La concorrenza tra le imprese

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Le imprese, anche se piccole o non commerciali, sono soggette alla disciplina della concorrenza, che si verifica quando più operatori economici presenti sul mercato rispondono alla stessa domanda di beni e servizi.

Origini ed evoluzione del concetto

Il concetto di concorrenza venne elaborato dai commentatori del mercantilismo a partire dalla seconda metà del XVIII secolo, come  naturale risultato delle libertà fondamentali dell’individuo, in contrapposizione all’economia dirigista nella quale lo Stato determina che cosa e quanto produrre.

Diversi esponenti dell’economia classica ritenevano che il mercato in sé si potesse regolare in modo autonomo.

La concorrenza sarebbe in grado di regolare i meccanismi dell’economia e il singolo, perseguendo il suo interesse individuale, farebbe anche il bene della collettività.

Le tesi sopra scritte, in rapporto alla formazione del prezzo, possono essere riassunte.

Nella concorrenza perfetta ogni prezzo di mercato è uguale al costo (marginale).

Ogni impresa, sotto lo stimolo della concorrenza, cerca di ridurre i costi al minimo, ottimizzando i fattori della produzione.

I consumatori, con la loro domanda, orientano la produzione nel senso più vantaggioso alla massima soddisfazione del consumo.

Secondo gli economisti della scuola neoclassica questi tre sarebbero i vantaggi principali apportati dalla concorrenza all’economia.

In sintesi possono essere esemplificati in due finalità principali:

l’incremento al massimo del rapporto qualità/prezzo dei beni e dei servizi (attraverso l’ottimizzazione dei fattori della produzione) e l’eliminazione (attraverso la competizione) di quei concorrenti che non riescono a conseguire il primo obiettivo.

Sempre secondo la teoria neoclassica, la concorrenza elimina i redditi non guadagnati, assicurando così un importante fattore di giustizia sociale.

L’interpretazione marxiana della concorrenza è radicalmente diversa.

Secondo questa teoria la concorrenza perfetta è relativa in modo esclusivo ai rapporti di forza tra i capitalisti e non elimina lo sfruttamento ai danni dei lavoratori.

Il Trattato sull’Unione Europea lasciava “impregiudicato il regime di proprietà esistente negli Stati membri” (art. 295).

Le privatizzazioni all’inizio non imposte in modo obbligatorio dal trattato, furono incentivate dal divieto di aiuti di Stato alle imprese pubbliche, dal Patto di stabilità (“Gli Stati membri devono evitare disavanzi pubblici eccessivi” art. 126 TFUE), dalle direttive che attuarono il principio di separazione fra regolazione e gestione (es. nel trasporto ferroviario), normativa anch’essa contraria allo Stato-imprenditore.

Il principio della concorrenza estese il divieto di monopolio anche al settore pubblico, stabilendo che i settori pubblici dovessero essere liberalizzati prima della privatizzazione, al fine di evitare  passaggio da un monopolio pubblico a uno privato che avrebbe richiesto ulteriori interventi di regolazione a tutela dell’interesse economico.

In che  cosa consiste la concorrenza perfetta

La concorrenza perfetta, nella quale c’è informazione e trasparenza di mercato e non ci sono barriere, rappresenta una realtà utopica, contrastata quasi sempre da concentrazioni e limitazioni, da una  distribuzione non omogenea delle risorse, dalla più o meno facile mobilità della manodopera e da una serie di altri ostacoli di carattere soggettivo e oggettivo.

 

Non sempre,  questi aspetti per il mercato risultano essere negativi, ma una loro corretta gestione ne può favorire lo sviluppo.

A questo scopo il legislatore italiano permette che ci siano delle limitazioni legali della concorrenza per scopi di utilità sociale, la creazione di monopoli in determinati settori, le limitazioni negoziali che non ledano la libertà di iniziativa economica.

La struttura di concorrenza del mercato non può essere pregiudicata in modo rilevante, perché si deve sempre preservare la libertà di iniziativa economica privata che disciplina l’articolo 41 della Costituzione.

I comportamenti pericolosi per la struttura concorrenziale, messi sotto il controllo della disciplina antimonopolistica nazionale ed europea, sono le intese restrittive della concorrenza, l’abuso di posizione dominante e le concentrazioni.

Le intese che restringono la concorrenza

Le intese sono condotte attraverso le quali le imprese limitano la loro libertà di azione sul mercato.

Sono determinate da accordi, deliberazioni, consorzi, associazioni di imprese e organismi simili e  pratiche concordate.

Questi comportamenti non sono sempre vietati ma contrastano l’ordinamento, e  di conseguenza sono nulle.

Sono concesse esclusivamente sono quelle intese che hanno come oggetto oppure effetto di impedire, restringere o falsare la concorrenza in modo consistente, nonostante anch’esse possano essere temporaneamente autorizzate a ricorrere a determinate condizioni e purché non venga eliminata la concorrenza da una parte sostanziale del mercato.

L’abuso della posizione di dominio

L’abuso di posizione di dominio è un fenomeno che si verifica quando un’impresa ha la capacità di condizionare e agire senza preoccuparsi della concorrenza nel mercato nazionale, europeo, oppure una sua parte di rilievo e sfrutta simili potenzialità in modo abusivo, pregiudicando la concorrenza effettiva e, di conseguenza, i concorrenti e i consumatori.

Sono considerate ipotesi di abuso di posizione di dominio e sanzionate in via pecuniaria, con l’ordine di cessazione e, a volte con la sospensione dell’attività d’impresa, l’imposizione di prezzi o condizioni di contratto che risultino essere gravosi in modo ingiustificato per l’impedire o il limitare la produzione, gli sbocchi e gli accessi al mercato e lo sviluppo tecnico e l’applicazione di condizioni diverse davanti a prestazioni che si equivalgono.

 

Oltre all’abuso di posizione di domino, è vietato anche l’abuso dello stato di dipendenza economica di un’altra impresa, punito con la nullità del relativo patto, il risarcimento danni e, se c’è compromissione della concorrenza, con le stesse sanzioni previste per l’abuso di posizione di dominio.

 

Le concentrazioni

Le concentrazioni possono essere di carattere giuridico oppure economico.

Si hanno, rispettivamente, quando due o più imprese si fondono in un’unica impresa o, anche se continuano a conservare la loro identità giuridica, si fondono dal lato economico.

Sono illecite quando comportano una grave alterazione della concorrenza.

In presenza di simili circostanze, l’unica sanzione prevista è il risarcimento del danno, mentre non è contemplata la nullità.

Se lo scopo principale dell’azione è il coordinamento dei loro comportamenti concorrenziali, la disciplina delle concentrazioni si applica anche quando due o più imprese costituiscono un’impresa societaria comune.

Non si ha concentrazione quando le imprese che partecipano alle azioni tipizzate fanno parte di uno stesso gruppo e quando una banca o un’impresa finanziaria acquistano il controllo su un’impresa per rivenderla sul mercato, anche se non esercitano il diritto di voto per il periodo nel quale sono in possesso delle azioni.

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