figli, possono portare alla pronuncia della decadenza, con ripercussioni negative sulla psiche della prole e sulla serenità familiare (Tribunale per i minorenni di Torino, 06/02/1982, Corte di Appello di Napoli, 18/04/2012, Tribunale per i minorenni de L’Aquila, 15/068/2007).

Il comportamento del genitore che nonostante sia consapevole della violenza sessuale consumata da terzi sul figlio minore, non fa niente, è presupposto di decadenza (Tribunale per i minorenni di Palermo, 05/08/1996).

Come nel caso della convivente che continua a vivere con il partner nonostante sia violento e aggressivo nei suoi confronti (Tribunale per i minorenni de L’Aquila, 07/12/1993).

Il comportamento del padre che fa assistere i figli alle attività criminali o li espone all’utilizzo delle armi è motivo di perdita della responsabilità genitoriale (Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria, 17/05/2016).

La trascuratezza nei confronti della prole e l’incapacità di mantenere, assistere, istruire ed educare i figli sono motivi di decadenza (Corte di Appello di Bologna, 11/05/1988).

Allo stesso modo i genitori di una minore in condizioni psichiche menomate, che disinteressandosi del suo comportamento, consentono che la figlia sia fatta oggetto di attenzioni illecite attraverso i mass media, possono venire dichiarati decaduti dalla responsabilità genitoriale (Tribunale per i minorenni di Catania, 21/06/1990).

I presupposti della perdita della responsabilità genitoriale

La pronuncia del provvedimento relativo alla perdita della responsabilità genitoriale risponde a delle esigenze di tutela dell’incolumità dei minori che derivano da un comportamento pregiudizievole di uno dei genitori o di  entrambi.

Il presupposto sta nella violazione dei doveri relativi alla responsabilità genitoriale.

In simili casi il giudice deve tutelare l’integrità psicofisica dei minori, verificando la gravità del comportamento dei genitori o di uno di essi.

La decadenza deve essere adottata quando la sottrazione del minore ai genitori si traduce nell’assicurargli una crescita serena e un’adatta educazione.

Se si dovesse perdere la responsabilità genitoriale, non verrebbe meno l’obbligo di mantenimento dei figli né impedirebbe la commissione del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, sanzionato dal codice penale (art. 570  c.p. commi 1 e 2).

Chi decide sulla decadenza dalla responsabilità genitoriale

La competenza a decidere sulla decadenza dalla potestà genitoriale spetta al tribunale per i minorenni della circoscrizione nella quale ha sede il minore.

Il provvedimento relativo può essere adottato su ricorso dell’altro genitore, dei parenti o del pubblico ministero (art. 336 c.c.).

Se i genitori si stanno separando o stanno divorziando e si sta svolgendo un procedimento davanti al tribunale ordinario, il provvedimento di decadenza della responsabilità genitoriale dovrà essere pronunciato durante lo stesso giudizio, e il tribunale deciderà  in camera di consiglio, considerando le informazioni assunte e sentito il pubblico ministero.

Sempre durante il giudizio può essere ascoltato il minore che ha compiuto 12 anni o di età inferiore, se capace di discernimento.

Se ci dovessero essere necessità che non si possono rinviare oppure urgenti, il tribunale, anche d’ufficio, può adottare dei provvedimenti temporanei nell’interesse del minore.

Le decisioni del giudice quando si perde la responsabilità genitoriale

Se il provvedimento di decadenza dovesse essere pronunciato nei confronti di uno dei genitori, l’esercizio della responsabilità genitoriale spetterà all’altro genitore in modo esclusivo.

Se la perdita della responsabilità genitoriale si ha nei confronti di entrambi i genitori, il figlio può essere collocato presso soggetti terzi, ad esempio i nonni, oppure, presso istituzioni pubbliche come una casa famiglia.

Nei casi meno gravi, quando il comportamento dei genitori o di uno di loro non giustifica l’adozione del provvedimento di decadenza, il giudice può adottare provvedimenti meno drastici, disponendo l’allontanamento provvisorio dalla casa familiare dei figli, oppure, l’allontanamento provvisorio dei o del genitore che maltratta o abusa dei figli.

La durata della decadenza dalla responsabilità genitoriale

La decadenza dalla responsabilità genitoriale non è definitiva.

I genitori o uno di essi possono essere reintegrati con un provvedimento del giudice quando cessano i motivi della decadenza e per i figli e non c’è più pericolo di pregiudizio.

L’obiettivo del legislatore è quello di dare maggiore tutela dell’interesse dei figli, non coinvolgendoli nella crisi coniugale, in caso di separazione o di divorzio, e imponendo ad entrambi i genitori di assumersi le responsabilità e gli impegni caratteristici del loro ruolo.

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Dott.ssa Concas Alessandra

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