La conciliazione nell’ordinamento civile

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La conciliazione è un modo di risoluzione delle controversie civili attraverso il quale le controparti raggiungono un accordo attraverso l’ausilio di un terzo.

Si dice giudiziale, quando il terzo è un giudice, di solito lo stesso chiamato e risolvere la controversia.

Stragiudiziale quando è svolta al di fuori del giudizio, ed è riservata a un conciliatore, oppure un soggetto anche professionale, che funge da mediatore.

In ognuno dei casi, la conciliazione presuppone una libera determinazione delle parti, anche se raggiunta con l’aiuto di un terzo.

Descrizione

È disciplinata dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e di solito è possibile in ogni settore, ma al pari dell’arbitrato, presuppone che la lite sia relativa ai cosiddetti diritti disponibili, vale a dire, i diritti dei quali i soggetti possono disporre, in genere di tipo patrimoniale.

La conciliazione ha poi assunto un altro diverso significato, quello di possibile esito positivo della cosiddetta mediazione civile, che rappresenta un altro istituto giuridico finalizzato, per espressa previsione normativa, a fare arrivare le parti a una conciliazione.

La Conciliazione stragiudiziale

La conciliazione stragiudiziale, sino all’entrata in vigore della legge n. 183 del 4/11/2010, era obbligatoria e costituiva condizione di procedibilità della successiva eventuale azione giudiziaria innanzi al giudice del lavoro.

Il convenuto doveva eccepire il mancato espletamento del tentativo di conciliazione nella memoria difensiva (art. 416 c.p.c.) e il Giudice lo poteva rilevare d’ufficio non oltre l’udienza di discussione.

Dopo la legge n. 183/2010 è divenuta facoltativa, per la quale le parti possono ricorrere direttamente al giudice del lavoro.

Altra modifica di rilievo è costituita dall’abrogazione degli articoli 65 e 66 del Dlgs 165/2001, pertanto la procedura dei tentativi di conciliazione non si differenzia più a seconda che il datore di lavoro sia pubblico o privato.

Secondo l’articolo 410 del codice do procedura civile, chiunque voglia fare valere un diritto inerente ai rapporti di diritto privato dei quali all’articolo 409 del codice di procedura civile, può esperire in modo preventivo, anche attraverso un sindacato, il tentativo di conciliazione davanti alla Commissione di conciliazione, presso la Direzione provinciale del lavoro.

La Commissione, è formata con provvedimento del Direttore della Direzione provinciale del lavoro, è istituita in ogni Provincia, ed è composta dal direttore stesso, da un suo delegato o da un magistrato collocato a riposo, in qualità di Presidente, da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei datori di lavoro, da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base territoriale e non più nazionale.

Per la validità della riunione è necessaria la presenza del presidente e di almeno un rappresentante dei datori di lavoro e di uno dei lavoratori.

Ricevuta la richiesta, si tenta la conciliazione della controversia, convocando le parti.

La comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e per i venti giorni successivi alla sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza.

Se il tentativo di conciliazione non riesce e non si raggiunge l’accordo tra le parti, la commissione di conciliazione deve formulare una proposta per la bonaria definizione della controversia.

Se la proposta non è accettata, i termini di essa sono riassunti nel verbale con indicazione delle valutazioni espresse dalle parti.

Delle risultanze della proposta formulata dalla commissione e non accettata senza adeguata motivazione il giudice tiene conto in sede di giudizio.

Dove il tentativo di conciliazione sia stato richiesto dalle parti, al successivo ricorso depositato avanti al giudice del lavoro ai sensi dell’articolo 415 del codice di procedura civile, devono essere allegati i verbali e le memorie concernenti il tentativo di conciliazione non riuscito.

Il processo verbale di avvenuta conciliazione è depositato presso la Direzione provinciale del lavoro a cura di una delle parti oppure attraverso un’associazione sindacale.

Il direttore, o un suo delegato, una volta accertata l’autenticità, provvede a depositarlo nella cancelleria del tribunale nella quale circoscrizione è stato redatto.

Il giudice, su istanza della parte interessata, accertata la regolarità formale del verbale di conciliazione, lo dichiara esecutivo con decreto.

Se la controparte intende accettare la procedura di conciliazione deposita presso la commissione di conciliazione, entro venti giorni dal ricevimento della copia della richiesta, invia una memoria contenente le difese e le eccezioni in fatto e in diritto, nonché le eventuali domande in via riconvenzionale.

Se questo non dovesse avvenire, ognuna delle parti è libera di adire l’autorità giudiziaria.

Entro i dieci giorni successivi al deposito, la commissione fissa la comparizione delle parti per il tentativo di conciliazione, che deve essere tenuto entro i successivi trenta giorni.

Davanti alla commissione il lavoratore si può fare assistere anche da un’organizzazione alla quale aderisce o conferisce mandato.

La conciliazione della lite da parte di chi rappresenta la pubblica amministrazione, anche in sede giudiziale ai sensi dell’articolo 420 del codice di procedura civile commi 1 – 2 – 3, non può dare luogo a responsabilità, salvi i casi di dolo e colpa grave.

Se il tentativo di conciliazione riesce, la Commissione forma un verbale di conciliazione, sottoscritto dalle parti e dal Presidente del collegio.

Il verbale è poi depositato presso la cancelleria del giudice del lavoro competente per territorio, che, su istanza di parte, lo dichiara esecutivo con decreto, acquistando efficacia di titolo esecutivo.

È prevista anche la creazione di un Collegio arbitrale in seno alla Commissione di Conciliazione.

In qualunque fase del tentativo di conciliazione, le parti possono affidare, anche per ambiti parziali, la risoluzione della lite alla stessa Commissione di conciliazione, conferendole però mandato a risolvere in via arbitrale la controversia; in questo caso la Commissione perde le vesti di organo meramente consultivo e assume i poteri del Collegio arbitrale responsabile del lodo finale.

La conciliazione monocratica

La conciliazione monocratica è stata introdotta dall’articolo 11 del D. Lgs. n. 124/2004.

L’articolo prevede che nelle ipotesi di richieste di ispezione da parte della Direzione provinciale del lavoro dalle quali emergano elementi per una soluzione conciliativa della controversia, la Direzione può, attraverso un proprio funzionario, anche con qualifica di Ispettore del lavoro, avviare il tentativo di conciliazione sulle questioni segnalate.

La conciliazione sindacale

La conciliazione sindacale è regolata dalle norme previste dai contratti collettivi o dagli accordi in materia di lavoro, ed è affidata esclusivamente ai sindacati.

Possono variare a seconda del tipo di contratto, ma di solito prevedono una procedura snella e poco formalizzata.

Unico obbligo, al fine della validità esecutiva della conciliazione, è quello del deposito del verbale conciliativo presso gli uffici della Direzione Territoriale del lavoro.

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