La Corte di giustizia difende l’obbligo di partecipazione del pubblico al processo decisionale inerente la costruzione di una discarica di rifiuti

Redazione 17/01/13
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Lilla Laperuta

Il pubblico interessato deve avere accesso ad una decisione di assenso urbanistico-edilizio in ordine all’apertura di una nuova discarica di rifiuti. Né è consentito alle autorità nazionali competenti di rifiutare al pubblico interessato l’accesso a tale decisione invocando la tutela della riservatezza delle informazioni commerciali o industriali prevista dal diritto nazionale o dell’Unione al fine di proteggere un legittimo interesse economico. È quanto emerge dalla sentenza C-416/10 pubblicata il 15 gennaio dalla Grande Sezione della Corte di giustizia europea.

Non osta, inoltre, si afferma nella sentenza, a che un rifiuto ingiustificato di mettere a disposizione del pubblico interessato una decisione di assenso urbanistico-edilizio, come quella controversa, possa essere sanato nel corso del procedimento amministrativo, a condizione che tutte le alternative siano ancora praticabili e che la regolarizzazione in tale stadio procedurale consenta ancora al pubblico interessato di esercitare un’influenza effettiva sull’esito del processo decisionale.

In tali termini è stata fornita l’ interpretazione della direttiva 96/61/CE del Consiglio del 24 settembre 1996 e modificata dal regolamento CE n. 166/2006 oltre che della Convenzione di Aarhus approvata mediante la decisione 2005/370/CE (e ratificata in Italia con la L. 108/2001).

La Convenzione, si ricorda, definisce un nuovo modello di governance ambientale, fondato su tre pilastri: l’accesso all’informazione ambientale, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali, l’accesso alla giustizia. In particolare in essa si prevede che il pubblico interessato abbia diritto a partecipare ai processi decisionali relativi a:

a) l’autorizzazione di determinate attività (specificate o comunque aventi impatto ambientale significativo);

b) l’elaborazione di piani, programmi, politiche ambientali;

c) regolamenti e atti normativi;

d) autorizzazioni per il rilascio di organismi geneticamente modificati nell’ambiente.

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