La Corte costituzionale (sentenza n. 77 del 2007) e le Sezioni Unite (sentenza n. 4109/2007) hanno affermato il principio secondo cui il giusto processo è diretto non allo scopo di sfociare in una decisione purchessia, ma di rendere una pronuncia di merit

Lazzini Sonia 13/09/07
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Il Pio Sodalizio dei ****** non esercita poteri autoritativi di diritto pubblico, con la conseguenza che le situazioni giuridiche dedotte in giudizio dall’odierno appellante non hanno consistenza di interesse legittimo;
 
Il Consiglio di Stato con la decisione numero 3801 del 28 giugno 2007  ci insegna che:
 
< alla luce dei citati arresti della Corte costituzionale e delle Sezioni Unite, il Collegio ritiene che il principio della translatio iudicii sia operante anche nei rapporti tra giudice amministrativo e giudice ordinario, perchè altrimenti si verificherebbe l’inaccettabile conseguenza di un processo che si conclude con una sentenza sulla sola giurisdizione senza decidere sull’esistenza o meno della pretesa;>
 
a cura di *************
 
 
REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO
ANNO   2007
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 2680/2007, proposto dall’Associazione Amici del Pio Sodalizio dei Fornai di Roma, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. ***************, presso lo studio del quale in Roma, via Edoardo D’******* n. 43, è elettivamente domiciliato;
contro
il Pio Sodalizio dei ******, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv.to ***************, presso il cui studio in Roma Via Antonio *********, 29, è elettivamente domiciliato;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo per il Lazio, Roma, Sezione III, ter n. 1391/2004 in data 15 febbraio 2007, resa inter partes;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della parte intimata;  
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla camera di consiglio del 27 aprile 2007 il Consigliere ******************, uditi altresì gli avvocati ******* e *********;
Ritenuti sussistenti i presupposti per definire il giudizio nel merito a norma dell’art. 26, comma 4, legge n. 1034 del 1971, accertata la completezza dell’istruttoria e del contraddittorio e sentite sul punto le parti costituite;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
Considerato che vi è difetto di giurisdizione del giudice amministrativo trattandosi di una controversia tra soggetti privati;
ritenuto che il Pio Sodalizio dei ****** non esercita poteri autoritativi di diritto pubblico, con la conseguenza che le situazioni giuridiche dedotte in giudizio dall’odierno appellante non hanno consistenza di interesse legittimo;
considerato che la questione di giurisdizione, rilevata d’ufficio dal Collegio, è stata sottoposta al contraddittorio delle parti;
considerato, in definitiva, che la sentenza del T.a.r. va annullata, essendo il ricorso di primo grado inammissibile per difetto di giurisdizione;
considerato che la Corte costituzionale (sentenza n. 77 del 2007) e le Sezioni Unite (sentenza n. 4109/2007) hanno affermato il principio, che il Collegio condivide, secondo cui il giusto processo è diretto non allo scopo di sfociare in una decisione purchessia, ma di rendere una pronuncia di merito, stabilendo chi ha ragione e chi ha torto, onde esso deve avere per oggetto la verifica della sussistenza dell’azione in senso sostanziale e, nei limiti del possibile, non esaurirsi nella discettazione sui presupposti processuali;
ritenuto che, alla luce dei citati arresti della Corte costituzionale e delle Sezioni Unite, il Collegio ritiene che il principio della translatio iudicii sia operante anche nei rapporti tra giudice amministrativo e giudice ordinario, perchè altrimenti si verificherebbe l’inaccettabile conseguenza di un processo che si conclude con una sentenza sulla sola giurisdizione senza decidere sull’esistenza o meno della pretesa;
considerato, pertanto, che all’annullamento della decisione del T.a.r. debba seguire il rinvio della causa al giudice ordinario, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta davanti al giudice privo di giurisdizione (Corte cost. n. 77/2007);
ritenuto che sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, annulla la sentenza impugnata per difetto di giurisdizione e rimette le parti davanti al giudice ordinario perché dia luogo al giudizio di merito.
Compensa le spese del presente giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, il 27 aprile 2007 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sez. VI – nella Camera di Consiglio, con l’intervento dei Signori:
***************                                      Presidente
**************                                        Consigliere
********************                             Consigliere
********************                                Consigliere
******************                               Consigliere Est.
Presidente
CLAUDIO VARRONE
Consigliere                                                                             Segretario
******************                                    ****************
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
 
il…..28/06/2007
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione
****************
 
 
 
CONSIGLIO DI STATO
In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)
 
Addì……………………………..copia conforme alla presente è stata trasmessa
 
al Ministero………………………………………………………………………………….
 
a norma dell’art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642
 
                                                                       Il Direttore della Segreteria

Lazzini Sonia

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