La Croce Rossa Internazionale e il diritto internazionale umanitario

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I tragici conflitti in atto, ormai da tempo, in alcune regioni del globo (in primis, medio-oriente) hanno sempre più di frequente attirato l’attenzione mediatica sulla commissione, da parte di uno o più degli attori ivi coinvolti, soprattutto dei c.d. crimini di guerra, consentendo una eco sempre crescente alle denunce lanciate, al riguardo, dai vari governi e dalle diverse associazioni umanitarie a vario titolo coinvolte.

In particolare, il focus è sempre di più stato posto sulla violazione delle norme del diritto internazionale umanitario, con riferimento soprattutto ai frequenti episodi di bombardamento di scuole ed ospedali, alla distruzione di importanti siti archeologici e beni culturali in generale, alla tortura di prigionieri (e molto altro): segno di una consapevolezza crescente sull’argomento che, se da una parte fa ben sperare, dall’altro deve incentivare gli enti preposti (pubblici e privati) ad una sempre maggior diffusione delle relative leggi, affinché vengano conosciute e, quindi, anche maggiormente rispettate (e fatte rispettare).

Ad oggi, una delle realtà (anzi, la realtà per eccellenza) grazie alla quale questa particolare branca del diritto internazionale si è sviluppata e diffusa, è quella della Croce Rossa Internazionale che, dalla sua costituzione, avvenuta sul finire del 1800, ai giorni nostri, può essere considerata, attraverso l’ICRC (International Commitee of the Red Cross), la massima autorità n materia.

Ma andiamo con ordine.

 

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Intanto: cosa è il diritto internazionale umanitario?

Il diritto internazionale umanitario costituisce una parte del diritto internazionale pubblico  e ricomprende le regole che, in tempo di conflitto armato, proteggono le persone che non prendono, o non prendono più, parte alle ostilità e pongono limiti all’impiego di mezzi e metodi di guerra.

Se è vero che, tradizionalmente, e fino a qualche decennio orsono, esso era anche definito diritto della guerra, in quanto rivolto al fenomeno bellico in senso classico (ossia la guerra fra Stati), a partire dagli anni Cinquanta si è iniziato, invece, a preferire la locuzione “conflitto armato”, perchè questa abbracciava anche quei conflitti che, o si svolgono all’interno di uno Stato oppure non hanno le caratteristiche della guerra in senso tecnico-giuridico (quali, ad esempio, una dichiarazione formale, due o più Stati contrapposti, combattimento tra Forze regolari), finendo perciò esso con l’essere indicato anche come il diritto dei conflitti armati.

Le origini

In ogni civiltà ed epoca storica, in realtà, si sono quasi sempre avute delle regole che definissero le formalità e le circostanze per iniziare una guerra e porvi termine, limitare la violenza nei confronti di certe categorie di persone o di luoghi, applicare o vietare alcuni metodi di combattimento: già dal Codice di Hammurabi del XVIII sec. A.C. (alla Bibbia ed al Corano) si rinvengono norme che impongono il rispetto per l’avversario, fino a giungere ai c.d. cartelli di epoca medievale che, stipulati tra belligeranti in occasione di un dato conflitto, contenevano disposizioni relative alla sorte dei feriti, dei prigionieri e dei civili.

Così come diversi filosofi e giuristi, in ogni epoca, si sono da sempre interessati alla regolamentazione dei conflitti: da Grozio (senza andare troppo al di là nel tempo), secondo cui è il diritto naturale a spingere gli individui ad unirsi ed a obbedire ad alcune norme fondamentali, quali il rispetto della vita e dei beni altrui, da far valere anche in guerra, a Jean-Jacques Rousseau il quale, nel diciottesimo secolo, affermava che “La guerra non è una relazione tra un uomo e un altro uomo, bensì una relazione tra Stati, in cui gli individui sono nemici solo per caso; non come uomini, nemmeno come cittadini, ma solo in quanto soldati (…). Poiché l’oggetto della guerra è quello di distruggere lo Stato nemico, sarà legittimo ucciderne i difensori finché questi imbracciano le armi; ma non appena essi le gettano e si arrendono, cessano in quel momento di essere nemici o agenti del nemico e tornano a essere semplicemente uomini, per cui non si ha più diritto sulla loro vita”.

O, ancora, all’indomani dei moti di Messina del 1848, a Ferdinando Palasciano, giovane ufficiale medico dell’esercito borbonico, secondo cui “Bisognerebbe che tutte le Potenze belligeranti, nella Dichiarazione di guerra, riconoscessero reciprocamente il principio di neutralità dei combattenti feriti per tutto il tempo della loro cura e che adottassero rispettivamente quello dell’aumento illimitato del personale sanitario durante tutto il tempo della guerra“.

Henry Dunant e la Croce Rossa Internazionale: l’inizio della codificazione del diritto internazionale umanitario.

Proprio i principi proclamati da Palasciano, trovarono forma grazie all’opera di Henry Dunant, considerato a pieno titolo il fondatore della Croce Rossa: egli nacque a Ginevra l’8 maggio 1828 e nel 1843 entrò a far parte di un gruppo di giovani della Chiesa Libera per poi, nel 1855, fondare a Parigi l’Alleanza delle Unioni Cristiane dei Giovani (YMCA).

Uomo d’affari, qualche anno più tardi si recò in Algeria e, affascinato dalla cultura locale, iniziò a

studiare l’Islam ed a prendere lezioni di arabo, fondando, nel 1858, una società cereagricola (la “Società Anonima dei Mulini di Mons-Djemila”).

Proprio nel tentativo (risultato più volte vano) di acquistare un terreno utile alla sua attività, e posto in territorio all’epoca di dominazione coloniale francese, decise di recarsi in Lombardia, per interloquire direttamente con Napoleone III,  che in quel momento era alla testa del suo esercito in favore dell’Indipendenza italiana contro gli Austriaci.

Ma proprio in quel frangente, scoppiò a Solferino, il 24 giugno del 1859, una delle battaglie più sanguinose che l’Europa avesse fino a quel momento mai vissuto: Dunant rimase sconvolto dal numero impressionante dei feriti e dei morti, ma soprattutto dal fatto che essi fossero abbandonati a loro stessi, come ebbe lui stesso a testimoniare nel libro (“Souvenir de Solferino”) che, terminata la guerra, ed una volta tornato in Svizzera, scrisse con l’intento di sensibilizzare il più possibile l’opinione pubblica al riguardo.

Alle atrocità del combattimento, intriso di scene di dolore e di disperazione (”Qui si svolge una lotta corpo a corpo, orribile, spaventosa; Austriaci ed Alleati si calpestano, si scannano sui cadaveri sanguinanti, s’accoppano con il calcio dei fucili si spaccano il cranio, si sventrano con le sciabole o con le baionette; è una lotta senza quartiere, un macello, un combattimento di belve, furiose ed ebbre di sangue; anche i feriti si difendono sino all’ultimo: chi non ha più un’arma afferra l’avversario alla gola, dilaniandogliela con i denti”), si aggiungeva il fatto che mancavano medici, chirurghi e infermieri che potessero alleviare le sofferenze dei tanti uomini rimasti feriti o moribondi sul campo di battaglia (“Il sole del 25 illuminò uno degli spettacoli più orrendi che si possano immaginare. Il campo di battaglia è coperto dappertutto di cadaveri; le strade, i fossati, i dirupi, le macchie, i prati sono disseminati di corpi senza vita e gli accessi di Solferino ne sono letteralmente punteggiati. Nei paesi tutto si trasforma in ospedali di fortuna: chiese, conventi, case, pubbliche piazze, cortili, strade, passeggiate.”), al punto che fu impossibile provvedere a curarli tutti (“Allora si verificano scene pietose come quelle del giorno precedente, benché di genere affatto diverso; l’acqua e i viveri non mancano e nondimeno i feriti muoiono di fame e di sete; vi sono filacce in abbondanza ma non mani sufficienti per applicarle sulle ferite. E’ dunque indispensabile, bene o male, organizzare un servizio volontario.”).

E fu così che in lui maturò la consapevolezza dell’insufficienza dei soccorsi in rapporto alle necessità (“Si rendono perciò necessari infermiere e infermieri volontari, diligenti, preparati, iniziati a questo compito, che, ufficialmente riconosciuti dai comandanti delle forze armate, siano agevolati ed appoggiati nell’esercizio della loro missione. Infine, in un’epoca in cui si parla tanto di progresso e di civiltà, visto che purtroppo le guerre non possono essere sempre evitate, non urge insistere perché si cerchi di prevenire o almeno mitigarne gli orrori in uno spirito d’umanità e di vera civiltà?“) ed il doveroso impegno di creare una Società di soccorso volontario in ogni Stato, con il compito di organizzare ed addestrare squadre per l’assistenza dei feriti in guerra.

Nel 1862, aderì alla “Società ginevrina di Utilità Pubblica” ed insieme ad altri cinque cittadini svizzeri – il giurista Gustave Moynier, il generale Henry Dufour e i due medici Louis Appia e Theodore Maunoir – fondò una Commissione di lavoro, il “Comitato ginevrino di soccorso dei militari feriti”, prima cellula di quello che diventerà il Comitato Internazionale della Croce Rossa.

Fu così che il “Comitato dei cinque”, proprio sulla scorta delle idee proposte da Dunant nel suo libro, organizzò, il 26 ottobre 1863, a Ginevra, una Conferenza Internazionale, alla quale partecipano diciotto rappresentanti di quattordici Paesi che, tre giorni dopo (il 29 ottobre), firmarono la “Prima Carta Fondamentale”, che conteneva le dieci risoluzioni che, aventi lo scopo di definire le funzioni ed i mezzi dei Comitati di soccorso, divennero l’atto di nascita del Movimento.

La prima convenzione di Ginevra

Ma fu all’indomani della guerra tra la Prussia e la Danimarca del 1864 che, pur con l’esordio delle nascenti Società Nazionali di soccorso, si evidenziarono tutte le difficoltà frapposte dai governi al loro operare (una di esse, ad esempio, riguardava l’inconciliabilità tra il permettere il soccorso ai feriti ed il segreto su posizionamenti di truppe, che potevano essere riferite dai soccorritori nemici una volta rientrati nei loro ranghi), con la logica conseguenza che occorreva, a regolamentare il tutto, un vero e proprio trattato internazionale.

Quest’ultimo fu concluso il 22 agosto 1864 (al termine della Conferenza diplomatica alla quale partecipano i rappresentanti di dodici governi, compresi gli Stati Uniti, unica Potenza non europea rappresentata) con l’adozione della prima “Convenzione di Ginevra per il miglioramento della sorte dei feriti in campagna”. Il documento, composto da dieci articoli, garantiva neutralità e protezione alle ambulanze e agli ospedali militari, al personale delle squadre sanitarie ed al materiale utilizzato, nonchè alla popolazione civile che si fosse adoperata per i soccorsi ai feriti.

Aveva inizio, così, la codificazione delle norme di quel che, negli anni a seguire, sarebbe diventata una importantissima branca del diritto internazionale, arricchita dalle Convenzioni che, nel tempo, ebbero a stipularsi, sull’onda dei conflitti che, da quello tra Austria e Prussia del 1866, alle due guerre mondiali, e ad altre che afflissero il globo negli anni seguenti (ad esempio, quelle di liberazione, o il conflitto vietnamita) si susseguirono: tra di esse, le famose quattro (Convenzioni) di Ginevra (la prima, riguardante il miglioramento della sorte dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna;  la seconda il miglioramento della sorte dei feriti, dei malati e dei naufraghi delle forze armate su mare; la terza il trattamento dei prigionieri di guerra; la quarta, la protezione delle persone civili in tempo di guerra), quella sulla protezione dei Beni Culturali in caso di conflitto armato del 1954, i due Protocolli Aggiuntivi del 1977 (riguardanti la protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali- il primo- e non internazionali- il secondo-). Il tutto, con la copertura di quella che, pronunciata nel 1899 dal diplomatico e giurista estone Fyodor Fyodorovich Martens, sarebbe diventata una clausola fondamentale dell’intero corpus normativo in questione, secondo la quale, per i casi non contemplati dalle convenzioni di diritto umanitario,  le popolazioni e i belligeranti restano sotto la salvaguardia e sotto l’imperio dei principi del diritto delle genti, quali risultano dagli usi stabiliti fra le nazioni civili, dalle leggi di umanità e dalle esigenze della coscienza pubblica”.

Il simbolo della Croce Rossa Internazionale, dal 1864 ad oggi: alcune curiosità.

Originariamente il Movimento ebbe come unico simbolo, quello della Croce Rossa su sfondo bianco: l’emblema, privo di significato religioso, fu scelto invertendo i colori federali della bandiera svizzera, in omaggio al paese ospitante (l’art. 38 della Prima Convenzione di Ginevra del 1949, infatti afferma che “In omaggio alla Svizzera, il segno araldico della croce rossa su fondo bianco, formato con l’inversione dei colori federali, è mantenuto come emblema e segno distintivo dei servizi sanitari degli eserciti”); nel 1876, però, l’Impero ottomano (l’odierna Turchia) sollevò delle obiezioni in merito, e comunicò al governo svizzero (depositario, appunto, della convenzione di Ginevra) l’intenzione di non servirsi del simbolo della croce, considerandolo offensivo nei confronti dei soldati musulmani. Per conservare l’unità del movimento, il Comitato internazionale prese atto della decisione e consentì l’uso della Mezzaluna Rossa che, nel 1929, venne riconosciuta ufficialmente come altro simbolo ed adottata dalla maggioranza dei paesi islamici.

Successivamente fu l’Iran a far sì che venisse aggiunto un Leone e Sole Rossi- simboli della Persia- alla lista degli emblemi protettivi (continua, infatti, l’art. 38 prima citato: “Tuttavia, per i paesi che impiegano già come segno distintivo, in luogo della croce rossa, la mezzaluna rossa od il leone e sole rossi su fondo bianco, questi emblemi sono parimenti ammessi nel caso della presente Convenzione”), anche se quest’ultimo- ad oggi- non sia più stato usato, in pratica, dal 1980.

Ad ogni modo, nel 2005, è stato previsto un nuovo simbolo (tramite apposito Protocollo), il Cristallo Rosso (simbolo rosso su campo bianco) proprio quale alternativa alla croce e alla mezzaluna rosse, per offrire protezione alle persone che, portatrici di aiuto nelle aree di conflitto, non vogliano utilizzare i simboli suddetti.

Il ruolo del Comitato Internazionale della Croce Rossa e della Mezza Luna Rossa nella diffusione del diritto internazionale umanitario.

Il movimento è, oggi, costituito dal Comitato Internazionale della Croce Rossa (con sede a Ginevra), dalla Federazione internazionale delle società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa e dalle centonovanta società nazionali individuali. Proprio il CICR, sulla base delle Convenzioni di Ginevra del 1949 e dei protocolli aggiuntivi del 1977, ha la responsabilità di custodire e promuovere il diritto internazionale umanitario, proteggendo e assistendo le vittime dei conflitti armati internazionali, dei disordini e della violenza interna.

Il ruolo della Croce Rossa Italiana nella diffusione del diritto internazionale umanitario.

La società italiana della Croce Rossa è attualmente una delle più attive nella diffusione del diritto internazionale umanitario: attraverso un apposito ufficio (coordinato dalla Commissione Nazionale per la Diffusione del Diritto Internazionale Umanitario e dei Principi Fondamentali della Croce Rossa), essa promuove corsi, giornate informative, tavole rotonde, convegni e seminari “ad hoc”, sia interni all’associazione stessa (con particolare riguardo ai corsi di accesso dei nuovi volontari), sia esterni ad essa (tra cui Forze Armate, enti pubblici e privati, Università, scuole, ONG), intrattenendo importanti e prestigiose collaborazioni, ad esempio, con l’Istituto di Diritto Internazionale di San Remo o le altre società nazionali.

Annualmente, essa forma i suoi istruttori attraverso un corso nazionale (quest’anno giunto alla sua trentasettesima edizione), della durata di due settimane, al quale si accede tramite accurata selezione, il cui iter formativo prevede lo studio e l’approfondimento delle principali tematiche al riguardo, sempre con una attenzione particolare alle problematiche più attuali.

Le sfide attuali e future.

Oggi, la strada che si prospetta agli addetti ai lavori è ancora molto lunga ed in salita, soprattutto di fronte alle nuove sfide cui il dato normativo deve correr dietro: il riferimento è, tra l’altro, ai c.d. “Non State Actors” (che spesso sfuggono ad un preciso inquadramento giuridico e, di conseguenza, operativo a livello militare) ed alla “war on terrorism” (che sembra davvero essere- secondo la dottrina statunitense- worldwide and permanent: il pensiero corre, dalla distruzione delle Twin Towers nel 2001, al recente attentato di Barcellona), alla cyber-war, alle “targeted killings” ed all’uso degli A.P.R. (Aeromobili a Pilotaggio Remoto: i c.d. droni).

Senza considerare la diversa adesione alle regole del diritto internazionale umanitario che, purtroppo, ancora esitano ad essere rispettate in tutte le latitudini, facendo sì che i conflitti siano ancor più asimmetrici rispetto alla loro già così orientata connotazione, con tutto quel che ne consegue in punto di (applicazione del) diritto.

D’altro canto, però, è innegabile che siano stati compiuti, fino ad oggi, importanti passi in avanti, se solo si pensa che un certo Clausewitz, pur sostenendo che È chiaro che se i popoli civili non uccidono i prigionieri, non distruggono città e villaggi, ciò deriva dal fatto che l’intelligenza ha in essi parte maggiore nella condotta della guerra ed ha loro rivelato l’esistenza di mezzi d’impiego della forza più efficaci di quelli derivanti dalle manifestazioni brutali dell’istinto”, non esitava però a definire il diritto nella guerra come “impossibile”.

Come ha scritto l’attuale Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Gen. Tullio Del Sette, nella prefazione al libro di Ferdinando Fedi (“Pietro Verri, Pioniere del Diritto Umanitario”), dedicato alla figura di colui che, appunto, e ben a ragione, è considerato il pioniere del diritto internazionale umanitario (Pietro Verri) in Italia, “la differenza tra prima e dopo (costui) e quelli che con lui nel Diritto Umanitario hanno creduto come precursori e per esso si sono prodigati, nei loro Paesi e nelle organizzazioni internazionali, è che tali aberrazioni sono state individuate e a tal punto stigmatizzate da avere una loro previsione nel diritto internazionale e possono quindi dar luogo ad attagliate sanzioni”: il riferimento è all’altro grande risultato raggiunto dalla Comunità internazionale in questo ambito, ossia l’istituzione di una Corte Penale Internazionale, avanti la quale poter deferire coloro che si rendano colpevoli di crimini di guerra e, più in generale, di violazioni al diritto internazionale umanitario. Che poi ciò spesso non avvenga, è altrettanto vero: ma questa è altra storia.

Di sicuro, è anche a queste nuove sfide che, nonostante tutto, si deve guardare con rinnovato ottimismo, nella convinzione che il diritto umanitario possa riuscire sempre di più in quello che, forse, è da sempre stato il suo unico e romanticamente presuntuoso scopo: ossia, parafrasando   S. Agostino, quello di “insegnare ad essere umani anche facendo la guerra”.

Marco Valerio Verni

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