La Consulta interviene sull’ordinamento penitenziario minorile: vediamo in che modo

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Corte costituzionale, 5 novembre 2019 (ud. 5 novembre 2019, dep. 6 dicembre 2019), n. 45920 (Presidente Carosi, Relatore Amato)

(Dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 3, del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, recante «Disciplina dell’esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni, in attuazione della delega di cui all’art. 1, commi 82, 83 e 85, lettera p), della legge 23 giugno 2017, n. 103»)

(Riferimento normativo: D.lgs., 2 ottobre 2018, n. 121, art. 2, c. 3)

Il fatto

Il giudice a quo era chiamato a decidere in ordine all’istanza avanzata da un detenuto, condannato in via definitiva alla pena di cinque anni di reclusione, per i reati di cui all’art. 416-bis del codice penale e agli artt. 2 e 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895 (Disposizioni per il controllo delle armi) aggravati, in base alla normativa all’epoca vigente, ai sensi dell’art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell’attività amministrativa), convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 1991, n. 203.

Con riferimento alla residua pena da espiare di un anno, cinque mesi e quattordici giorni di reclusione, in particolare, era stata richiesta l’applicazione della misura della detenzione domiciliare presso un’abitazione o in una struttura comunitaria.

A fronte di ciò, la condanna per uno dei delitti indicati nell’art. 4-bis non consentiva di accogliere l’istanza a nulla rilevando né l’accertata recisione dei collegamenti con la criminalità organizzata, essendo richiesta anche l’effettiva collaborazione con la giustizia, né l’inesigibilità di tale collaborazione poiché, ad avviso del rimettente, il rinvio era al catalogo dei reati ivi indicati e non al suo contenuto né infine la mancata prova della pericolosità sociale essendo richiesta viceversa la prova dell’assenza di attuali collegamenti con la criminalità organizzata.

In relazione a tali condizioni ostative, sempre secondo il giudice a quo, l’ostacolo non sarebbe stato superabile in via interpretativa atteso che un’esegesi costituzionalmente orientata della disposizione censurata porterebbe alla sua sostanziale abrogazione.

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La questione prospettata nell’ordinanza di rimessione

Il Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria, in funzione di tribunale di sorveglianza, aveva sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 27, terzo comma, 31, secondo comma, 76 e 117, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 3, del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, recante «Disciplina dell’esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni, in attuazione della delega di cui all’art. 1, commi 82, 83 e 85, lettera p), della legge 23 giugno 2017, n. 103».

Fermo restando che, come è noto, tale disposizione prevede che, ai fini della concessione delle misure penali di comunità e dei permessi premio e per l’assegnazione al lavoro esterno, si applica l’art. 4-bis, commi 1 e 1-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), il quale consente la concessione dei benefici penitenziari ai condannati per taluni delitti, espressamente indicati, solo nei casi in cui gli stessi collaborino con la giustizia, il giudice remittente osservava che, nell’estendere ai minorenni e giovani adulti preclusioni analoghe a quelle previste per gli adulti, la disposizione censurata violerebbe, in primo luogo, l’art. 76 Cost. oltre al fatto che l’esclusione dei benefici penitenziari da essa indicati ove ricorrano i reati ostativi di cui all’art. 4-bis ordin. penit. si porrebbe in contrasto con i principi di cui all’art. 1, comma 85, lettera p), numeri 5) e 6), della legge delega 23 giugno 2017, n. 103 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento penitenziario), che prevedono l’ampliamento dei criteri di accesso alle misure alternative alla detenzione e l’eliminazione di ogni automatismo nella concessione dei benefici penitenziari.

Sempre ad avviso del giudice a quo, inoltre, da un lato, sarebbero violati gli artt. 2, 3, 27 e 31 Cost. perché siffatto automatismo, che si fonda su una presunzione di pericolosità basata solo sul titolo di reato commesso, impedirebbe una valutazione individualizzata dell’idoneità della misura a conseguire le preminenti finalità di risocializzazione che debbono presiedere all’esecuzione penale minorile, dall’altro, la disposizione censurata violerebbe l’art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 7, 10 e 11 della direttiva 2016/800/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 maggio 2016, sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali atteso che tali disposizioni prevedono il diritto del minore ad una valutazione individuale e la necessità di ricorrere, ogni qualvolta sia possibile, a misure alternative alla detenzione tenuto conto altresì del fatto che la norma censurata non sarebbe coerente neppure con l’art. 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007 il quale stabilisce il principio di proporzionalità delle pene inflitte rispetto al reato.

Le argomentazioni sostenute dalle parti

Interveniva il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione fosse dichiarata inammissibile o comunque non fondata.

In via preliminare, l’interveniente aveva eccepito che l’applicazione dell’art. 4-bis ordin. penit. anche ai minori non deriverebbe dalla disposizione censurata, bensì dall’art. 4, comma 4, del d.l. n. 152 del 1991, che già aveva previsto che le limitazioni all’accesso ai benefici penitenziari si applicassero anche nei confronti dei soggetti minorenni al tempo del fatto.

La disposizione censurata avrebbe, quindi, natura meramente ricognitiva di una disciplina già esistente e non introdurrebbe alcuna novità e, quindi, un eventuale accoglimento della questione non inciderebbe sulla persistente applicazione dell’art. 4-bis, né sulla limitazione all’accesso ai benefici penitenziari per i minorenni.

Tal che se ne faceva conseguire come la questione sarebbe inammissibile per essere stata sottoposta a scrutinio una disposizione diversa dall’oggetto effettivo delle censure.

La Presidenza del Consiglio, per il tramite dell’Avvocatura generale dello Stato, rilevava inoltre come la questione in oggetto non sarebbe comunque fondata visto che la disciplina censurata costituirebbe l’espressione di una scelta rimessa alla discrezionalità legislativa che non sarebbe affatto irragionevole avendo la giurisprudenza costituzionale riconosciuto più volte la legittimità e la compatibilità con la finalità rieducativa della pena.

Oltre a ciò, si faceva presente come, in riferimento alla denunciata violazione dell’art. 2 Cost., sarebbe incerto il principio che il rimettente assume violato non essendo chiarito quale sia il nesso tra la scelta legislativa censurata e i diritti inviolabili dell’individuo mentre, quanto alla violazione dell’art. 3 Cost., non sarebbe rilevabile alcuna incoerenza sistematica o disparità di trattamento in relazione all’art. 656, comma 9, cod. proc. pen., letto alla luce della sentenza n. 90 del 2017, giacchè anche questa disposizione rimette al giudice l’accertamento delle condizioni per l’accesso ai benefici dato che il potere riconosciuto al pubblico ministero di sospendere l’esecuzione sarebbe funzionale alla valutazione da parte del magistrato di sorveglianza in ordine ai presupposti per l’applicazione di misure alternative e, quindi, secondo l’Avvocatura generale dello Stato, all’intervenuta collaborazione con la giustizia.

Anche la questione relativa alla violazione dell’art. 76 Cost., ad avviso di questa parte, non sarebbe fondata dato che la disposizione censurata, senza introdurre automatismi o preclusioni, si limiterebbe a prendere atto della disciplina previgente perseguendo, accanto alla finalità di prevenzione, anche una specifica ratio di rieducazione del detenuto minorenne il quale sarebbe incentivato a recidere definitivamente i legami con la criminalità organizzata e ciò costituirebbe, dunque, fedele attuazione dei principi della legge delega n. 103 del 2017.

Quanto alla violazione dell’art. 117 Cost., l’Avvocatura generale dello Stato riteneva come la riforma dell’esecuzione penale minorile non fosse in contrasto con la direttiva 2016/800/UE dal momento che la disposizione censurata sarebbe ispirata al principio di favore per le misure penali di comunità, concedibili, alle condizioni date, anche per i reati più gravi, e ciò alla luce del fatto che, nel privilegiare le misure alternative alla detenzione, il d.lgs. n. 121 del 2018 avrebbe l’obiettivo di realizzare un modello esecutivo penale che ricorre alla detenzione solo laddove questo sia l’unico trattamento che consenta di contemperare le esigenze sanzionatorie e di sicurezza con le istanze pedagogiche di una personalità in evoluzione.

Le valutazioni giuridiche formulate dalla Corte costituzionale

La Consulta rilevava in via preliminare come andasse respinta l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’Avvocatura generale dello Stato.

Difatti, una volta dedotto che la difesa del Presidente del Consiglio dei ministri riteneva che il giudice a quo avesse sottoposto a scrutinio una disposizione diversa dall’oggetto effettivo delle censure poiché l’art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 121 del 2018 avrebbe natura meramente ricognitiva della disciplina già prevista dall’art. 4, comma 4, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell’attività amministrativa), convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 1991, n. 203, si metteva in risalto il fatto che, in riferimento all’accesso alle misure penitenziarie alternative, la disposizione censurata non introdurrebbe alcuna novità.

A fronte di ciò, si faceva presente come l’applicazione dell’art. 4-bis ordin. penit., anche nei confronti dei minori, risultasse in effetti già prevista dall’art. 4, comma 4, del d.l. n. 152 del 1991 il quale, dopo avere introdotto l’art. 4-bis nella legge n. 354 del 1975, aveva stabilito che i commi 1 e 2 di quest’ultima disposizione si applicassero anche nei confronti dei minorenni.

Orbene, dopo avere preso atto che il giudice a quo non aveva ignorato che, in passato, le preclusioni derivanti dall’art. 4-bis ordin. penit. fossero applicabili anche nei confronti dei minori, il giudice delle leggi evidenziava come tuttavia le sue censure si fossero incentrate proprio sul loro inserimento nell’ambito del nuovo ordinamento penitenziario minorile vale a dire proprio sulla legittimità di tale scelta legislativa che si chiede a questa Corte di pronunciarsi poiché è tale scelta a rendere il richiamo al meccanismo dell’art. 4-bis ordin. penit., contenuto nella disposizione censurata, non meramente ricognitivo di una norma preesistente visto che esso svolge anche una funzione di primaria rilevanza nel senso di stabilire, nell’ambito della riforma organica dell’ordinamento penitenziario minorile – a lungo attesa e finalmente introdotta dal d.lgs. n. 121 del 2018 – il perimetro delle preclusioni alle misure extramurarie applicabili ai condannati per fatti commessi da minorenni dato che questo intervento dà vita all’unica normativa applicabile a questa categoria di soggetti essendo essa integralmente sostituita alla precedente disciplina dettata sul punto, per i condannati adulti, dalla legge n. 354 del 1975 e, in particolare, dal suo art. 4-bis, e, per i condannati per reati commessi durante la minore età, dall’art. 4, comma 4, del d.l. n. 152 del 1991.

Ciò posto, si sottolineava il fatto che il carattere innovativo (e non meramente ricognitivo) della disposizione censurata risultasse, altresì, dalla considerazione del suo diverso ambito applicativo mentre, a differenza dell’art. 4, comma 4, del d.l. n. 152 del 1991, che rendeva applicabili ai minori i commi 1 e 2 dell’art. 4-bis ordin. penit., l’art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 121 del 2018 richiama i commi 1 e 1-bis della medesima disposizione, ma non il comma 2.

Nel merito, invece, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 121 del 2018, sollevata in riferimento all’art. 76 Cost., veniva stimata fondata alla stregua delle seguenti considerazioni.

Dopo avere fatto presente che il d.lgs. n. 121 del 2018 costituisce l’approdo di un processo evolutivo che si snoda nel corso di alcuni decenni, a partire dalla previsione dell’art. 79, comma 1, ordin. penit. in base al quale la mancanza di una disciplina penitenziaria specificamente destinata ai minori avrebbe dovuto avere natura transitoria, ossia «fino a quando non sarà provveduto con apposita legge», si osservava come l’esigenza di un’esecuzione “a misura di minore” fosse stata ripetutamente affermata nell’ambito di plurimi atti internazionali attraverso il richiamo ai principi di individualizzazione del trattamento e di promozione della persona del minore, e ciò anche perchè la stessa giurisprudenza costituzionale aveva riconosciuto, con riferimento all’ordinamento penale minorile, l’accentuazione della funzione rieducativa della pena e del criterio di individualizzazione del trattamento, quali corollari di una considerazione unitaria dei principi posti negli artt. 27, terzo comma, e 31, secondo comma, Cost. (sentenze n. 143 del 1996, n. 182 del 1991, n. 128 del 1987, n. 222 del 1983 e n. 46 del 1978).

Orbene, alla luce di ciò, tale situazione aveva portato a riconoscere che la parificazione della disciplina della fase esecutiva nei confronti di adulti e minori può «confliggere con le esigenze di specifica individualizzazione e di flessibilità del trattamento del detenuto minorenne» e che questa situazione ««contrast[a] con le esigenze […] del recupero e della risocializzazione dei minori devianti, esigenze che comportano [appunto] la necessità di differenziare il trattamento dei minorenni rispetto ai detenuti adulti e di eliminare automatismi applicativi nell’esecuzione della pena» (sentenza n. 90 del 2017, con richiamo alle sentenze n. 125 del 1992 e n. 109 del 1997).

Di conseguenza, sulla base dei principi di speciale protezione per l’infanzia e la gioventù, di individualizzazione del trattamento punitivo del minore e di preminenza della finalità rieducativa in virtù dei quali la Consulta aveva dichiarato l’illegittimità della previsione dell’ergastolo per gli infradiciottenni (sentenza n. 168 del 1994) e, nello stesso senso, si ponevano anche le pronunce con le quali era stata dichiarata l’illegittimità costituzionale di alcuni istituti dell’ordinamento penale e penitenziario laddove riferiti ai condannati minorenni dato che il contrasto con i richiamati principi costituzionali era stato ravvisato in relazione alla preclusione della sospensione del processo per messa alla prova, nell’ambito del processo minorile, quando l’imputato abbia chiesto il giudizio abbreviato o il giudizio immediato (sentenza n. 125 del 1995); al divieto di disporre misure alternative alla detenzione per l’esecuzione di pene detentive derivanti da conversione di pena sostitutiva (sentenza n. 109 del 1997); all’esclusione della possibilità di concedere permessi premio nel biennio successivo alla commissione di un delitto doloso (sentenza n. 403 del 1997); alle condizioni soggettive per l’applicazione delle sanzioni sostitutive della pena detentiva (sentenza n. 16 del 1998); alla previsione della necessaria espiazione di una determinata quota di pena ai fini della concessione dei permessi premio (sentenza n. 450 del 1998); alla preclusione triennale dei benefici per il condannato nei cui confronti sia stata revocata l’applicazione di una misura alternativa (sentenza n. 436 del 1999), nonché, più recentemente, al divieto di sospensione delle pene detentive brevi, di cui all’art. 656, comma 9, lettera a), del codice di procedura penale (sentenza n. 90 del 2017).

Infine, questa evoluzione, che aveva via via diversificato il trattamento dei minorenni da quello stabilito in via generale dall’ordinamento penitenziario, era culminata nella legge n. 103 del 2017, di cui il d.lgs. n. 121 del 2018 costituisce attuazione.

Ciò premesso, i giudici di legittimità costituzionale, a questo punto della disamina, stimavano necessario stabilire se l’art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 121 del 2018 – laddove impedisce l’accesso alle misure penali di comunità nei confronti dei minori condannati per i delitti di cui all’art. 4-bis ordin. penit. – si ponesse o meno in contrasto con i principi e criteri direttivi fissati dalla legge delega n. 103 del 2017, in particolare con l’art. 1, comma 85, lettera p), numeri 5) e 6).

Chiarita la questione da doversi trattare, si sottolineava che, in queste disposizioni, il legislatore delegante – nel recepire i principi, sopra richiamati, provenienti dalle fonti internazionali e dalla giurisprudenza di questa Corte – da un lato, aveva previsto l’«ampliamento dei criteri per l’accesso alle misure alternative alla detenzione, con particolare riferimento ai requisiti per l’ammissione dei minori all’affidamento in prova ai servizi sociali e alla semilibertà» (art. 1, comma 85, lettera p, numero 5) e, dall’altro lato, aveva imposto l’«eliminazione di ogni automatismo e preclusione per la revoca o per la concessione dei benefìci penitenziari, in contrasto con la funzione rieducativa della pena e con il principio dell’individuazione del trattamento» (art. 1, comma 85, lettera p, numero 6) e, pertanto, le diverse scelte possibili avrebbero dovuto essere parametrate sulla duplice concorrente esigenza di ampliare l’accesso alle misure alternative e di eliminare ogni automatismo e preclusione nell’applicazione dei benefici penitenziari.

Viceversa, secondo la Consulta, l’art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 121 del 2018 aveva ristretto la possibilità di accedere alle misure extramurarie ivi indicate, agganciandola alle condizioni previste dall’art. 4-bis ordin. penit. e, pertanto, la disposizione censurata appare in aperta distonia non solo rispetto al senso complessivo dell’evoluzione normativa e giurisprudenziale in tema di esecuzione minorile, ma anche con le direttive impartite dal legislatore delegante posto che, da un lato, il richiamo alla disciplina dell’art. 4-bis ordin. penit. restringe l’ambito di applicabilità delle misure alternative alla detenzione visto che, in presenza di condanna per uno dei reati ostativi di cui all’art. 4-bis, comma 1, ordin. penit., l’accesso a tali misure è condizionato all’accertamento di una condotta collaborativa con la giustizia (ovvero una condotta ad essa equiparata), dall’altro, questi stessi criteri, in quanto fondati su una presunzione di pericolosità che si basa esclusivamente sul titolo del reato, irrigidiscono la regola di giudizio in un meccanismo che non consente di tenere conto della storia e del percorso individuale del singolo soggetto e della sua complessiva evoluzione sulla strada della risocializzazione.

Al contrario, sempre ad avviso della Corte costituzionale, un modello decisorio, basato su una prognosi individualizzata, ragionevolmente calibrato sulla personalità in fieri del minore, sarebbe stato coerente con la volontà del delegante e con l’obiettivo di ampliare l’accesso alle misure alternative abbandonando automatismi e preclusioni che ne limitino l’applicazione, né d’altra parte, la Consulta riteneva di dovere escludere che in questo caso si fosse inteso rinunciare ad esercitare la delega per la parte qui rilevante dato che la scelta per il regime delle preclusioni dell’art. 4-bis ordin. penit. non discende dalla disciplina precedente ma è espressamente affermata dalla disposizione censurata visto che, nella relazione illustrativa al d.lgs. n. 121 del 2018, emerge la volontà del legislatore delegato di dare positiva attuazione alla legge delega in questo ambito normativo dal momento che in tale relazione si legge che l’esigenza di conservare i limiti di cui all’art. 4-bis ordin. penit. ai fini della concessione dei benefici, deriverebbe «[…] dalla necessità di mantenere indenne dalla riforma la disciplina di cui all’articolo 41-bis della legge n. 354 del 1975, individuato dalla legge di delega quale criterio generale che deve orientare tutti gli interventi in materia di ordinamento penitenziario, ivi compreso quello minorile […]» rilevandosi tuttavia al contempo che la dichiarata finalità dell’intervento non trova riscontro nei criteri impartiti dalla legge delega n. 103 del 2017 posto che, secondo i giudici di legittimità costituzionale, non si ravvisa alcun necessario collegamento, né alcuna interdipendenza, tra il divieto di accesso ai benefici penitenziari e la sospensione delle regole trattamentali di cui all’art. 41-bis ordin. penit. dal momento che, come correttamente osservato dal Tribunale rimettente, i due regimi risultano accomunati quanto alla previsione di alcune gravi fattispecie di reato che li legittimano ma la relativa applicazione rimane autonoma quanto ai rispettivi presupposti e ai destinatari.

Ciò posto, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 121 del 2018 veniva reputata fondata anche in riferimento agli artt. 27, terzo comma, e 31, secondo comma, Cost..

Invero, una volta rilevato che la disposizione in esame, collocata nell’ambito dei principi generali che sovraintendono al sistema dell’esecuzione minorile, condiziona la concessione dei benefici penitenziari ivi indicati ai criteri posti dai commi 1 e 1-bis dell’art. 4-bis ordin. penit. mentre, dunque, per la generalità dei condannati minorenni l’accesso ai singoli benefici è soggetto ai principi generali di cui agli artt. 1 e 2 dello stesso d.lgs. n. 121 del 2018, per le speciali categorie di condannati cui si riferisce l’art. 4-bis tale accesso è drasticamente limitato in considerazione della necessità di condotte collaborative con la giustizia, ai sensi dell’art. 58-ter ordin. penit., secondo uno schema applicativo che non differisce in modo significativo da quello previsto per gli adulti, si faceva altresì presente che il richiamo ai criteri posti dall’art. 4-bis ordin. penit. determina dunque un irrigidimento della disciplina dell’accesso ai benefici penitenziari e, dunque, in ragione del titolo di reato per cui è intervenuta condanna, è (era) impedita al giudice una valutazione individuale sul concreto percorso rieducativo compiuto dal minore.

In questo modo, di conseguenza, secondo la Consulta, le finalità di prevenzione generale e di difesa sociale finiscono per prevalere su quelle di educazione e risocializzazione restaurando un assetto in contrasto con i principi di proporzionalità e individualizzazione della pena sottesi all’intera disciplina del nuovo ordinamento penitenziario minorile tanto è vero che la medesima Corte costituzionale, con sentenza n. 253 del 2019, relativa sia pure ai soli permessi premio, aveva ritenuto che il meccanismo introdotto dall’art. 4-bis, anche laddove applicato nei confronti di detenuti adulti, contrasta con gli artt. 3 e 27 Cost. sia «perché all’assolutezza della presunzione sono sottese esigenze investigative, di politica criminale e di sicurezza collettiva che incidono sull’ordinario svolgersi dell’esecuzione della pena, con conseguenze afflittive ulteriori a carico del detenuto non collaborante», sia «perché tale assolutezza impedisce di valutare il percorso carcerario del condannato, in contrasto con la funzione rieducativa della pena, intesa come recupero del reo alla vita sociale, ai sensi dell’art. 27, terzo comma, Cost.».

Ciò detto, il giudice delle leggi rilevava altresì che, nell’esecuzione della pena nei confronti dei condannati per fatti commessi da minorenni, il contrasto di questo modello decisorio con il ruolo riconosciuto alla finalità rieducativa del condannato si pone in termini ancora più gravi dato che, con riferimento ai soggetti minori di età, questa finalità «è da considerarsi, se non esclusiva, certamente preminente» (sentenza n. 168 del 1994) fermo restando che, per un verso, questa preminenza della funzione rieducativa dell’esecuzione minorile aveva già portato a ritenere illegittima, per contrasto con gli artt. 27 e 31 Cost., la preclusione posta dall’art. 656, comma 9, lettera a), cod. proc. pen., nella parte in cui esso vietava la sospensione dell’esecuzione della pena detentiva nei confronti dei minori condannati per i delitti di cui all’art. 4-bis ordin. penit. (sentenza n. 90 del 2017), per altro verso, le medesime finalità di garanzia della funzione educativa della pena e di individualizzazione del trattamento penitenziario, già riconosciute con riferimento alla sospensione della pena disposta dal pubblico ministero, si ponevano allo stesso modo anche dinanzi al tribunale di sorveglianza chiamato a decidere in ordine all’applicabilità delle misure alternative alla detenzione ai condannati minorenni e comportavano l’illegittimità della stessa preclusione, determinata dal richiamo all’art. 4-bis ordin. penit.

Orbene, una volta riconosciuta come costituzionalmente imposta la necessità di prognosi individualizzate e di flessibilità del trattamento, ad avviso della Corte, si trattava, dunque, di restituire al tribunale di sorveglianza quel medesimo potere di apprezzamento delle specificità di ciascun caso che era già stato riconosciuto al pubblico ministero, in sede di sospensione dell’esecuzione delle pene detentive nei confronti dei condannati minorenni, fermo restando che, dal superamento del meccanismo preclusivo, che osta alla concessione delle misure extramurarie, non deriva in ogni caso una generale fruibilità dei benefici anche per i soggetti condannati per i reati elencati all’art. 4-bis ordin. penit. dato che al tribunale di sorveglianza compete la valutazione caso per caso dell’idoneità e della meritevolezza delle misure extramurarie secondo il progetto educativo costruito sulle esigenze del singolo visto che, solo attraverso il necessario vaglio giudiziale, è possibile tenere conto, ai fini dell’applicazione dei benefici penitenziari, delle ragioni della mancata collaborazione, delle condotte concretamente riparative e dei progressi compiuti nell’ambito del percorso riabilitativo, secondo quanto richiesto dagli artt. 27, terzo comma, e 31, secondo comma, Cost..

La Corte costituzionale, di conseguenza, alla luce delle considerazioni sin qui esposte, dichiarava l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 121 del 2018 per violazione degli artt. 76, 27, terzo comma, e 31, secondo comma, Cost., con assorbimento delle ulteriori censure.

Conclusioni

Il giudizio in ordine a quanto statuito in tale pronuncia è sicuramente positivo.

La Consulta, difatti, nel dichiarare costituzionalmente illegittimo l’art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 121 del 2018 (il quale, come è noto, prevede che fermo “quanto previsto all’articolo 1, comma 1, ai fini della concessione delle misure penali di comunita’ e dei permessi premio e per l’assegnazione al lavoro esterno si applica l’articolo 4-bis, commi 1 e 1-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni”) per violazione degli artt. 76, 27, terzo comma, e 31, secondo comma, Cost., con assorbimento delle ulteriori censure, afferma un principio di evidente civiltà giuridica ossia quello di salvaguardare la finalità rieducativa del condannato soprattutto se, come nel caso di specie, il detenuto è minorenne, e ciò è in perfetta linea con quanto recentemente postulato dallo stesso giudice delle leggi nella sentenza n. 253 del 2019, relativa sia pure ai soli permessi premio, laddove è stato ritenuto che il meccanismo introdotto dall’art. 4-bis, anche quando applicato nei confronti di detenuti adulti, contrasta con gli artt. 3 e 27 Cost. sia «perché all’assolutezza della presunzione sono sottese esigenze investigative, di politica criminale e di sicurezza collettiva che incidono sull’ordinario svolgersi dell’esecuzione della pena, con conseguenze afflittive ulteriori a carico del detenuto non collaborante», sia «perché tale assolutezza impedisce di valutare il percorso carcerario del condannato, in contrasto con la funzione rieducativa della pena, intesa come recupero del reo alla vita sociale, ai sensi dell’art. 27, terzo comma, Cost.».

Nel ribadire la piena condivisione di tale pronuncia, non resta dunque vedere se l’art. 4 bis o.p. possa essere soggetto nel futuro ad altre censure di illegittimità costituzionale alla luce di questi ultimi pronunciamenti adottati dalla Corte costituzionale in subiecta materia.

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La nuova esecuzione penale minorile

Il volume affronta in maniera sistematica l’esecuzione penale a carico di imputati minorenni alla luce della recente riforma introdotta dal d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 121 in attuazione dell’art. 1, commi 82, 83 e 85, lett. p), della legge delega 23 giugno 2017, n. 103.Trattasi di un’organica disciplina dell’esecuzione delle pene nei confronti dei minorenni la quale, dopo trent’anni dal varo delle disposizioni sul processo minorile avvenuta col d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 e a distanza di oltre quaranta dall’entrata in vigore della l. 26 luglio 1975, n. 354, giunge a colmare la grave lacuna legislativa rimarcata in plurime occasioni dalla dottrina e dalla giurisprudenza.Il testo, partendo dai princìpi cardine della riforma e dalla struttura del d.lgs. n. 121 del 2018, esamina partitamente le misure penali di comunità ed il procedimento di sorveglianza deputato all’applicazione, alla sospensione ed alla revoca delle stesse, soffermandosi sui temi più dibattuti, primo fra tutti quello afferente i reati c.d. “ostativi” e le relative preclusioni. Sono di seguito esaminate le ulteriori misure alternative alla detenzione fruibili dai minorenni e, infine, il volume affronta il regime penitenziario minorile intra moenia sul presupposto che la detenzione in istituto – proprio alla luce della riforma del 2018 – dev’essere considerata quale extrema ratio applicabile temporaneamente sino al ricorrere dei presupposti per la concessione di misure extracarcerarie. Corredata da schemi ed appendice normativa, l’opera è aggiornata alla più recente giurisprudenza di legittimità e merito.Armando Macrillò Avvocato e dottore di ricerca in procedura penale, è titolare di contratto integrativo di insegnamento in Diritto dell’esecuzione penale presso la LUISS Guido Carli di Roma, ove è altresì docente di Diritto processuale penale presso la School of Law. Dirige la Scuola di alta formazione dell’Avvocato penalista presso la Camera Penale di Roma. È autore di numerosi saggi in materia penale e processuale penale pubblicati sulle principali riviste e di volumi fra cui, con il medesimo Editore, I diritti del minore e la tutela giurisdizionale.

Armando Macrillò | 2019 Maggioli Editore

20.00 €  19.00 €

Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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