La cooperazione tra imprese: il G.E.I.E.

Michele Mauro 30/01/23
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Con il presente lavoro si intende fornire chiarimenti sul Gruppo Europeo di Interesse Economico tra imprese, così come introdotto dal Reg. (CEE) n. 2137/1985 e recepito in Italia con il D. Lgs. n. 240/1991.

Indice

1. Considerazioni generali

Il Gruppo Europeo di Interesse Economico (G.E.I.E.) è un istituto introdotto in data 25.07.1985 con il Regolamento del Consiglio delle Comunità Europee n. 2137/1985. Ovviamente l’intenzione del legislatore europeo era quella di fornire agli operatori economici, di diversi Paesi, uno strumento cooperativo che consentisse di ovviare alle difficoltà dovute alle notevoli differenze tra le culture giuridiche europee.
Se l’intenzione appariva lodevole, tuttavia, all’atto pratico sono emerse delle difficoltà che forse hanno inciso, forse in maniera decisiva, sullo scarso successo di tale istituto giuridico.
La prima criticità che deve evidenziarsi sta proprio nello strumento legislativo utilizzato, vale a dire, il Regolamento.
Come ben sappiamo il Regolamento è un atto giuridico vincolante in ogni sua parte, ha carattere generale ed è direttamente applicabile nei Paesi membri dell’UE (fatta eccezione per alcuni casi in cui si parla di eccezioni di non partecipazione, ma il caso in esame non rientra tra tali ipotesi di esenzione). Il Regolamento, dunque, è un atto sostanzialmente legislativo e questo significa che per assolvere alla propria funzione dovrebbe essere estremamente dettagliato proprio per consentire di avere una normativa che disciplina in maniera uniforme una determinata materia in tutti i Paesi UE.
A differenza del Regolamento, invece, la Direttiva, che pure è un atto giuridico, non detta una disciplina uniforme ma pone degli obiettivi ai Paesi UE che devono poi realizzarli nei tempi stabiliti dall’UE. Ai singoli Paesi, tuttavia, è lasciata la libertà di individuare il modo in cui raggiungere tali obiettivi.
Perchè questo breve excursus di diritto dell’UE? Perchè il G.E.I.E. è disciplinato da un Regolamento che però nel suo contenuto appare quasi una direttiva.
La normativa europea, infatti, detta una disciplina estremamente scarna e richiede poi ai singoli Paesi UE di adottare normative integrative che, ovviamente, hanno comportato l’adozione di disposizioni molto diverse tra loro che hanno in molti casi frustrato l’intenzione originaria del Legislatore Europeo di fornire uno strumento giuridico che superasse le differenze legislative dei diversi Paesi.
Come già accennato, il G.E.I.E. è stato introdotto con il Reg. n. 2137/1985 ed in Italia ha trovato successiva applicazione con il D. Lgs. n. 240/1991 “Norme per l’applicazione del regolamento n. 85/2137/CEE relativo all’istituzione di un Gruppo europeo di interesse economico – GEIE, ai sensi dell’art. 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 428” e, pertanto, l’esame che seguirà considererà i profili normativi integrativi della legislazione nostrana oltre al quadro normativo generale europeo. 

2. La costituzione del G.E.I.E.

Il G.E.I.E. si costituisce mediante contratto che deve essere stipulato da almeno due soggetti che devono appartenere a due diversi stati membri dell’UE. Questa precisazione ci permette di evidenziare uno dei principali requisiti per la costituzione di tale istituto giuridico, vale a dire, la transnazionalità dei partecipanti. Tale requisito è fondamentale, in quanto, come vedremo anche in seguito, il venir meno di tale condizione comporta addirittura lo scioglimento del G.E.I.E..
I partecipanti possono essere associazioni, società di persone, società di capitali, persone giuridiche di diritto privato o di diritto pubblico, imprese individuali e liberi professionisti. Ovviamente, specie nel caso di partecipazione al gruppo di società, è necessario che queste siano state costituite in conformità ai rispettivi ordinamenti legislativi nazionali.
Non è richiesta, né dalla normativa comunitaria né da quella nazionale, omogeneità tra i partecipanti, ciò significa che il G.E.I.E. può essere costituito anche tra un professionista ed un’associazione o una società, sia essa di persone o di capitale. Deve sempre essere fatto salvo il requisito della transnazionalità e, quindi, nel caso di gruppo costituito tra società e libero/i professionista/i è necessaria la diversità dei Paesi UE in cui si trova la sede legale ed il luogo in cui è prevalentemente svolta l’attività professionale.
Sebbene sia previsto che i partecipanti debbano comunque essere soggetti giuridicamente indipendenti, non è escluso che il G.E.I.E. possa essere costituito tra società affiliate purché, è bene ribadirlo, le società appartengano a Paesi UE differenti.
Anche se in linea di principio la partecipazione al G.E.I.E. è esclusa a soggetti di Paesi terzi rispetto all’UE, esistono alcune eccezioni meritevoli di menzione vista la loro rilevanza fattuale. In applicazione dell’art. 217 del Trattato sul funzionamento dell’UE, è stato creato lo Spazio Economico Europeo (SEE), vale a dire, uno spazio all’interno del quale sono applicate le disposizioni dell’UE in materia di mercato. Al SEE, dunque, partecipano anche Paesi che non fanno parte dell’UE ma che fanno invece parte dell’Associazione Europea di Libero Scambio (EFTA). Occorre precisare, però, che non tutti i paesi facenti parte dell’EFTA partecipano al SEE ma soltanto quelli che hanno recepito le disposizioni europee in materia di mercato. Ad esempio, oggi fanno parte del SEE Paesi come la Norvegia, l’Islanda, ed il Liechtenstein (tutti appartenenti all’EFTA), mentre la Svizzera, che pure partecipa all’EFTA, non rientra nel SEE.
Nella pratica, dunque, si è ritenuto che al G.E.I.E. possano partecipare anche membri appartenenti al SEE anche se non fanno parte dell’UE, proprio come nei precitati casi di Norvegia, Islanda e Liechtenstein.
Il contratto deve essere stipulato necessariamente in forma scritta o con atto notarile oppure con scrittura privata autenticata da notaio, il cui intervento, quindi, è sempre necessario.
Nell’atto costitutivo devono necessariamente essere indicati:
1)   Denominazione, che deve sempre prevedere l’indicazione “Gruppo Economico di Interesse Europeo” oppure la forma abbreviata “G.E.I.E.”;
2)   Sede che deve essere situata nella Comunità Europea nel luogo in cui il nascente gruppo avrà la propria amministrazione centrale oppure nel luogo in cui uno dei membri ha la propria sede legale o svolge prevalentemente la propria attività professionale. La sede può anche essere successivamente trasferita con deliberazione del collegio da adottarsi all’unanimità dei membri;
3)   Oggetto. Sul punto occorre ricordare che il G.E.I.E. permette ai propri membri di esercitare insieme una parte della propria attività senza che ciò comporti una compromissione della propria indipendenza economica e/o giuridica. L’oggetto deve quindi riguardare l’attività svolta attraverso il gruppo e non si sostituisce alle singole attività dei membri. Sebbene l’attività del G.E.I.E. finalizzata al perseguimento dell’oggetto possa essere estremamente elastica, sussistono dei limiti che non possono in alcun modo essere derogati. Ciò che è assolutamente precluso all’attività del gruppo è la possibilità di diventare membro di un altro G.E.I.E., non può impiegare più di cinquecento lavoratori, non può detenere quote partecipative nelle compagini di propri membri (mentre è, invece, possibile, in quanto non esclusa, la partecipazione a società terze rispetto ai partecipanti al gruppo, salvo che la partecipazione sia ovviamente funzionale al perseguimento dell’oggetto), non può esercitare alcun tipo di controllo e gestione sulle singole attività dei propri membri e non può ricorrere al pubblico risparmio.
4)   Indicazione specifica di tutti i partecipanti. E’ necessaria l’indicazione di nomi, ragione sociale, sede/domicilio, e, per le persone giuridiche, il numero e luogo di iscrizione al rispettivo registro pubblico;
5)   Durata oppure l’indicazione che il G.E.I.E. è costituito a tempo indeterminato.
L’esame degli elementi necessari alla costituzione del G.E.I.E. consente una riflessione circa la natura di tale istituto e conseguentemente un’analisi della differenza tra tale forma di cooperazione rispetto a quanto previsto con altre figure giuridiche rinvenibili nei vari e differenti ordinamenti nazionali.
Il G.E.I.E. deve a tutti gli effetti essere considerato come una struttura meramente sussidiaria rispetto all’attività dei propri membri, infatti, è lo stesso Reg. 2137/85 ad affermare al Considerando n. 5 del Preambolo che “il gruppo si differenzia da una società soprattutto per il suo scopo che è soltanto quello di facilitare o di sviluppare l’attività economica dei suoi membri per permettere loro di migliorare i propri risultati”. Non può sottacersi che tale distinzione appare più che altro una dichiarazione di principio visto che presupporrebbe una definizione “europea” di società che ad oggi non è normativamente rinvenibile e che, più che altro, sembra rimandare a quanto disposto, con tutte le intuibili differenze in tema fiscale e di responsabilità verso i terzi, dai singoli ordinamenti nazionali.
Tale dichiarazione di principio appare foriera di notevoli interrogativi soprattutto perché è innegabile che la collaborazione nascente dalla costituzione del G.E.I.E. difficilmente può non concretizzarsi in un’attività di impresa e, quindi, commerciale anche nel caso in cui dovesse trattarsi di un gruppo costituito tra professionisti. Ecco, dunque, che nella sostanza il fine del G.E.I.E., anche se l’attività ha natura sussidiaria, appare pienamente conforme a quello di stampo societario.
Entro trenta giorni dalla stipula del contratto che costituisce il G.E.I.E., gli amministratori devono provvedere a chiedere l’iscrizione del gruppo nel Registro Imprese. Nei successivi trenta giorni dall’iscrizione, sempre gli amministratori devono l’integrale pubblicazione del contratto presso la Gazzette Ufficiale della Repubblica Italiana e, negli ulteriori trenta giorni successivi a tale adempimento, gli amministratori sono tenuti a trasmette gli atti all’ufficio pubblicazioni della Comunità Europea affinché si provveda alla pubblicazione della costituzione del G.E.I.E. anche sulla Gazzetta Ufficiale Europea.

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3. Aspetti patrimoniali e responsabilità

Come si è potuto verificare nel precedente paragrafo, non è necessario che all’atto della costituzione del G.E.I.E., o anche successivamente, i membri provvedano a conferimenti (in denaro o natura) per la formazione di un patrimonio del gruppo.
Tale mancanza è forse riconducibile all’idea originaria del Legislatore europeo che l’attività principale del G.E.I.E. fosse prevalentemente orientata ad un coordinamento dell’attività (scambio di beni e servizi) dei singoli membri con scarsi rilievi di “attività esterna”.
A questo punto occorre chiarire che il G.E.I.E. non ha personalità giuridica, vale a dire, non gode di autonomia patrimoniale perfetta per le obbligazioni eventualmente contratte con terzi. E’, tuttavia, dotato di capacità giuridica e, quindi, gli è riconosciuta la possibilità di essere titolare di rapporti giuridici attivi e passivi. La mancanza di personalità giuridica è affiancata dalla previsione dell’art. 24 del Reg. 2137/85 che testualmente prevede “1. I membri del gruppo rispondono illimitatamente e solidalmente per le obbligazioni di qualsiasi natura di quest’ultimo La legge nazionale determina le conseguenze di tale responsabilità. 2. Fino alla chiusura della liquidazione del gruppo, i creditori del gruppo possono far valere i propri diritti nei confronti di un membro, alle condizioni di cui al paragrafo 1, soltanto dopo aver chiesto al gruppo di pagare e qualora il pagamento non sia stato effettuato entro un congruo termine.” Ciò comporta, per i creditori del G.E.I.E., la possibilità di aggredire illimitatamente e solidalmente i singoli membri del gruppo, sebbene soltanto dopo aver chiesto al gruppo il pagamento del debito in un termine congruo.
Se ciò è quanto previsto in linea generale, è pur sempre possibile che l’autonomia contrattuale, in sede di costituzione del G.E.I.E., preveda una differente distribuzione della responsabilità tra i diversi membri. Qualora tale previsione sia stata assoggettata a registrazione potrà anche essere opposta ai terzi creditori essendo stato soddisfatto il principio di pubblicità.
Come riferito in precedenza, il G.E.I.E. può essere costituito anche senza la previsione di un iniziale conferimento per la costituzione di un capitale del gruppo. È rimessa, quindi, all’autonomia dei membri la possibilità, o meno, di provvedere a dei conferimenti da eseguirsi anche successivamente alla creazione del gruppo.

4. Gli organi

La disciplina europea lascia ampio spazio alla libertà contrattuale per quanto riguarda la struttura organizzativa. Gli unici organi necessari sono, infatti, il collegio dei membri e il/gli amministratore/i.
Il collegio dei membri può adottare collegialmente qualsiasi decisione necessaria per il perseguimento dell’oggetto del G.E.I.E., comprese quelle decisioni che hanno carattere meramente gestorio. Ovviamente vanno fatte salve le eventuali previsioni contrattuali che possono disporre diversamente.
Il collegio può essere consultato sia su richiesta di uno o più amministratori sia su richiesta di un membro.
Secondo quanto previsto dal Regolamento, il collegio adotta le proprie decisioni all’unanimità, salva diversa disposizione del contratto costitutivo. L’unanimità è invece necessaria per la modificazione dell’oggetto, lo scioglimento anticipato e la modifica della durata del gruppo.
Per quanto riguarda, invece, il/gli amministratore/i si premettere che l’amministrazione può essere affidata sia a persone fisiche sia a persone giuridiche.
L’amministratore non deve, inoltre, appartenere necessariamente allo stesso stato membro in cui ha sede il G.E.I.E. ed anzi può anche essere estraneo al gruppo.
La carica di amministratore, tuttavia, è preclusa a chi, per legge di uno Stato membro o per provvedimento dell’autorità giudiziaria o amministrativa, non può partecipare all’amministrazione o direzione di una società.
Il/gli amministratore/i è/sono nominato/i nel contratto o anche con deliberazione successiva. Sempre il contratto fissa i poteri degli amministratori, fatta eccezione per il potere di rappresentanza che spetta ex lege a chi amministra il gruppo. Il contratto, tuttavia, può disciplinare, nel caso di più amministratori, i casi in cui il potere di rappresentanza può essere esercitato congiuntamente e disgiuntamente. Certamente il G.E.I.E., in ragione dell’attività concretamente svolta, può anche essere considerato come imprenditore e, pertanto, gravano sugli amministratori anche gli obblighi di tenuta delle scritture contabili, libri contabili, redazione del bilancio, presentazione del bilancio al collegio dei membri per l’approvazione e il successivo deposito al registro imprese.
Se collegio ed amministratori sono due organi essenziali previsti dalla legislazione, nulla impedisce ai membri, all’atto della costituzione o anche successivamente, di poter istituire nuovi organi dei quali occorrerà individuare e disciplinare competenze e poteri.

5. Recesso, esclusione e scioglimento

Anche in merito alle ipotesi di recesso ed esclusione occorre precisare che alle ipotesi previste dalla normativa europea e nazionale possono aggiungersi ulteriori previsioni rimesse all’autonomia contrattuale.
Per quanto riguarda il recesso, oltre alle ipotesi contrattuali, questo è possibile solo con il consenso unanime di tutti i membri oppure qualora ricorra una giusta causa.
In merito, invece, all’esclusione questa può essere disposta da decisione del giudice ed è possibile, oltre che nei casi previsti dal contratto, quando il membro è venuto meno ai propri doveri oppure con il proprio comportamento causi (o minacci di causare) gravi danni al corretto funzionamento del gruppo.
Un’ipotesi di esclusione di diritto prevista proprio dal Regolamento n. 2137/85 opera nel caso in cui un membro perda i requisiti soggettivi richiesti per la stessa partecipazione al G.E.I.E..
L’esclusione di diritto si verifica anche nel caso in cui il membro sia dichiarato fallito, sia ammesso al concordato preventivo oppure alla procedura coatta amministrativa. Questa specifica ipotesi è prevista dalla legislazione italiana.
Nel caso di cessazione della partecipazione (sia per recesso sia per esclusione), il singolo membro ha diritto alla liquidazione della propria quota in considerazione del patrimonio attuale del gruppo al momento del recesso/esclusione.
In caso di decesso del membro-persona fisica, gli eredi avranno diritto alla liquidazione della quota oppure, qualora il contratto lo preveda, l’erede potrà subentrare nella partecipazione nel caso in cui possieda i requisiti soggettivi richiesti per la partecipazione.   
Lo scioglimento, oltre ai casi rimessi alla volontà contrattuale, si verifica quando:
1)   giunge a scadenza il termine di durata previsto dal contratto, oppure rideterminato/fissato successivamente;
2)   conseguimento o sopravvenuta impossibilità di conseguimento dell’oggetto;
3)   sopravvenuta mancanza di pluralità dei membri;
4)   sopravvenuta mancanza del requisito della transnazionalità;
5)   spostamento della sede al di fuori del territorio comunitario;
6)   modifiche del contratto associativo tali da far venire meno il carattere ausiliario del G.E.I.E.;
7)   pronuncia di sentenza di fallimento del gruppo;
8)   anche su domanda di un solo membro, pronuncia di sentenza che dispone lo scioglimento per giusta causa.
Una particolare ipotesi contrattualmente prevedibile riguarda la possibilità di scioglimento del G.E.I.E. in caso di recesso o esclusione di un determinato membro la cui partecipazione è, evidentemente, ritenuta essenziale per la sopravvivenza del gruppo.
Quando ne ricorrono i presupposti, entro tre mesi il collegio deve dichiarare, con deliberazione da adottarsi all’unanimità, lo scioglimento. Qualora non si dia corso a tale adempimento nel termine predetto, ciascun membro potrà richiedere giudizialmente una sentenza che disponga lo scioglimento.
Lo scioglimento del G.E.I.E. comporta ovviamente l’apertura della fase di liquidazione. In Italia lo scioglimento del G.E.I.E. segue le norme relative alla liquidazione delle società di persone.
Il Regolamento n. 2137/85, inoltre, afferma che la capacità giuridica del gruppo sussiste fino alla chiusura della fase di liquidazione e, quindi, solo successivamente a tale attività il G.E.I.E. potrà considerarsi estinto.

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