La Corte dei Conti afferma la responsabilità amministrativa per danno erariale a carico di alcuni amministratori comunali nonché del segretario (quale garante della legalità e correttezza amministrativa), per aver deliberato l’ affidamento di un servizio

Lazzini Sonia 16/11/06
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Merita di essere segnalata la sentenza numero 468 dell’ 1 agosto 2006, emessa dalla Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale della Regione Toscana in merito alla mancata verifica, da parte di amministratori e del segretario comunale, della reale veridicità di una proposta comportante un esborso di denaro da parte del bilancio comunale, in pratica poi dimostratasi una solenne truffa!
 
L’adito giudice contabile condanna il sindaco:
 
 
<Primaria, afferma la Procura contabile, appare la responsabilità del sindaco che ha adottato un comportamento gravemente colposo avviando ed intrattenendo rapporti in nome e per conto di una Pubblica amministrazione sino ad assumere obbligazioni senza alcuna verifica sulla figura ed affidabilità dell’ aspirante contraente, pur in assenza di qualsiasi motivo di urgenza.
 
Ai sensi dell’ art. 1, primo comma, della legge 14 gennaio 1994 n. 20, siccome sostituito dall’ art. 3 del D.L. 23 ottobre 1996 n. 543, convertito in legge 20 dicembre 1996 n. 639 “la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica è personale e limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo o colpa grave, ferma restando l’ insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali”.
 
L’ elemento psicologico, rilevante ai fini della responsabilità amministrativa, sussiste come atteggiamento di grave disinteresse nell’ espletamento delle proprie funzioni, di negligenza massima, di deviazione dal modello di condotta connesso ai propri compiti, senza il rispetto delle comuni regole di comportamento e senza l’osservanza di un minimo grado di diligenza.
 
Orbene, nella specie lo scostamento tra il comportamento tenuto e quello doveroso appare nella sua interezza, atteso che per qualunque operatore economico (e giuridico) uno dei primi comportamenti esigibili è costituito dalla verifica dei requisiti presenti nella controparte.>
 
Ma non solo.
 
<Né rileva, anzi corrobora la pretesa attorea, la circostanza che solo dopo l’ assunzione di oneri da parte dell’ Ente comunale sia stato effettuato l’ accertamento, laddove quest’ ultimo costituisce attività da svolgersi obbligatoriamente prima di assumere qualsiasi obbligazione>
 
 
Parimenti responsabili, seppure in misura ridotta appaiono i componenti della Giunta
 
 
<Infatti tutti i membri della Giunta Municipale, ed in specie il vice sindaco che aveva avuto il ruolo di proponente da parte del sindaco, avevano approvato la deliberazione in assenza di qualsiasi verifica sulla sussistenza dei presupposti, ritenendo affidabili i controlli della segreteria del sindaco, e al di fuori di ogni doveroso scrutinio sulla correttezza dei requisiti dell’ altro contraente, con una potestà decisionale sostanzialmente accentrata, nella specie, in capo all’ organo politico >
 
 
Va dichiarata, inoltre, la responsabilità del segretario comunale (quale garante della legalità e correttezza amministrativa ) nonché in qualità di funzionario preposto al Servizio Affari Generali
 
 
<La convenuta, nella specie, da un canto ha formulato parere favorevole alla proposta in seguito divenuta deliberazione della Giunta Comunale n. 121 del 28 giugno 2000, non effettuando alcun controllo sull’ affidabilità del soggetto verso cui si sarebbe dovuto instaurare il rapporto contrattuale, ed in seguito non si è attivata per alcun controllo in ordine alla determinazione 12 luglio 2000 n. 39, di approvazione dell’ offerta della ditta di assunzione di obbligazioni nei confronti di questa e delle imprese incaricate di provvedere all’ ospitalità della troupe ed all’ allestimento della manifestazione organizzata in occasione delle riprese>
 
 
significativa appare inoltre l’osservazione dell’adito giudice in merito alle particolarità del danno all’immagine:
 
< Costituisce danno risarcibile, in tema di responsabilità amministrativa, la lesione dell’ immagine dell’ amministrazione quale bene immateriale giuridicamente protetto, lesione dovuta al comportamento di un agente pubblico idoneo a cagionare un grave disdoro nell’ ambiente sociale per lo stridente contrasto tra la sua riprovevolezza e le garanzie di imparzialità e legalità che dovrebbero connotare l’azione della Pubblica amministrazione>
 
 
a cura di *************
 
 
 
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI
 
Sezione Giurisdizionale Regionale per la Toscana composta dai seguenti magistrati:
 
– dott. *******************                    Presidente F.F.
 
– dott. ************                                  Consigliere
 
– dott. ****** ***                                 Consigliere Rel.
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità recante il n. 54854/R del registro di segreteria, promosso dal Procuratore Regionale ed instaurato con atto di citazione depositato in segreteria in data 15 giugno 2005
 
nei confronti dei sigg.ri ***** ***, ******* ***, ******* ***, ****** ***, ******** ***, rappresentati e difesi dagli avv.ti ******************* ed ******************, anche disgiuntamente, presso i quali sono elettivamente domiciliati in Firenze, P.zza della Vittoria n. 8 (studio **********), della dott.ssa ******* ***, rappresentata e difesa dall’ avv. *****************, presso il quale è elettivamente domiciliata in Firenze, P.zza della Vittoria n. 8 (studio **********);
 
Udito nella pubblica udienza del 14 dicembre 2005, il consigliere relatore dott. **********.
 
Uditi anche l’ avv. ******************, per la dott.ssa ******* ***, l’ avv. *******************, per i sigg.ri ***** ***, ******* ***, ******* ***, ****** ***, ******** *** ed il rappresentante del Pubblico Ministero nella persona del Procuratore Regionale dott. ****************;
 
visto l’ atto introduttivo del giudizio ed i documenti tutti del giudizio.
 
FATTO
Con atto di citazione del 15 giugno 2005 il Procuratore Regionale conveniva in giudizio davanti a questa Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti i sigg.ri ***** ***, ******* ***, ******* ***, ****** ***, ******** *** e ******* ***, in quanto ritenuti responsabili di un danno all’ Erario del Comune di Peccioli pari a € 12.599,84 (o di quella ritenuta congrua dal Collegio), oltre a rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio.
 
Il presunto danno erariale atteneva a: a) l’ indebito ed illecito pagamento di ospitalità ad una troupe televisiva (nella misura di € 1.571,06); b) l’ indebito ed illecito pagamento per l’allestimento della presentazione gastronomica (pari a € 1.028,78); c) il danno all’immagine subito dal Comune di Peccioli nella misura pari a € 10.000,00; la responsabilità finanziaria si imputava, per la parte a ciascuno ascritta e salva diversa quantificazione del danno da parte del Collegio, ai suddetti convenuti sigg.ri ***** *** (sindaco) nella misura del 50%, *********** (vice sindaco), ******* ***, ****** ***, ******** *** (membri della Giunta Comunale), complessivamente per il 20% e cioè ciascuno per il 5%, *********** (segretario comunale e funzionario preposto al Servizio Affari Generali) nella misura del 30%.
 
La vicenda di cui è causa trae origine da una lettera con cui la ditta *** (con sede in Rieti) proponeva al sig. ***** *** (sindaco del Comune di Peccioli) la realizzazione di riprese video sul Comune, prospettandone l’ inserimento in una nota trasmissione della RAI, ed indicando un costo di produzione di L. 15.000.000 + iva, oltre alla ospitalità di due giorni per la troupe ( 8 persone).
 
Con deliberazione 28 giugno 2000 n. 121 la Giunta Comunale di Peccioli – con il voto favorevole dei sigg.ri *********** ( vice sindaco) e ******* ***, ****** *** e ******** *** (assessori) – visto il parere di regolarità tecnico – contabile della dott.ssa ******* ***, approvava la suddetta offerta della ditta ***, disponendo la relativa spesa di L. 15.000.000 + iva, oltre alle spese per l’ apporto logistico e l’ ospitalità della troupe.
 
Con successiva determinazione 12 luglio 2000 n. 39 il responsabile del Servizio affari generali del Comune di Peccioli, nel dare seguito alla menzionata deliberazione, disponeva l’ impegno sia per la predetta somma, sia per le spese di ospitalità ( alloggio e vitto), secondo il preventivo della Tenuta di Fratello, per un totale presunto di L. 3.142.000, nonché per quelle relative all’ allestimento all’ aperto di tavole imbandite per la presentazione di specialità gastronomiche locali, secondo il preventivo della ditta Gran Galà ricevimenti, pari a L. 1.992.000, per un totale, quindi, di L. 23.134.000, pari a € 11.947,71.
 
Dalle risultanze istruttorie risultava, inoltre, che a seguito di ulteriori contatti intercorsi direttamente tra il sig. *** (titolare della ditta ***) ed il sindaco sig. *** da un lato, e tra questo e la Tenuta di Fratello e la ditta Gran Galà noleggi, la troupe si era effettivamente presentata per la ripresa nei giorni dal 12 al 15 luglio, effettuando (o, come afferma la Procura contabile, quantomeno dando l’ impressione di effettuare) le previste riprese.
 
In data 3 agosto 2000 il sindaco *** proponeva denunzia – querela, asserendo di essere stato contattato dal sig. ******* *** che, accompaganato dalla collaboratrice sig.ra ******* *** e qualificatosi come produttore per conto di Rai Due, aveva proposto la realizzazione di un documentario promozionale sul Comune, al costo di L. 18.000.000, oltre all’ ospitalità per la troupe televisiva, e che solo dopo le riprese era emerso che il sig. *** non aveva alcun rapporto con il canale televisivo, per cui quest’ultimo era stato arrestato ed incriminato per truffa, unitamente (in ordine all’ imputazione per truffa) agli altri componenti della troupe, ******* ***, ******* ***, ********** *** e ******* ***.
 
Questi ultimi tre (******* ***, ********** *** e ******* ***), giusta sentenza del Tribunale di Pisa – Sezione di Pontedera n. 266 in data 19 ottobre 2001, divenuta irrevocabile il 2 febbraio 2002, furono assolti dal reato loro ascritto “perché il fatto non costituisce reato”, mentre il procedimento penale a carico di *** si concludeva con sentenza del Tribunale di Pisa – Sezione di Pontedera 28 giugno 2002 n. 142, divenuta irrevocabile l’11 novembre 2002, di applicazione della pena su richiesta e condanna alla refusione degli onorari e delle spese in favore del Comune, costituitosi parte civile.
 
Con deliberazione 30 maggio 2001 n. 88 la Giunta Comunale di Peccioli deliberava di costituirsi parte civile nei suddetti procedimenti penali, deliberazione cui fece seguito la determinazione del responsabile del Servizio Affari generali 1 giugno 2001 n. 36, che procedeva all’ impegno di spesa presunta pari a L. 5.000.000.
 
Pertanto accanto al danno, ancora da quantificare, relativo alle spese legali conseguenti alla costituzione di parte civile del Comune nei procedimenti penali attivati nei confronti dei responsabili dell’attività di realizzazione del documentario, i danni emergenti nella fattispecie erano derivanti da: a) i mandati di pagamento 15 settembre 2000 n. 20000001865 e 20000001866 in favore della Tenuta di Fratello per importi pari a € 1.106,25 ed € 464,81, per un totale pari a € 1.571,06; b) il mandato di pagamento 26 ottobre 2000 n. 20000002210 in favore della ditta Gran Galà ricevimenti per un importo pari ad € 1028,78.
 
In sede penale si acclarava che la ditta *** era del tutto estranea alla proposta fatta da *** al sindaco ***, e si accertava anche la falsità del logo “***” usato nel fax inviato il 30 maggio 2000 al Sindaco (sentenza del Tribunale di Pisa – Sezione di Pontedera 26 novembre 2001 n. 266); inoltre si acclarava che il presunto programma “Si viaggiare” non era una trasmissione RAI, che *** non era stato stato autorizzato dalla RAI ad eseguire alcun programma, e che la ditta *** non aveva rapporti contrattuali con la rete RAI 2 nè era iscritta nell’elenco dei fornitori RAI (cfr. sentenza del Tribunale di Pisa – Sezione di Pontedera 24 agosto 2002 n. 142).
 
La Procura contabile ravvisava un’ ipotesi di danno erariale a carico degli odierni convenuti in giudizio, che avevano con il proprio comportamento (il ***) e con la delibera 121/2000 i signori *********** (vice sindaco), ******* ***, ****** ***, ******** *** (membri della Giunta Comunale) deliberato l’ affidamento del servizio televisivo alla ditta ***, nonché l’ assunzione a carico dell’ Ente delle spese di ospitalità per la troupe e per l’ allestimento degli esterni necessari alle riprese, tutto ciò in assenza di alcuna verifica sulla credibilità della proposta.
 
La Procura contabile deduceva la responsabilità anche della dott.ssa *********** (nella sua duplice qualità di ********** comunale, chiamata a dare parere di regolarità sulla delibera, e di responsabile del servizio affari Generali, che aveva dato seguito alla menzionata delibera n. 121 del 2000).
 
In fase preprocessuale la parte attorea provvedeva alla notifica dell’ invito a dedurre, ai sensi dell’ art. 5, comma 1, del D.L. n. 453 in data 15 novembre 1993, convertito con L.n.19 del 14 gennaio 1994.
 
Tutti i soggetti invitati non inviavano memorie scritte ma, a seguito di espressa richiesta, venivano ascoltati personalmente il 9 marzo 2005, ed in quella sede prospettavano le proprie deduzioni inidonee, secondo la Procura, a discolpare dagli addebiti contestati.
 
Sicché con riferimento all’ indebito esborso del Comune il P.M. contabile citava in giudizio gli odierni convenuti per quivi sentirli condannare al pagamento in favore dell’Erario della somma di € 12.599,84 (o di quella ritenuta congrua dal Collegio) per la parte a ciascuno ascritta, oltre a rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio. Sotto il profilo giuridico la Procura contabile, a fronte delle deduzioni dei convenuti, ribadiva la sussistenza della responsabilità erariale, sia per le spese relative all’ ospitalità della troupe sia per l’ organizzazione di una manifestazione nel corso della quale erano stati presentati ed offerti prodotti locali.
 
Salve le spese relative alla costituzione di parte civile nei procedimenti penali azionati a seguito di denunzia – querela del sindaco ***, spese non ancora liquidate al momento del deposito dell’ atto di citazione, sussisteva indubbiamente anche il danno all’ immagine, in specie in conseguenza di un’ intensa azione di presenza del Comune di Peccioli sui mezzi di comunicazione di massa, comprovata dall’ attenzione che la stampa (nazionale e locale) aveva dato all’ episodio (della falsa trasmissione) in questione.
 
Le responsabilità individuali, siccome sopra quantificate, prevedevano una responsabilità principale a carico del sindaco che aveva seguito personalmente, verbalmente e direttamente, la proposta di effettuazione delle riprese senza alcuna verifica (con il suo staff) sulla personalità, affidabilità e legittimazione su colui o su coloro che si erano proposti in nome e per conto della rete RAI.
 
Parimenti responsabile doveva ritenersi la dott.ssa *********** ( nella sua duplice qualità di ********** comunale, chiamata a dare parere di regolarità sulla delibera, e di responsabile del servizio affari Generali) che , senza alcun controllo sull’ affidabilità del soggetto nei cui confronti si sarebbe dovuto instaurare il rapporto contrattuale, dapprima aveva espresso parere favorevole alla proposta poi divenuta deliberazione della G.M. n. 121 del 28 giugno 2000, ed in seguito aveva assunto la determinazione 12 luglio 2000 n. 39 di approvazione dell’ offerta della ditta *** e di assunzione di obbligazioni nei confronti di questa e delle imprese incaricate di provvedere all’ ospitalità della troupe ed all’ allestimento della manifestazione organizzata in occasione delle riprese.
 
Anche i componenti della Giunta Municipale avevano proceduto all’ approvazione della deliberazione (121/2000) senza alcuna verifica sulla sussistenza dei presupposti per poter validamente impegnare l’ ente.
 
Nell’ odierna udienza di discussione si costituivano l’ avv. ******************* per i convenuti sigg.ri ***** ***, ******* ***, ******* ***, ****** ***, ******** ***, e l’avv. ******************, per la dott.ssa ******* ***.
 
I convenuti deducevano la tardività, con consequenziale prescrizione, dell’ esercizio dell’ azione di responsabilità amministrativa e la infondatezza, nel merito della domanda; il Pubblico Ministero, di converso, insisteva per l’ accoglimento delle pretese attoree e chiedeva la condanna dei soggetti evocati in giudizio; quindi la causa veniva introitata per la decisione.
 
DIRITTO
1.         In sede di udienza di discussione i convenuti si sono costituiti in giudizio, e la Procura contabile ha accettato il contraddittorio.
 
Nella specie l’ avv. *******************, premessa l’ assenza di un nesso causale tra l’ asserito evento dannoso ed i comportamenti dei convenuti, eccepiva l’ assenza di un ruolo diretto per il sig. ***, attesa la separazione tra il livello politico e quello gestionale , non avendo, lo stesso, preso parte né alla delibera né all’ esecuzione della stessa; appariva, di converso, verosimile la truffa organizzata dal sig. *** che, nella specie, aveva millantato conoscenze nella RAI s.p.a. anche esibendo contrassegni poi risultati falsi.
 
Concludeva, il legale difensore, per la non ascrivibilità degli addebiti contestati, visto anche il valore del filmato realizzato dalla *** e, in subordine, per l’esclusione del danno all’immagine e, in ogni caso, per l’ applicazione del potere riduttivo.
 
Il legale difensore della dott.ssa *** eccepiva la prescrizione dell’ azione, attesa la determinazione del 28 giugno 2000, e la non idoneità dell’ invito a dedurre ad interrompere la prescrizione della responsabilità amministrativa, evidenziando, inoltre, la vigenza, all’epoca della l. n. 142/1990.
 
Deduceva, la dott.ssa ***, l’ assenza del danno all’ immagine, la diminuzione del danno derivante dalla produzione della videocassetta, e la non configurabilità della responsabilità, vista la funzione meramente consultiva da ella esercitata ad essa assegnata, per un atto meramente esecutivo della delib. della Giunta; contestava, infine, l’ assenza dell’ elemento soggettivo per l’affidamento incolpevole venutosi a creare.
 
Il pubblico Ministero eccepiva l’ assenza di una adeguata istruttoria e ribadiva la tempestività dell’ azione di responsabilità confermando quanto contestato nell’ atto introduttivo del giudizio.
 
2. In via preliminare occorre rimarcare che il termine di venti giorni antecedenti all’ udienza, di cui all’ art. 166 c.p.c. per la presentazione di memorie difensive, pur non essendo perentorio, svolge la funzione di permettere al giudice ed alla controparte di prendere conoscenza della comparsa; pertanto gli scritti tardivamente depositati sono da dichiarare inammissibili, conservando efficacia ai soli fini della costituzione in giudizio e della nomina del difensore e potendosi permettere a quest’ ultimo di illustrarne il contenuto: in termini Sezione giurisdizionale Regione Campania 18 giugno 2001 n. 60.
 
     Analogamente Sezione giurisdizionale Regione Liguria 10 febbraio 2004 n. 69 ha statuito che non può essere presa in considerazione, ai fini della decisione di merito la memoria di costituzione depositata dalla parte dopo lo scadere del termine fissato per la sua produzione; deve ritenersi, però, che la stessa conservi, tuttavia, efficacia ai fini della costituzione in giudizio.
 
In ordine alle eccezioni sollevabili nel giudizio di responsabilità amministrativa, la preclusione per mancata formulazione di eccezioni di parte si verifica alla prima udienza di discussione, a nulla rilevando la mancata proposizione nella comparsa di costituzione depositata entro il termine prefissato dal Presidente della Sezione: in termini Sezione giurisdizionale Regione Campania 17 giugno 2004 n. 1067.
 
Le parti convenute, anche per l’ attività del rappresentante della Procura che non si è opposto alla difesa piena dei convenuti, hanno esercitato la facoltà di illustrare il contenuto delle proprie tesi defensionali in udienza di discussione.
 
3. Tutte le parti convenute eccepiscono la prescrizione dell’azione di responsabilità amministrativa, asserendo l’ inidoneità dell’ invito a dedurre ad interrompere i termini prescrizionali per l’esercizio dell’ azione di responsabilità amministrativa.
 
L’ eccezione è priva di giuridico fondamento.
 
In tal senso è la consolidata giurisprudenza delle Sezioni Riunite che si sono pronunciate in merito con le sentenze n. 14/QM/2000 e n. 6/QM/2003.
 
In esse si è affermato che “al Pubblico Ministero contabile, pur se esso agisce nell’ interesse dell’ ordinamento, è direttamente affidata la tutela della gestione della finanza pubblica in generale e della Pubblica amministrazione danneggiata in particolare” della quale ultima vengono curati “gli interessi patrimoniali”, che “il Procuratore regionale, nel proporre azione di responsabilità, esercita un potere di natura sostanziale, in quanto …. persegue la realizzazione della pretesa risarcitoria come unico soggetto abilitato ad esprimere la volontà autonoma di adire il giudice per conseguire tale realizzazione”, che “l’ invito a dedurre…. non produce ex se alcun effetto interruttivo della prescrizione”, dato che tale effetto non “gli viene attribuito da alcuna norma del vigente ordinamento”, ma che “quando l’invito a dedurre contenga nella sua contestualità gli elementi di cui agli artt. 1219 e 2943 c.c., contiene la dimostrazione della volontà di di ottenere la realizzazione del credito e, come tale, si colloca nella prospettiva dell’ atto di citazione, poiché serve a rendere effettivo il conseguimento dell’ obiettivo della tutela del pubblico erario e, quindi….. ben può il Pubblico ministero contabile, nell’ accennato contesto, costituire in mora il presunto debitore ad integrazione e completamento del proprio potere di realizzare la pretesa risarcitoria dell’ amministrazione danneggiata”.
 
Tali argomentazioni sono state riprese dalle SS.RR. di questa Corte che, con la sentenza n. 1/2004/QM, ha dichiarato inammissibile la riproposta questione di massima in ordine alla valenza interruttiva della prescrizione dell’ invito a dedurre in mancanza di argomentazioni nuove rispetto a quelle già precedentemente considerate che sono state, pertanto, riconfermate.
 
La giurisprudenza continua ad essere attestata sulla menzionata linea asserendo che l’ invito a dedurre dotato dei requisiti per la costituzione in mora di cui agli artt. 1219 e 2943 c.c. è idoneo ad interrompere il termine di prescrizione dell’ azione di responsabilità amministrativa: in termini Sez. III Centr. 28 gennaio 2005 n. 32 e Sez. II Centr. 13 giugno 2005 n. 214.
 
Non sussistono, a parere del Collegio, motivi per discostarsi dalla suddetta giurisprudenza.
 
Pertanto, nelle fattispecie sottoposte all’ attenzione di questo Collegio, poiché gli inviti a dedurre avevano tutte le caratteristiche della costituzione in mora, deve ritenersi che le prescrizioni siano state validamente interrotte nei termini, e le eccezioni di intempestività , sollevate dalle parti, devono essere rigettate.
 
Peraltro, ove anche per astratta ipotesi non si volesse assegnare all’ invito a dedurre valenza interruttiva ai fini prescrizionali, l’ azione sarebbe in ogni caso tempestiva, atteso che l’ atto di citazione è stato depositato il 15 giugno 2005 e, quindi, nel termine quinquennale previsto dalla normativa di specie, a fronte della delib. n. 121 del 28 giugno 2000.
 
Infatti in tema di modalità di introduzione del giudizio di primo grado, osserva il Collegio che la locuzione “il Procuratore emette l’atto di citazione” di cui all’ art. 5, c.1 D.L. n. 453 del 1993, convertito con l. n. 19 del 1994 nel testo modificato dalla l. n. 639 del 1996 va intesa, nella ratio e nel contesto sistematico del processo contabile, come deposito dell’ atto introduttivo del giudizio nella segreteria della Sezione, non potendo attribuirsi al Procuratore regionale compiti ulteriori spettanti ad altri organi, né risultando lesa la funzione di garanzia da tale interpretazione, che consente l’effettivo rispetto dei termini previsti dal legislatore (SS.RR. 4 agosto 1998 n. 18/QM).
 
Pertanto la proposizione della domanda si perfeziona con il deposito in segreteria che realizza, con l’ audizione del giudice, il rapporto processuale, mentre la sua notifica, unitamente al decreto di fissazione dell’ udienza, è diretta soltanto ad instaurare il contraddittorio.
 
Ne consegue che è la data del deposito (e non quella della notifica) che segna il dies ad quem per il calcolo dei termini per l’emissione dell’ atto di citazione: in termini Sez. II Centr. 16 aprile 2003 n. 149/A.   
 
4. Nel merito la richiesta è parzialmente fondata nei sensi di cui in motivazione.
 
Primaria, afferma la Procura contabile, appare la responsabilità del sindaco che ha adottato un comportamento gravemente colposo avviando ed intrattenendo rapporti in nome e per conto di una Pubblica amministrazione sino ad assumere obbligazioni senza alcuna verifica sulla figura ed affidabilità dell’ aspirante contraente, pur in assenza di qualsiasi motivo di urgenza.
 
Ai sensi dell’ art. 1, primo comma, della legge 14 gennaio 1994 n. 20, siccome sostituito dall’ art. 3 del D.L. 23 ottobre 1996 n. 543, convertito in legge 20 dicembre 1996 n. 639 “la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica è personale e limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo o colpa grave, ferma restando l’ insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali”.
 
L’ elemento psicologico, rilevante ai fini della responsabilità amministrativa, sussiste come atteggiamento di grave disinteresse nell’ espletamento delle proprie funzioni, di negligenza massima, di deviazione dal modello di condotta connesso ai propri compiti, senza il rispetto delle comuni regole di comportamento e senza l’osservanza di un minimo grado di diligenza.
 
Orbene, nella specie lo scostamento tra il comportamento tenuto e quello doveroso appare nella sua interezza, atteso che per qualunque operatore economico (e giuridico) uno dei primi comportamenti esigibili è costituito dalla verifica dei requisiti presenti nella controparte.
 
Vieppiù il principio di un maggiore formalismo e la sussistenza di un “onere” aggiuntivo volto alla verifica dei suddetti requisiti sussiste ove si operi per conto della Pubblica amministrazione, laddove tutti i contratti stipulati (anche quando essa agisca iure privatorum) richiedono la forma scritta ad substantiam, e la violazione di quest’ultimo principio determina la nullità del contratto, insuscettibile di qualsiasi forma di sanatoria, escludendosi l’ attribuzione di rilevanza ad eventuali convalide o ratifiche successive: cfr. Cons. Stato, III, 15 marzo 2004 n. 5234.
 
Da quanto emerso in via di narrativa di fatto e rappresentato dalla Procura il sindaco sig. *** ha sempre coltivato rapporti con il sig. ***, sebbene l’ offerta fosse risultata formulata a nome della ditta *** del sig. ********** ***, apparendo (o dovendo apparire) dubbia la “spendita” di una denominazione aziendale da parte di un soggetto non formalmente legittimato ad agire in nome e per conto della ditta indicata e tantomeno della RAI.
 
La trattativa operata direttamente con il sig. ***, infatti, veniva confermata dall’ incontro organizzato dal sindaco sig. *** con il sig. ***, e volto a far arrestare quest’ ultimo.
 
Né rileva, anzi corrobora la pretesa attorea, la circostanza che solo dopo l’ assunzione di oneri da parte dell’ Ente comunale sia stato effettuato l’ accertamento, laddove quest’ ultimo costituisce attività da svolgersi obbligatoriamente prima di assumere qualsiasi obbligazione.
 
Parimenti responsabili, seppure in misura ridotta appaiono i componenti della Giunta sigg.ri Silvano ***, ******* ***, ****** *** e ******** ***.
 
Infatti tutti i membri della Giunta Municipale, ed in specie il vice sindaco *** che aveva avuto il ruolo di proponente da parte del sindaco, avevano approvato la deliberazione in assenza di qualsiasi verifica sulla sussistenza dei presupposti, ritenendo affidabili i controlli della segreteria del sindaco, e al di fuori di ogni doveroso scrutinio sulla correttezza dei requisiti dell’ altro contraente, con una potestà decisionale sostanzialmente accentrata, nella specie, in capo all’ organo politico : cfr. Sezione giurisdizionale Regione Campania 9 settembre 2004 n. 1421; sussiste, quindi, la responsabilità degli stessi nella misura individuata dall’ atto introduttivo.
 
Va dichiarata, inoltre, la responsabilità, della dott.ssa *** nella sua qualità di segretario comunale e di funzionario preposto al Servizio Affari Generali.
 
La convenuta, nella specie, da un canto ha formulato parere favorevole alla proposta in seguito divenuta deliberazione della Giunta Comunale n. 121 del 28 giugno 2000, non effettuando alcun controllo sull’ affidabilità del soggetto verso cui si sarebbe dovuto instaurare il rapporto contrattuale, ed in seguito non si è attivata per alcun controllo in ordine alla determinazione 12 luglio 2000 n. 39, di approvazione dell’ offerta della ditta *** e di assunzione di obbligazioni nei confronti di questa e delle imprese incaricate di provvedere all’ ospitalità della troupe ed all’ allestimento della manifestazione organizzata in occasione delle riprese.
 
In tali comportamenti la dott. *** ha integrato gli elementi della responsabilità amministrativa, atteso che, come affermato dalla giurisprudenza della Corte dei conti, nei comuni di piccole dimensioni, che non hanno in pianta organica un Direttore Generale, il segretario comunale – dipendente statale ante art. 17 della l. 15 maggio 1997 n. 127 , ed in seguito della speciale agenzia autonoma ai sensi dell’ art. 103 del t.u. n. 267/2000 – svolge la specifica funzione ausiliaria di garante della legalità e correttezza amministrativa dell’ ente locale: in termini Sezione giurisdizionale Regione Lombardia 25 ottobre 2004 n. 1286.
 
Ancora sulla specifica questione Sezione II Centr. 17 marzo 2004 n. 88/A ha statuito che l’ affidamento, alla stregua della previsione normativa di cui all’ art. 97 T.U. 18 agosto 2000 n. 267, al segretario comunale di funzioni di assistenza e di collaborazione giuridica e amministrativa con tutti gli organi dell’ ente locale assorbe, in qualche modo, lo specifico compito prima previsto dall’ art. 53 l. 8 giugno 1990 n. 142, di esprimere un previo parere di legittimità sulle deliberazioni della giunta; di tal che l’ evoluzione normativa in materia lungi dall’ evidenziare una sottrazione del segretario in questione alla responsabilità amministrativa per il parere eventualmente espresso su atti della Giunta, ne ha invece sottolineato le maggiori responsabilità in ragione della rilevata estensione di funzioni, sicché non assume alcun rilievo esimente l’art. 17, co. 85 e 86, l. 15 maggio 1997 n. 127 che ha espressamente abrogato l’ istituto del previo parere di legittimità del segretario comunale.
 
Sotto il profilo della titolarità di funzionario preposto al Servizio Affari Generali, sussiste ugualmente responsabilità della dott. *** che si è discostata, nel parere, da criteri minimi e doverosi di diligenza richiesti nella specie.
 
Sulla configurabilità della responsabilità amministrativo – contabile per il parere reso esiste giurisprudenza consolidata secondo la quale i pareri, seppure non costituiscano un requisito di legittimità delle deliberazioni cui si riferiscono, tuttavia svolgono la funzione di individuare sul piano formale, nei funzionari che li formano, i responsabili eventualmente in solido con i componenti degli organi politici, in via amministrativa e contabile: in termini T.A.R. Emilia – Romagna, Parma, 23 aprile 1998 n. 209, T.A.R. Umbria 10 ottobre 1997 n. 518 e T.A.R Piemonte , sez. II, 29 giugno 1995 n. 373.
 
La giurisprudenza contabile ha ritenuto che il parere riguardo alla regolarità contabile (ed alla legittimità) configura responsabilità amministrativa, ai sensi dell’ art. 53 della L.142/1990; in termini Sez. II ,9 febbraio 1998 n. 37, che esclude la responsabilità per i pareri in questione se essi, nel complesso, abbiano espresso delle perplessità, dovendo la valutazione di esso formularsi non unicamente in ordine al dispositivo, ma nel complesso.
 
E’ accertata, quindi, la responsabilità in ordine alla dott.ssa *** che, peraltro, ha formulato un parere in difformità da un canone fondamentale dell’ azione amministrativa, quale l’ adeguata istruttoria.
 
La dott. ssa ***, pertanto, non può essere scagionata per la violazione dello specifico dovere di servizio, cfr. Sezione giurisdizionale Regione Umbria 25 febbraio 2004 n. 55, avendo omesso inescusabilmente di rilevare gli evidenti profili di irregolarità della proposta, e sussiste anche in tale qualità l’ obbligo risarcitorio da porre concretamente a carico della medesima.
 
Sussiste, pertanto, la responsabilità anche per la dott. ssa *** per questa posta di danno nella misura individuata dalla Procura contabile.
 
Osserva il Collegio che, di converso, non sussiste il danno all’immagine nel presente giudizio.
 
Costituisce danno risarcibile, in tema di responsabilità amministrativa, la lesione dell’ immagine dell’ amministrazione quale bene immateriale giuridicamente protetto, lesione dovuta al comportamento di un agente pubblico idoneo a cagionare un grave disdoro nell’ ambiente sociale per lo stridente contrasto tra la sua riprovevolezza e le garanzie di imparzialità e legalità che dovrebbero connotare l’azione della Pubblica amministrazione: in termini Sezione giurisdizionale Regione Marche 5 aprile 2004 n.446.
 
Orbene non appare potersi configurare nell’ illecito erariale di specie una particolare gravità (e censurabilità) e risonanza pubblica che provocano un rilevante discredito alla Pubblica Amministrazione: in termini Sezione giurisdizionale Regione Abruzzo 22 marzo 2005 n. 275, atteso che il sindaco, attivandosi per l’ incontro – trappola che determinò l’ arresto del ***, non ledeva il bene immateriale – prestigio dell’ Amministrazione, anzi manifestava un comportamento volto alla tutela di quest’ ultimo (seppure dopo aver determinato un primo danno erariale). 
 
Pertanto va affermata la responsabilità nella misura a) di € 1.300 a carico di *** Renzo; b) di € 130 ciascuno a carico di *** Silvano, *** Giorgio, *** ******, *** Vittorio; c) di € 749 a carico di *** Adriana ***; oltre alle singole quote di addebito sono dovuti gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo.
 
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
 
P.Q.M.
 
La Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale della Regione Toscana – definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal Procuratore Regionale nei confronti dei signori sigg.ri *********, ***********, ***********, **********, ******** ***, ******* ***, contrariis reiectis, così decide:
 
accoglie parzialmente per quanto di ragione la domanda e, per l’effetto condanna a:
 
1) € 1.300,00 il sig. *** Renzo oltre a gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo;
 
2) € 130,00 il sig. *** Silvano, oltre agli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo;
 
3) € 130,00 il sig. *** Giorgio, oltre agli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo;
 
4) € 130,00 il sig. *** ******, oltre agli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo;
 
5) € 130,00 il sig. *** Vittorio, oltre agli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo;
 
6) € 749,00 la dott.ssa *** Adriana, oltre agli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo.
 
Condanna, altresì, i responsabili in egual misura al pagamento delle spese processuali determinate, fino alla pubblicazione della presente sentenza, in complessivi € …911,49===(Euro novecentoundici/49.===)
 
Così deciso in Firenze nella Camera di Consiglio del 14 dicembre 2005.
 
L’ Estensore                                                       Il Presidente f.f.
   ***********                                                          *************
 
 
 
Depositata in Segreteria il        1 AGOSTO 2006
                                                             Il Dirigente
 
                                                             **** dr. *********

Lazzini Sonia

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