La Corte di Cassazione si esprime, in tema di accettazione beneficiata di eredità da parte di enti non societari, sugli effetti della mancata redazione dell’inventario

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Sommario: 1) La vicenda; 2) L’orientamento giurisprudenziale previgente; 3) La decisione e il nuovo orientamento della Suprema Corte; 4) Conclusioni

Con l’ordinanza del 27 maggio 2019 n. 14442/2019 la Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione ha mutato il proprio precedente orientamento con riguardo all’accettazione di eredità devolute ad enti non societari e, in particolare, si è espressa sulle conseguenze derivanti ai suddetti enti in caso di accettazione di eredità senza redazione di inventario o con redazione tardiva dello stesso. La Suprema Corte, con la suddetta ordinanza, attribuisce sempre la natura di fattispecie a formazione progressiva all’accettazione di eredità da parte di enti non societari ma, come si esaminerà, giunge a conclusioni differenti, rispetto ai precedenti giurisprudenziali, con riguardo agli effetti del mancato rispetto degli adempimenti dettati da questa fattispecie.

  1. La vicenda

L’ordinanza in esame origina da un giudizio promosso, nei confronti di una fondazione, da parte del fratello della de cuius, quest’ultima, infatti, aveva, con testamento olografo, devoluto la propria eredità unicamente alla suddetta fondazione.

Parte attrice sosteneva che, sebbene la fondazione avesse proceduto con l’accettazione beneficiata dell’eredità a lei devoluta, la stessa non avesse redatto tempestivamente, nel termine di tre mesi, l’inventario. Successivamente la fondazione avrebbe alienato beni facenti parte dell’eredità a lei devoluta a titolo transattivo e, infine, solo in un secondo momento, la stessa avrebbe perfezionato un secondo atto di accettazione predisponendo all’uopo l’inventario nei termini di legge.

Parte attrice chiedeva pertanto dichiararsi la decadenza della fondazione dal diritto di accettare l’eredità per non aver correttamente seguito l’iter per l’accettazione beneficiata della stessa e/o per aver alienato beni ereditari senza alcuna autorizzazione.

La domanda di parte attrice veniva rigettata sia dal Tribunale di Roma sia dalla Corte d’Appello, in quanto i magistrati, chiamati ad esprimersi sulla questione, riconoscevano che per gli enti non societari l’unica forma di accettazione ammessa fosse quella beneficiata e, qualora non venga rispettato il procedimento disciplinato dalla legge[1], l’accettazione non può che ritenersi inesistente, tamquam non esset. Gli stessi continuavano sostenendo che una tale inefficacia non sarebbe potuta essere considerata come preclusiva nei confronti del delato, il quale, avrebbe ben potuto procedere nuovamente all’accettazione beneficiata, compiendo il relativo iter perfezionativo, qualora il diritto di accettare l’eredità non fosse ancora prescritto ex art. 480 C.C.

Il fratello della de cuius ricorreva quindi in Cassazione contro la sentenza della Corte d’Appello, sostenendo che dall’inefficacia dell’originario procedimento di accettazione beneficiata, stante la mancata predisposizione dell’inventario, non potesse che derivare la decadenza dal beneficio di inventario[2] dell’ente, e, quale conseguenza dell’impossibilità per questi enti di accettare un’eredità loro devoluta con modalità differenti da quella beneficiata, sarebbe derivata la decadenza dal diritto di accettare l’eredità.

  1. L’orientamento giurisprudenziale previgente

Alcune datate sentenze della Corte di cassazione[3] ritenevano che, qualora non venisse completata la fattispecie a formazione progressiva incardinata nell’accettazione beneficiata, ciò si sarebbe tradotto in una mancata acquisizione della capacità speciale a succedere, in quanto, questa capacità sarebbe direttamente condizionata alla corretta esecuzione dell’unica fattispecie di accettazione ammissibile per gli enti non societari.

Qualora la Suprema Corte avesse giudicato seguendo il suddetto principio avrebbe dovuto accogliere le domande attoree, in quanto dirette alla dichiarazione di decadenza della fondazione dal diritto di accettare l’eredità, poichè questa non ha completato liter previsto dal testo normativo. Infatti, diretta conseguenza di tale orientamento sarebbe stata l’inutilità della ripetizione dell’accettazione beneficiata con il completamento della procedura a formazione progressiva da parte dell’ente, in quanto quest’ultimo sarebbe risultato comunque decaduto dal diritto di accettare.

Questo orientamento giurisprudenziale, che si è mantenuto prevalente per un lungo periodo di tempo, non ha però evitato le critiche di parte della dottrina[4], basate prevalentemente sul fatto che un tale orientamento sarebbe contraddittorio rispetto alla volontà implicita del legislatore, volta ad agevolare in ogni modo gli effetti dell’accettazione da parte degli enti non societari, e che, con questa interpretazione, si vedrebbe frustrata nel caso in cui gli enti, nel ristretto lasso di tempo concesso, non riuscissero ad ottemperare al procedimento a formazione progressiva, vedendosi decaduti dal diritto di accettare l’eredità.

  1. La decisione e il nuovo orientamento della Suprema Corte

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha rigettato le domande attoree, facendo proprie e confermando le statuizioni del Tribunale e della Corte d’Appello e così consacrando un nuovo orientamento giurisprudenziale.

Tale nuovo orientamento conferma, preliminarmente, la natura dell’accettazione beneficiata di eredità come fattispecie a formazione progressiva. Gli Ermellini statuiscono altresì che qualora l’ente non societario non abbia completato l’iter per l’accettazione beneficiata, detta accettazione debba essere considerata inesistente e, di conseguenza, non preclusiva di una nuova accettazione, né, benché meno, foriera di una decadenza sopravvenuta con riguardo al diritto di accettare l’eredità, in quanto il regime delle decadenze deve essere letto in chiave tassativa e nessuna norma ne prevede una fattispecie in questa ipotesi. A sostegno di questa tesi può citarsi anche il dispositivo degli articoli 485 e 487 C.C., i quali in alcuna ipotesi si riferiscono, in caso di accettazione beneficiata non seguita dall’inventario nei termini di legge, a una decadenza dal diritto di accettare l’eredità, ma prevedono soltanto, per coloro che non sono tenuti all’accettazione beneficiata, la decadenza dal beneficio. Sarebbe pertanto un passaggio logico troppo ardito ritenere che una simile sanzione costituisca, per chi è obbligato ad accettare con beneficio di inventario, una decadenza dal diritto di accettare l’eredità.

Corollario di tale argomentazione è che, qualora l’iter dell’accettazione beneficiata non si sia concluso positivamente, l’accettazione dovrà essere considerata tamquam non esset e, di conseguenza, il diritto di accettare l’eredità dovrà continuare a persistere fino a che questo non sia prescritto ex art. 480 C.C.  o sia intervenuto il termine di decadenza di cui al disposto dell’art. 481 C.C.

Proprio tali statuizioni hanno portato la Cassazione a rigettare le domande attoree: infatti, come si è avuto modo di osservare durante l’esplicazione della vicenda, la fondazione, dopo aver iniziato senza portare a termine la prima accettazione beneficiata e dopo aver alienato transattivamente dei beni ereditari, ha nuovamente iniziato e concluso l’iter di accettazione beneficiata, essendo essa ancora nei termini di legge.

  1. Conclusioni

Il nuovo orientamento della Suprema Corte non può che essere accolto con favore in quanto, adottando la soluzione più lineare a un problema diffuso nella prassi, supera i precedenti orientamenti giurisprudenziali e dottrinali, tendendo a conferire nuovamente organicità e coerenza alla disciplina, con riguardo alle altre fattispecie di accettazione beneficiata di eredità. L’ordinanza interpreta infatti nel senso più favorevole agli enti non societari la disciplina della accettazione beneficiata di eredità, assecondando quello che si ritiene essere stato l’obiettivo del legislatore.

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Note

[1] Come nel caso di mancata redazione dell’inventario o redazione dello stesso una volta scaduti i termini di legge e in assenza di proroga da parte dell’Autorità Giudiziaria ex artt. 485 e 487 C.C.;

[2] Sia che fosse o meno nel possesso dei beni ereditari, come disciplinato dagli articoli 485 e 487 C.C.;

[3] Cass. Civ. Sez. II, 8 maggio 1979, n. 2617; Cass. Civ. Sez. II, 29 settembre 2004, n. 19598;

[4] Capozzi, “Successioni e donazioni”, terza edizione tomoI, Milano 2009, 280;

Sentenza collegata

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Dott. Leonardo Zanon

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