La condotta di un medico ospedaliero che, nottetempo ed approfittando del rapporto di fiducia che lo lega all’azienda da cui dipende, si impossessi, al fine di trarne personale profitto, di un televisore a cristalli liquidi posto nella sala di aspetto del

Lazzini Sonia 20/09/07
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Merita di essere segnalata la sentenza numero 27 dell’ 1 giugno 2007 emessa dalla Corte dei Conti di Bolzano sia in merito ad alcuni passaggio sul danno all’immagine che sul danno da disservizio

 

< Partendo necessariamente dal primo dei due profili considerati, nella prassi contabile si registrano numerosi casi di illeciti commessi da pubblici impiegati o funzionari, che, benché solo indirettamente connessi all’esercizio delle mansioni o delle funzioni, sono ciononostante ritenuti idonei «a minare l’immagine esterna della pubblica amministrazione mettendo in pericolo la fiducia della collettività nell’imparzialità e correttezza dei pubblici funzionari»

 

Inoltre, sempre sotto il profilo della sussistenza del danno, «è stato autorevolmente precisato che “la lesione dell’immagine è un effetto diretto ed immediato dell’accertamento dell’abuso della pubblica funzione” che causa “secondo comune esperienza, un deterioramento del rapporto di fiducia tra la cittadinanza e l’istituzione pubblica, la quale viene percepita come entità non affidabile, talvolta finanche nemica, finita nelle M. di soggetti dediti a perseguire soltanto illeciti interessi particolari

 

Nel caso di specie, appare indubbio che la condotta del dott. M:, dimostratasi – oltre che insensibile agli interessi dei degenti del proprio reparto – lesiva dei più elementari doveri di correttezza e fedeltà incombenti su di un pubblico impiegato, abbia intaccato l’immagine di onestà e probità del personale medico dell’Azienda sanitaria di Bolzano, struttura cui è affidata la cura di uno dei più rilevanti interessi della collettività amministrata, vale a dire quello della salute (art. 32 Cost.), e nella quale, di conseguenza, alto deve essere il tasso di fiducia che la collettività deve poter riporre. >

 
In tema di danno da disservizio:
 

< In merito al contestato danno da disservizio, il Collegio ritiene opportuno, stante la precipua origine pretoria di siffatta tipologia di pregiudizio erariale (ed i correlativi profili di ordine definitorio), delinearne sinteticamente la nozione: “Il tratto comune delle varie situazioni di ‘danno patrimoniale da disservizio’ consiste nell’effetto dannoso causato all’organizzazione ed allo svolgimento dell’attività amministrativa con una minore produttività dei fattori economici e produttivi profusi dal bilancio della stessa amministrazione pubblica (minore produttività ravvisata sia nel mancato conseguimento della attesa legalità dell’azione ed attività pubblica sia nella inefficacia o inefficienza di tale azione ed attività pubblica); il ‘danno patrimoniale da disservizio’ consiste, quindi, nel mancato conseguimento dell’obiettivo di legalità, di efficienza, di efficacia, di economicità e di produttività dell’azione di una p.a. causato da soggetti rientranti nell’ambito della sua complessiva organizzazione i quali, con la propria condotta, omissiva o commissiva, connotata da dolo o colpa grave, abbiano inciso sulla diminuzione di rendimento del servizio apprestato>

 
a cura di *************
 
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SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
BOLZANO Sentenza 27 2007 Responsabilità 01-06-2007
 
Sentenza n.27/2007
 
REPUBBLICA ITALIANA
 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE DEI CONTI
 
SEZIONE GIURISDIZIONALE DI BOLZANO
 
composta dai magistrati
 
********************                      Presidente
 

***************                            Consigliere relatore

 
***************                            Consigliere
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 1496/R del registro di Segreteria, promosso dal Procuratore regionale nei confronti del dott. ***********, rappresentato e difeso dagli avvocati ************* e **************** ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Bolzano, piazza della Vittoria 47;

 

uditi nella pubblica udienza del 12 aprile 2007, con l’assistenza del segretario dott. **************, il relatore dott. ***************, il pubblico ministero in persona del dott. **********ülmers e l’avv. Brizia Castrignanò per delega dei sunnominati legali;

 
esaminati gli atti ed i documenti di causa;
 
RITENUTO IN FATTO

A)   Con atto introduttivo depositato il 7 novembre 2006 il Sostituto procuratore generale ha citato in giudizio il dott. *********** per sentirlo condannare al pagamento, in favore della Azienda sanitaria di Bolzano, di € 7.500,00- (settemilacinquecento), oltre a rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio.

 

La domanda trae origine dalla pubblicazione di notizie di stampa (quotidiano “Alto Adige” del 19 e 22 novembre 2005), relative al furto di un televisore del valore di € 1.600,00 – ancorato al muro con apposita staffa e dotato di catenelle di sicurezza – avvenuto nella sala d’attesa del reparto di chirurgia vascolare e toracica dell’ospedale di Bolzano nella notte tra il 2 ed il 3 marzo del 2005 ed attribuito all’odierno convenuto – medico in servizio presso lo stesso reparto -, come da decreto penale di condanna emesso dal G.i.p. di Bolzano il successivo 22 ottobre.

 

Il televisore è stato restituito all’Azienda sanitaria con verbale di dissequestro del 19 agosto 2005.

 

Premesso che le controdeduzioni ex art 5, l. 19/94, depositate dall’odierno convenuto il 27 ottobre 2006, non sono state reputate idonee a superare le ragioni poste a fondamento dell’azionata pretesa, sostiene il P.M. che “alla luce delle sopra riportate modalità del fatto delittuoso e del particolare ruolo ricoperto dall’autore del reato, appare legittimo ritenere che l’ente presso il quale il dott. M. presta il proprio servizio, vale a dire l’Azienda sanitaria di Bolzano, abbia subito un danno all’immagine a seguito della diffusione della notizia – risultata fondata – da parte degli organi di stampa locali, oltre che un danno da disservizio, per le inevitabili ripercussioni organizzative e patrimoniali che l’illecita sottrazione del televisore ha avuto rispetto ad un’ordinata prestazione dei servizi; danno che, in via equitativa, può essere complessivamente quantificato in € 7.500,00- (€ 5.000,00 per il danno all’immagine e € 2.500,00 per il danno da disservizio).”

 

In ordine al contestato danno all’immagine, il requirente si sofferma quindi “sui criteri che, nel corso degli anni, la prassi contabile ha via via sviluppato al fine di individuare parametri utili al giudizio sia sull’an che sul quantum di tale posta di danno”, ritenendo infine “congrua una quantificazione del danno all’immagine pari a € 5.000,00- a ristoro del pregiudizio al proprio decoro e prestigio subito dall’Azienda sanitaria di Bolzano in conseguenza della condotta dolosa del convenuto.”

 

In ordine al contestato danno da disservizio, esso si sarebbe realizzato a detrimento sia dell’ente di appartenenza che dell’utenza.

 

Circa la quantificazione di tale posta di danno, reputa la pubblica accusa che, sulla base del criterio equitativo ex art. 1226 c.c. ed atteso che “la componente (dis-)economica di maggiore rilievo connessa al furto commesso dal convenuto è costituita dalla temporanea sottrazione (con distrazione a proprio vantaggio) del valore d’uso del bene pubblico in parola, può essere utile avere riguardo … ai costi mensili di noleggio di materiali audiovisivi di pari o simili caratteristiche”.

 

Conseguentemente, ad avviso del requirente, appare “congrua una valutazione del danno da disservizio di € 2.500,00.”

 

B)   Con memoria di costituzione depositata il 22 marzo 2007 gli avvocati ************* e ****************, in rappresentanza e difesa del dott. M., hanno ritenuto “non sussistenti nel caso de quo i danni oggi richiesti e asseritamene cagionati all’ASL di Bolzano”, segnatamente per le seguenti ragioni:

 

– in ordine al danno da disservizio, per “mancanza di fattispecie di inesecuzione dei compiti di servizio gravanti sul presunto responsabile”, per “mancato decremento della produttività funzionale dell’amministrazione” e per “assenza di un pregiudizio arrecato alla complessiva organizzazione dell’amministrazione”;

 

– in ordine al danno all’immagine, per “mancata connessione alla prestazione di servizio”.

 

In subordine i difensori chiedono una congrua riduzione del quantum richiesto, definito “palesemente eccessivo” a fronte del valore del televisore.

 

C)   All’odierno dibattimento le parti hanno ribadito le rispettive posizioni.

 
CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritiene la Sezione che la pretesa attorea debba essere senz’altro accolta, sia con riguardo al contestato danno all’immagine che con riguardo al contestato danno da disservizio, salvo quanto si specificherà in seguito rispetto ai pure richiesti oneri accessori.

 

A)   In ordine al danno all’immagine il requirente ha in effetti svolto una serie articolata ed approfondita di argomentazioni che il Collegio condivide e che si ritiene opportuno riportare per la parte concernente la verifica della sussistenza e il metodo di quantificazione di tale posta di danno:

 

<< Partendo necessariamente dal primo dei due profili considerati, nella prassi contabile si registrano numerosi casi di illeciti commessi da pubblici impiegati o funzionari, che, benché solo indirettamente connessi all’esercizio delle mansioni o delle funzioni, sono ciononostante ritenuti idonei «a minare l’immagine esterna della pubblica amministrazione mettendo in pericolo la fiducia della collettività nell’imparzialità e correttezza dei pubblici funzionari» (cfr. Sez. Veneto, sentenza n. 623 del 27 giugno 2006).

 

Inoltre, sempre sotto il profilo della sussistenza del danno, «è stato autorevolmente precisato che “la lesione dell’immagine è un effetto diretto ed immediato dell’accertamento dell’abuso della pubblica funzione” che causa “secondo comune esperienza, un deterioramento del rapporto di fiducia tra la cittadinanza e l’istituzione pubblica, la quale viene percepita come entità non affidabile, talvolta finanche nemica, finita nelle M. di soggetti dediti a perseguire soltanto illeciti interessi particolari…”(Corte Conti, Sez.II, 26.1.2004, n. 27/A)» (cfr. Sez. Toscana, sentenza n. 504 del 7 settembre 2006; v. anche Sez. Marche, sentenza n. 446 del 5 aprile 2004).

 

Nel caso di specie, appare indubbio che la condotta del dott. M., dimostratasi – oltre che insensibile agli interessi dei degenti del proprio reparto – lesiva dei più elementari doveri di correttezza e fedeltà incombenti su di un pubblico impiegato, abbia intaccato l’immagine di onestà e probità del personale medico dell’Azienda sanitaria di Bolzano, struttura cui è affidata la cura di uno dei più rilevanti interessi della collettività amministrata, vale a dire quello della salute (art. 32 Cost.), e nella quale, di conseguenza, alto deve essere il tasso di fiducia che la collettività deve poter riporre. Invero, la condotta di un medico ospedaliero che, nottetempo ed approfittando del rapporto di fiducia che lo lega all’azienda da cui dipende, si impossessi, al fine di trarne personale profitto, di un televisore a cristalli liquidi posto nella sala di aspetto del proprio reparto, integra una condotta che può essere intesa dalla collettività quale forma di «indifferenza e disprezzo, non solo verso la [propria] A.S.L. e verso la Sanità pubblica in generale, ma anche verso i cittadini ed i malati » (cfr. Sez. Umbria, sentenza n. 278/04 cit.). >>

 

Altrettanto persuasive appaiono le considerazioni svolte da parte attrice con riferimento alla quantificazione del danno.

 

Al riguardo nell’atto di citazione opportunamente si ricorda che << la giurisprudenza contabile più recente – consapevole della natura discrezionale insita in ogni valutazione equitativa del danno (art. 1226 cod. civ.) – si è ormai andata consolidando nell’attingere a tre diversi parametri di valutazione per una compiuta quantificazione del danno all’immagine: vale a dire a criteri oggettivi, attinenti alla gravità dell’illecito commesso in relazione, tra l’altro, alle modalità della sua perpetrazione, a criteri soggettivi, relativi alla collocazione che il responsabile ha nell’organizzazione amministrativa ed alla sua capacità di rappresentare l’Amministrazione, ed infine a criteri sociali, basati sulle capacità esponenziali dell’ente interessato, sulle sue dimensioni territoriali, sulla rilevanza delle funzioni al medesimo intestate, oltre che sulla ampiezza della diffusione e del risalto dato all’illecito (cfr., ex plurimis, Sez. Bolzano, sentenza n. 27 del 7 dicembre 2004). >>

 

Sotto il primo profilo il requirente sottolinea << che la gravità dell’illecito commesso dal convenuto (furto pluriaggravato), non è data solo dal valore attribuito all’oggetto materiale del reato (€ 1.600,00), ma altresì delle modalità della sua perpetrazione. In quest’ottica … giocano un ruolo importante le circostanze del reato commesso dal dott. M.; vale a dire, l’avere commesso il fatto: (a) con violenza sulle cose (art. 625, n. 2, cod. pen.); (b) su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o comunque esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede (art. 625, n. 7, cod. pen.); (c) l’avere profittato di circostanze di tempo tali da ostacolare la pubblica o privata difesa (art. 61, n. 5, cod. pen.); (d) l’avere commesso il fatto con abuso di prestazione d’opera (art. 61, n. 11, cod. pen.). Tutte circostanze, queste, che normativamente aggravano il disvalore sociale del fatto. >>

 

In ordine alla valutazione dei c.d. criteri soggettivi, la parte pubblica evidenzia che << la circostanza che il fatto sia stato commesso da un medico rende lo stesso senz’altro più grave per il ruolo e la responsabilità dallo stesso rivestita all’interno di un ospedale rispetto ad altre figure professionali. >>

 

Quanto ai c.d. criteri sociali, ad avviso del P.M. << risulta infine provata l’eco negativa avuta dall’episodio sia a livello di diffusione sui media locali, che a livello dello stesso mondo ospedaliero – impegnato nella lotta contro i furti [viene richiamata al riguardo una nota del Servizio amministrativo dell’ASL, dd. 4 ottobre 2006, relativa alla responsabilità dei consegnatari, dimessa con nota di deposito n. 1] – in cui opera il convenuto. >>

 

A fronte delle riportate considerazioni attoree, le deduzioni di parte convenuta non appaiono persuasive: “Nel caso in commento… non si comprende come la sottrazione possa ledere un rapporto di fiducia con i pazienti che evidentemente si basa sull’esecuzione di prestazioni mediche.”

 

E infatti incontestabile che i degenti, i pazienti ed in generale i cittadini si affidano alle strutture sanitarie in senso ampio e complessivo e non certo contando sulla sola ‘aspettativa’ di una prestazione medico-professionale tecnicamente corretta.

 

Pur riconoscendo la centralità rivestita da quest’ultima nell’ambito di una struttura sanitaria, è di palmare evidenza che comportamenti inaccettabili e deontologicamente scorretti (come quello in questione) vengono necessariamente ad incidere, proprio per la loro consistenza fenomenica, sulle valutazioni e considerazioni dell’opinione pubblica in ordine alla complessiva affidabilità della struttura ospedaliera ed al reale intendimento del personale preposto di occuparsi al meglio della salute dei pazienti.

 

In altri termini, nella fattispecie considerata sono stati gravemente compromessi i valori di onestà, correttezza, trasparenza e legalità, che devono permeare nel suo insieme l’immagine della pubblica struttura (a maggior ragione ove venga in rilievo un diritto costituzionalmente tutelato).

 

Così verificata la piena fondatezza della prospettazione attorea, la Sezione reputa altresì congrua, ai sensi dell’art. 1226 c.c., la operata quantificazione del danno all’immagine per un importo pari ad € 5.000,00.

 

B)   In merito al contestato danno da disservizio, il Collegio ritiene opportuno, stante la precipua origine pretoria di siffatta tipologia di pregiudizio erariale (ed i correlativi profili di ordine definitorio), delinearne sinteticamente la nozione: “Il tratto comune delle varie situazioni di ‘danno patrimoniale da disservizio’ consiste nell’effetto dannoso causato all’organizzazione ed allo svolgimento dell’attività amministrativa con una minore produttività dei fattori economici e produttivi profusi dal bilancio della stessa amministrazione pubblica (minore produttività ravvisata sia nel mancato conseguimento della attesa legalità dell’azione ed attività pubblica sia nella inefficacia o inefficienza di tale azione ed attività pubblica); il ‘danno patrimoniale da disservizio’ consiste, quindi, nel mancato conseguimento dell’obiettivo di legalità, di efficienza, di efficacia, di economicità e di produttività dell’azione di una p.a. causato da soggetti rientranti nell’ambito della sua complessiva organizzazione i quali, con la propria condotta, omissiva o commissiva, connotata da dolo o colpa grave, abbiano inciso sulla diminuzione di rendimento del servizio apprestato” (Sez. Trento 79/05).

 

Un tanto premesso, anche in ordine alla presente posta di danno l’atto di citazione si connota per la completezza e la piena condivisibilità delle relative conclusioni.

 

Dopo una serie di puntuali richiami giurisprudenziali, così ha infatti argomentato al riguardo il P.M.: “appare evidente che una prima componente del danno da disservizio causalmente riconducibile alla condotta dolosa del convenuto sia rinvenibile nella privazione del valore d’uso […] di un bene ai danni della amministrazione di appartenenza, che non ha quindi potuto raggiungere le utilità previste in ordine alle risorse impiegate. In altri termini, e a prescindere dalla successiva restituzione del televisore sottratto (ad esito di un sequestro!), la circostanza che per sei mesi l’amministrazione non abbia potuto fare uso di una propria risorsa materiale … costituisce un vulnus ai principi di economicità, efficienza ed efficacia della sua azione.”

 

Il requirente ha altresì rappresentato che, “facendo impiego dell’ampia casistica rinvenibile nella prassi, ulteriori componenti del danno da disservizio addebitabili al convenuto sono costituite dalla serie di spese e costi che – secondo canoni di esperienza – l’ente ha dovuto sopportare a seguito del furto del televisore”(come le spese sostenute per il ripristino dello status quo ante ed il costo dell’attività amministrativa connessa all’istruttoria penale, disciplinare ed amministrativo-contabile originata dalla vicenda).

 

Ulteriore componente del danno da disservizio – ha aggiunto la pubblica accusa – è infine costituita “dalla diminuita qualità del servizio reso all’utenza (che prima del furto poteva fruire del piccolo comfort costituito dalla visione di un televisore nel corso dell’attesa), posto che tra gli obiettivi delle istituzioni ospedaliere rientra altresì quello di creare le condizioni migliori nel periodo di degenza dei pazienti e offrire a questo fine anche servizi accessori che consentano un servizio più sereno.”

 

Ciò posto, le deduzioni di parte convenuta non appaiono idonee ad inficiare la fondatezza della pretesa attorea.

 

D’altronde la stessa difesa, pur eccependo (anche) il mancato decremento della produttività funzionale dell’amministrazione e l’assenza di un pregiudizio arrecato alla complessiva organizzazione, si limita in proposito ad affermare che “il danno patrimoniale da disservizio si rapporta al danno che si ripercuote sul funzionamento del servizio che viene coinvolto dal comportamento illecito del soggetto colpevole”.

 

Il che, lungi dal confutare le considerazioni attoree, le viene semmai a corroborare, avendo il requirente dettagliatamente illustrato le surriferite molteplici componenti della contestata posta di danno, componenti che, con ogni evidenza, hanno comportato ripercussioni negative sul funzionamento del servizio.

 

Più argomentate appaiono invece le tesi della difesa in ordine alla ritenuta “mancanza di fattispecie di inesecuzione dei compiti di servizio gravanti sul presunto responsabile”, che si fonda in buona sostanza sulle statuizioni tratte da una pronuncia della prima Sezione centrale d’appello della Corte dei conti (n. 185/05).

 

Occorre, di conseguenza, esaminare partitamente la richiamata decisione, al fine di valutare se, sulla base della stessa, possa trovare conferma la seguente conclusione: “Il televisore … non è stato affatto sottratto nell’ambito delle mansioni affidate all’odierno convenuto all’interno del reparto, né il fatto al medesimo attribuito rappresenta inesecuzione dei compiti affidatigli all’interno dell’amministrazione, di talché non si potrà in alcun modo parlare dell’esistenza di un simile danno”.

 

Orbene – premesso che nella fattispecie richiamata la contestazione della Procura contabile atteneva a “compensi retributivi non dovuti quantificati equitativamente nel 50 % del percepito” -, la decisione in esame afferma in effetti testualmente quanto riportato nell’atto difensivo, ovvero che “solo l’attività svolta in inadempimento dei tassativi obblighi di servizio, previsti da quell’ordinamento [ci si riferisce alla “disciplina di settore (legge o contratto)”, avuto riguardo al d.P.R. 3/57, al r.d. 1214/34, al r.d. 2440/23, al d.l.vo 165/01], posti a presidio della prestazione dovuta, possono ritenersi dannosi per il patrimonio della amministrazione per la quale l’impiegato agisce”.

 

Osserva in proposito la Sezione d’appello, venendo al merito del caso trattato, che “questa situazione si verifica quando il finanziere [il convenuto era un militare della Guardia di Finanza], nello svolgimento della sua attività istituzionale (…) pone in essere atti contrastanti con l’attività dovuta”.

 

Ma – ed questo è il punto – precisa subito dopo la Sezione che “nella specie non si specifica in alcun modo, né è data prova, che l’attività illecita di cui è causa sia stata svolta in connessione con la prestazione di servizio; pertanto è incongruo riferire il danno patrimoniale, conseguente all’illecito, non all’illecito perpetrato, ma astrattamente alla retribuzione di servizio.”

 

Quindi, i Giudici d’appello non respingono la domanda attorea in quanto comunque infondata, ma in quanto ha commisurato il danno ad un parametro (la retribuzione del convenuto) avulso dalla tipologia del danno medesimo.

 

Il che invece, con ogni evidenza, non vale per la odierna pretesa, dove il danno è, correttamente, riferito proprio all’illecito perpetrato ed al disservizio conseguentemente determinatosi.

 

Ciò posto, resta da definire la quantificazione del danno medesimo: come riferito in narrativa, il requirente – alla luce della pacifica possibilità di ricorso, anche per siffatta tipologia di pregiudizio erariale, al criterio equitativo ex art. 1226 c.c. ed in considerazione della durata della “temporanea sottrazione (con distrazione a proprio vantaggio) del valore d’uso del bene pubblico in parola” – ha stimato la posta di danno in esame avendo riguardo “ai costi mensili di noleggio di materiali audiovisivi di pari o simili caratteristiche” (viene richiamata al riguardo la documentazione tratta da un sito internet dedicato al ‘noleggio audio video’, dimessa con nota di deposito n. 1).

 

Trattasi, ad avviso del Collegio, di un procedimento di calcolo ragionevole ed equilibrato, di talché può ritenersi senz’altro congruo l’indicato ammontare di € 2.500,00-.

 

C)   Escluso il ricorso al potere riduttivo dell’addebito (invocato in subordine dalla difesa), stante la acclarata sussistenza del requisito psicologico del dolo (ex multis, Sez. III 192/02), non risulta però accoglibile la domanda attorea relativa agli oneri accessori, atteso che il computo degli stessi, necessariamente puntuale, mal si concilia con le liquidazioni in via equitativa di cui sopra, nelle quali devono intendersi pertanto ricompresi.

 

Resta fermo naturalmente l’addebito degli interessi legali per il periodo che intercorrerà tra la data della pubblicazione della presente sentenza ed il soddisfo effettivo.

 
Alla soccombenza segue la condanna alle spese di giudizio.
 
P.Q.M.
 

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale di Bolzano, definitivamente pronunciando, condanna il convenuto *********** al pagamento in favore dell’Azienda sanitaria di Bolzano della somma di € 7.500,00 (settemilacinquecento) comprensiva degli oneri accessori.

 

Dalla pubblicazione della presente sentenza decorrono su detta somma gli interessi legali fino alla data di effettivo soddisfo.

 

Le spese di giustizia seguono la soccombenza e si liquidano in € ………………………………………………….

 
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.
 

Così deciso in Bolzano, nella Camera di consiglio del 12 aprile 2007.

 

     L`estensore                                                     Il Presidente

 

( *************** )                                      ( ******************** )

 
depositato in segreteria 01 giu 2007
 
 
 
 
 
SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
BOLZANO Sentenza 27 2007 Responsabilità 01-06-2007
 
 
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Lazzini Sonia

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