L?esecuzione di un disposto giurisdizionale significa tecnicamente dare attuazione al comando del Giudice.
Se detto disposto vede come parte in causa una P.A. si qualifica o come ad essa sfavorevole (o, di converso, favorevole alla controparte) ovvero parzialmente sfavorevole (o parzialmente favorevole) ovvero favorevole od, infine, di mero rito.
Qualora esso sia sfavorevole o parzialmente sfavorevole all?Ente, si utilizza il termine di esecuzione (in via amministrativa) per indicare quell?iter procedimentale interno alla P.A. soccombente in giudizio volto ad ottemperare al decisum giudiziale attinente ad una pronunzia resa dall?A.G. in primo grado, in appello, in sede di legittimit? ovvero ancora in via cautelare o d?urgenza, in sede di revocazione ex art. 395 c.p.c. od in via ingiunzionale ex artt. 633 ss. c.p.c..
Se trattasi di sentenze (sempre in tutto od in parte sfavorevoli), si potranno avere le seguenti tipologie: meramente dichiarative,dichiarative e di condanna generica, dichiarative e di condanna quantificatorie, solo quantificatorie, miste, di condanna autoquantificabile, di cessazione della materia del contendere per intervenuto pagamento del quantum dovuto in tutto od in parte.
Tale iter procedimentale ricomprende, in relazione a quanto statuito dal Giudice, oltre alla fase dell?esecuzione in senso stretto, quelle della liquidazione e della erogazione (pagamento) della prestazione riconosciuta in sentenza od in provvedimento monitorio. Premesso che normativamente ogni titolo giudiziale di condanna ? provvisoriamente esecutivo e che la provvisoria esecutivit? ? concetto diverso dalla irrevocabilit? quale passaggio in giudicato formale e/o sostanziale, deve precisarsi che soltanto le sentenze dichiarative ma non di condanna rappresentano un?eccezione e, pertanto, non sono azionabili in via esecutiva. E? evidente che la serie procedimentale sopraindicata riveste assoluta primaria importanza nell?ambito dell?attivit? istituzionale demandata agli Uffici Legali interni pubblici in quanto implicante esborso di pubblico denaro.
Difatti, non eseguire affatto (inesecuzione assoluta)? ovvero eseguire soltanto parzialmente (inesecuzione relativa) il disposto giurisdizionale si traduce inevitabilmente in danno pubblico ed in illecito erariale semprech? siano ravvisabili gli elementi integranti responsabilit? amministrativa ex art.
Con riferimento al criterio temporale, l?esecuzione ? tempestiva se essa ha luogo entro il termine di 120 gg. dalla rituale notifica del titolo alla P.A. ex art. 14 D.L. n. 669/96 ? conv. in L. n. 30/97 e succ. modif. (prima era di 60 gg. ed ancor prima, in assenza di disposizioni speciali, quello normativamente indicato nel codice di rito ossia a termine di brevissimo adempimento amministrativo con conseguente? enorme difficolt? nella liquidazione tempestiva ma con altrettanto e spesso generalizzata duplicazione di pagamento in via amministrativa ed in via esecutiva).
N? peraltro l? allungamento dei termini in giorni 60 dapprima ed in 120 tuttora ha eliso la problematica delle duplicazioni di pagamento, le quali continuano a sussistere anche in ragione della fenomenologia sottoevidenziata ed estremamente critica degli atti esecutivi disabbinati dalle relative pratiche di riferimento di contenzioso.Finch? quest? ultima gravissima anomalia non verr? affrontata e risolta con estremo rigore ed incisivit? dagli enti i plurimi pagamenti indebiti giammai potranno essere fronteggiati. ???
?E?, invece, tardiva se avviene dopo lo spirare di tale termine. Laddove non si verta in ipotesi n? di esecuzione tempestiva, n? tardiva, bens? completamente carente in quanto giammai si ? data attuazione al comando giudiziale si ha inesecuzione assoluta in via amministrativa. Pur tuttavia, ? noto che in assenza di esecuzione in via amministrativa, l?ottenimento delle somme dovute in forza del titolo pu? intervenire mediante l?esecuzione in via coattiva (pignoratizia) ossia per quelle sentenze, escluse quelle solo dichiarative, di condanna autoquantificatoria o gi? quantificatorie mediante procedura esecutiva passiva in danno dell?ente e per quelle di condanna generica tramite giudizio di quantificazione seguito da azionamento del titolo in executivis allorch? neanche la seconda sentenza sia amministrativamente eseguita ( cosiddetti pagamenti in via esecutiva ). Alla stessa stregua, ad una sentenza dichiarativa pu? seguire un giudizio di esecuzione concludentesi in pronunzia di condanna quantificatoria od autoquantificabile. Si avr?, dunque, una fattispecie a formazione progressiva. Ben si potranno avere plurimi giudizi di esecuzione fondati sulla prima sentenza presupposta ed, in tale ipotesi, ben si potranno avere anche plurimi atti esecutivi allorquando le pronunzie successive di esecuzione non vengano eseguite affatto ovvero soltanto tardivamente . Ben si potr? avere un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo seguito da precetto e pignoramento. Ben si potr? avere una sentenza mista con una sola parte azionabile esecutivamente previo monitorio ed, anzi, pi? monitori che si succedono nel tempo con altrettanti precetti e pignoramenti per sorte ovvero sempre una sentenza mista con una parte azionabile direttamente in executivis senza previo decreto ingiuntivo.
Naturalmente la condanna alle spese di lite dell? ente laddove dette spese non vengano liquidate nel termine di legge puo? comportare azione esecutiva passiva di controparte in danno dell? Istituto. E per l? altrettanto quella inerente alle spese di C.T.U. In ambedue i casi trattasi di decisum quantificatorio e, quindi, esigibile in via coattiva.
Ergo: danno all?erario per le maggiori somme corrisposte a titolo di sorte (se non rettamente quantificate), di oneri accessori di spese di precetto, di spese di procedura esecutiva, di spese legali. Quindi: giudizio di responsabilit? innanzi alla Procura contabile territorialmente competente. Ancora: omettere l?attuazione del comando giudiziale integra illecito penale e rileva ai fini della responsabilit? disciplinare e di quella dirigenziale.
Quando si parla di esecuzione in via amministrativa, si deve intendere anche l?ulteriore fase di liquidazione, seguita da quella del pagamento. In sostanza, si integra un procedimento a valenza giuscontabilistica assoggettato ai principi ed alle regole proprie della contabilit? pubblica in ordine alla? liquidazione di somme? dovute su contenzioso passivo in danno delle P.A. con conseguenti responsabilit? amministrative laddove siano ravvisabili gli estremi di illecito erariale e penali allorch? siano sussistenti gli estremi? dell? omissione o ritardo di atti di ufficio ex art. 328 c.p. o dell? abuso di ufficio ex art. 323 c.p. od altra fattispecie criminosa rilevante nella specie sussumentesi nei delitti contro
Nei 120 gg. cio?, si deve non solo eseguire e liquidare, ma anche pagare. Se nei 120 giorni ci? non avviene, ci? comporta come dianzi si ? visto, procedura esecutiva passiva. Deve sottolinearsi che? le modifiche antielusive di cui alla Legge n. 326/2003? in relazione a quanto previsto dal succitato art. 14, non si sono rivelate sufficienti a contrastare e ridurre in modo determinante tali procedure esecutive. Difatti, se di sovente accadeva che controparte? aggirava la disposizione normativa summenzionata notificando all? Ente direttamente il titolo con pedissequo precetto sorte e/o spese in luogo di notificare prima il titolo e di poi attendere gg. 120 per porlo in precettazione e successivo pignoramento presso terzi, ora si deve s? prima notificare sempre il titolo previamente senza pedissequo precetto e poi decorsi i 120 gg. infruttuosamente si potr? avere precetto e ppt, ma da notifica titolo non decorrono ulteriori 120 gg. bensi? solo i 10 gg. codicistici. Ci? significa che a fronte di inesecuzione tempestiva, necessariamente si va in pignoramento essendo arduo che l? iter liquidatorio possa intervenire entro detto lasso temporale . In ogni caso, comporter? l? ulteriore somma precettata per spese salvo che la procedura esecutiva innanzi a tardivo pagamento in via amministrativa debba far scaturire la riduzione dell? importo pignorato limitatamente alle sole spese di precetto e di procedura esecutiva se non corrisposte dall? Istituto e gli eventuali importi per oneri accessori successivi semprech? non pagati preventivamente. Se, di converso, la procedura esecutiva intentata ex adverso sia illegittimamente instaurata- ad esempio per inosservanza del termine dei 120 giorni e successivo ? per inidoneit? del titolo ad essere azionato in executivis o per altra ragione, le spese non sono dovute e dovr? proporsi opposizione all? esecuzione ovvero agli atti esecutivi a cura della difesa dell? Ente. Ma quante opposizioni vengono notificate al? creditore procedente? Poche. In una misura minima specie in alcune realt? territoriali. Ecco perch? il ruolo che i Giudici dell? Esecuzione possono assolvere in tal senso loro sponte inviando gli atti alla Procura contabile e, se del caso, a quella penale, ? fondamentale. Ancorch? non dispongano di prova dell? illecito erariale, ma che vi possa essere danno pubblico a fronte di una mole considerevole di pignoramenti passivi ? altrettanto indubbio, i G.E.? ben possono? adoperarsi in tal senso. Quando le situazioni oltrepassano ogni limite di tollerabilit? e di accettabilit? della soglia di normale ( si fa per dire ) di patologia,
Per le ragioni sopraevidenziate, deve radicalmente escludersi che un qualsivoglia dispositivo possa essere inoltrato al Reparto con nota generica seriale e, per di pi?, sottoscritta non dall?Avvocato dell?Ente, ma dal solo Direttore di Sede ovvero da un funzionario amministrativo dell?Ufficio Legale o da altro apicale di esso. Chi sottoscrive si assume sempre la responsabilit? civile, penale, erariale e disciplinare di ci? che firma. Sottoscrivere l?ordine di esecuzione di un titolo giudiziale involge precise responsabilit? giuridiche. E demandare l? adempimento della sottoscrizione ad impiegati o funzionari amministrativi non ? legittimo. Significa scaricamento di responsabilit? a chi di tali responsabilit? non ne ha la titolarit?. Quantomeno chi sottoscrive come amministrativo deve sempre farlo per l? Avvocato attributario. Quantomeno il vaglio professionale e la validazione dell? ordine di esecuzione nei termini enucleati nell? ordine formale scritto deve constare dalle pratiche cartacee. Sempre. Chi sostiene il contrario di contenzioso passivo assai poco ci capisce; dell? importanza? della fase di esecuzione quale fase erogatoria di pubblico denaro e connesse responsabilit? ancor meno; chi demanda ad altri obblighi suoi propri asserendo infondatamente che si tratterebbe di meri adempimenti amministrativi esecutivi dimenticando l? estrema rilevanza che ancorche? dal punto di vista professionale detta fase assolve, si comporta secondo logiche? che nulla hanno a che? spartire con il ruolo professionale. La fase defensionale in sede di costituzione ha? notevole rilievo perch? ? a monte che si appresta adeguata tutela in giudizio della amministrazione, ma ci? non esime? affatto dall? assolvimento degli incombenti attinenti alle fasi successive laddove si pervenga a pronunzia sfavorevole. Disinteressarsene non ? legittimo. Mai. Neanche giustificando tali assunti con sovraccarico di contenzioso o con disfunzioni conclamate. Se ci sono sovraccarico e disfunzioni, ci si deve attivare e se le missive agli apicali non sono sufficienti a ch? qualcosa cambi, si va oltre. Si deve andare oltre. Sempre. Esistono organi di controllo interno. Esiste
E? ?s? ammissibile la sottoscrizione congiunta Avvocato/Dirigente e/o Direttore di Sede dell?Ente, giammai quella del solo Dirigente. La sottoscrizione congiunta pu? avere il vantaggio di meglio incidere sui Reparti per garantire la tempestivit? nella esecuzione. Peraltro, indeclinabile ed irrinunciabile la firma dell?Avvocato, in quanto trattasi di contenzioso che presupporne inderogabilmente il preventivo vaglio legale. Non ? adempimento delegabile a terzi per nessuna ragione. Sostenere prassi contrarie ? illogico, irragionevole, illegale e foriero di danni alla P.A.. Illegale anche perch? si potrebbe configurare il reato di abuso di ufficio ex art. 323 c.p. (ad esempio allorquando i Legali interni abbiano dissentito formalmente dall?adozione di certi iter procedurali imposti dall?apicale amministrativo) e/o, di converso, quello di cui all?art. 328 c.p. in capo al Legale Coordinatore e/o ai singoli Legali se non dissenzienti ovvero se non disposti a procedere alla sottoscrizione di illegittimi ordini di esecuzione al buio, seriali e tardivi, privi della allegazione di atti esecutivi in quanto disabbinati e giammai schedati
In sostanza, eseguire titoli giudiziali per il tramite di note multiple generiche non esplicanti alcunch? ai Reparti ridonda sempre a danno dell?Ente; aggrava l?iter erogatorio delle prestazioni; implica accollare responsabilit? non sue proprie al Reparto ivi compresi quegli oneri interpretativi che giammai possono essere scaricati bellamente ad un Ufficio Amministrativo.La politica gestionale dell? accollo? di responsabilit? proprie ad altri non giova a nessuno, tantomeno all? Ente che paga. Non tutti i dispositivi sono di agevole comprensione. E laddove (ed a maggior ragione) non lo siano, non si pu? pretendere che l?impiegato di un Reparto abbia le nozioni tecnico-giuridiche per dare esatta attuazione al comando giudiziale. A ciascuno il suo mestiere. ?
Le direttive legali si impongono e non sono mai rinunciabili.
Per di pi?, se siffatta esecuzione seriale multipla prescinde dal preventivo abbinamento del dispositivo o del monitorio dalla pratica di riferimento, la situazione ? ancor pi? grave. Ne risponde l?apicale da cui tali ordini di esecuzione promanino. Altres?, se all?inoltro dei dispositivi ai Reparti destinatari non segue anche il successivo invio del titolo in forma completa quale sentenza pubblicata comprensiva anche di ?intestazione, preambolo e di motivazione, il regime delle responsabilit? sar? ulteriormente articolato. E? di palmare evidenza che ad un dispositivo trasmesso correttamente dal Legale interno al Reparto debba sempre seguire quello altrettanto formale del titolo (?facendo seguito alla nota del? si trasmette l?allegata sentenza, del Tribunale di?, Corte di Appello di? n?. del ?. depositata in data??). Il Reparto deve, infatti, sempre disporre dei titoli in forma integrale.
Chi paga deve sapere a fronte di quale causale paga. E le motivazioni sottese alla causale in questione non si evincono dal dispositivo, bens? da ci? che ad essa precede. Dalla parte motiva, quindi. E se chi paga ? una P.A., deve sempre tenersi bene a mente che trattasi di pubblico denaro e che i titoli non possono mai rimanere nella sola disponibilit? dell?Ufficio Legale, bens?, in copia fotostatica od in copia autentica (fermo restando che l?altra copia autentica deve sempre rimanere serbata all?Ufficio Legale ritualmente allegata alla pratica cartacea) essere inviati anche agli atti del Reparto.
Disattendere tutto questo ? indizio di malagestio e deve essere sottoposto al vaglio dell?A.G. oltrech? degli organi di controllo interno. Soprassedere alle obbligate informative agli apicali sovraordinati non esonera da responsabilit?, bens? implica corresponsabilit?. ?Negli ordini di esecuzione, se del caso, vanno menzionate le clausole di salvaguardia a tutela degli interessi erariali dell?Ente (?il pagamento dovr? avvenire con espressa riserva di ripetizione all?esito del giudizio di appello e/o di legittimit? od in ipotesi di accertata duplicazione e/o indebito pagamento?) e, sempre se del caso, vanno prescritti adempimenti ulteriori o menzionate circostanze rilevanti per il Reparto. Parimenti, se l?esecuzione ? tardiva va indicato ed allegato – se gi? notificato – precetto per sorte e/o per accessori ovvero sinanche il pignoramento se gi? intervenuto (cosiddetta esecuzione con blocco pagamento per ratei gi? coperti da procedura esecutiva ovvero pagamento subordinato alla rinunzia e/od estinzione di detta procedura ovvero riduzione dell?importo pignorato alle sole spese di precetto e di procedura esecutiva).E? per l? altrettanto chiaro? che se il pignoramento copre i ratei dal?al?, il Reparto dovr? essere? reso edotto formalmente da quale data pu? pagare gli importi non coperti dall? azione esecutiva di controparte onde evitare pignoramenti per ratei ulteriori. Ed ? ovvio che se l?Ufficio Legale ha provveduto tempestivamente agli adempimenti su di esso gravanti e ci? nonostante l?esecuzione nei termini di cui sopra non abbia avuto luogo entro il termine di legge, risulteranno responsabili della inesecuzione ovvero della tardiva esecuzione il Dirigente, Direttore della struttura per ?Culpa in vigilando? unitamente all?apicale del Reparto ed all?amministrativo materialmente preposto agli incombenti esecutori. E, di converso, se la controparte vittoriosa in giudizio, ? tenuta – su richiesta dell?Ente ? a rimettere allo stesso documentazione o modulistica debitamente compilata necessaria per la corretta esecuzione del titolo, tale circostanza andr? valutata in sede di giudizio di responsabilit?. Ch? non ? da escludersi? affatto che talune controparti? non inoltrino quanto richiesto ai loro assistiti o ad essi medesimi, preferendo avvalersi delle procedure esecutive che comportano ovviamente maggiori introiti sia pure solo per accessori e per spese. L?Avvocatura interna di un Ente Pubblico esplica anche funzioni consulenziali (consulenti legali) non solo in favore degli apicali amministrativi, ma anche del personale dei Reparti e ci? perch? ? indubbio che la materia del contenzioso previdenziale ed assistenziale ? alquanto complessa ed in continua evoluzione normativa e giurisprudenziale.
Nell? ordine di esecuzione ? buona regola chiedere che il Reparto trametta all? Ufficio Legale la prova del pagamento effettuato in guisa tale da averla gi? agli atti del contenzioso specie in ipotesi di ulteriori iniziative giudiziali per esecuzione coattiva o quant? altro.?
Per quanto concerne poi l?inesecuzione assoluta, occorre precisare che giammai pratiche di contenzioso per le quali detti titoli non sono stati acquisiti agli atti dell?Ufficio ovvero, come spesso accade, non abbinati alle pratiche di riferimento se acquisiti, potranno essere oggetto di archiviazione multiple fittizie sia a livello cartaceo che telematico. Eccettuata la assai remota ipotesi che non sia pi? acquisibile copia del titolo presso gli Archivi degli Uffici Giudiziari, dare corso a tali archiviazioni validandole anche a mezzo di circolari interne all?Ente ? circostanza gravissima e fonte di danno pubblico. Tollerare o consentire o disporre che ci? avvenga, circostanza ancora pi? grave, in quanto implicante legittimazione di prassi illegali, introdotte in taluni Uffici Legali da alcuni apicali. Se un numero considerevole di pratiche di contenzioso ? tuttora pendente sia sul cartaceo che in via telematica, pur essendo gi? definito in sede giudiziale, la criticit? non si risolve di certo avvalendosi delle archiviazioni multiple fittizie, peraltro, di sovente, indiscriminate per materia ed indifferenziate, ossia chiudendo dette pratiche con un codice standard senza previo abbinamento ed inserimento degli estremi del relativo titolo giudiziale. Titolo che va sempre inviato al Reparto seppure tardivamente. N? addurre a giustificazione di ci? che sia comprovata la non acquisibilit? del titolo, quando ? dimostrato che migliaia di atti giacciono disabbinati, esime da responsabilit?. Se si vuole regolarizzare e sanare pratiche malamente gestite in fase di esecuzione, ci? ? fattibile. Esige consapevolezza, professionalit? ed un attento monitoraggio delle anomalie presenti. Ignorare la circostanza e scegliere la via breve falsamente risolutiva del problema, ? comportamento alquanto discutibile, erroneo, fallace e soprattutto illecito. Non si pu? mai archiviare senza previamente abbinare ci? che gi? esiste negli archivi di un ufficio legale. Il ch? – da talune inchieste dell?A.G. penale ed erariale – le P.A. dovrebbero avere tratto insegnamento e monito. Ed, invece, purtroppo ? acclarato che cos? non ?. ?Se il fenomeno? ? sempre esitito almeno in talune realt? territoriali nazionali, oggi come oggi rasenta la ingestibilit?. L? averlo ignorato? a tempo debito? ha incrementato le criticit? in misura esponenziale. Perpetuare in siffatte logiche devastanti per i conti pubblici significa reiterare condotte commissive od omissive illecite. Il numero impressionante, specie di atti esecutivi disabbinati, in taluni Uffici Legali dovrebbe indurre a meditate riflessioni: le anomalie gestionali del contenzioso non si risolvono con le tecniche di pulizia spicciola alla catena di montaggio che consentono solo di fare proliferare i danni non di ridurli. Ottica deviata e distorta ritenere che se invece del dato statistico X di Y cause tuttora pendenti si arriva alla met? cos? operando, quando poi il dimezzamento ? stato ottenuto fittiziamente senza curarsi degli atti disabbinati, omettendo il vaglio professionale legale e finanche di accertare se fosse o meno pendente giudizio impugnatorio. L?osservare che ?tanto una pratica si riapre? ? affermazione parossistica.
Alla malagestio non si rimedia con la validazione della malagestio stessa. Farlo comporta sempre la sommatoria di malagestio su malagestio.
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