La composizione stragiudiziale delle controversie: il tentativo obbligatorio di conciliazione per una nuova visione del diritto

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La mediazione è l’attività professionale svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo per la composizione di una controversia e nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.

Il mediatore è la persona fisica che, individualmente o collegialmente, svolge la mediazione rimanendo privo, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari della propria opera.

Il mediatore è un professionista con requisiti di terzietà: egli è tenuto, cioè, a svolgere il proprio servizio secondo modalità teoriche, tecniche e pratiche che garantiscano l’imparzialità e l’indipendenza del ruolo.

Il mediatore presta la propria attività presso un apposito Organismo, all’uopo vigilato dal Ministero della Giustizia: segnatamente, la mediazione può essere effettuata presso enti pubblici o privati iscritti nel registro tenuto presso il Ministero e dotati di apposito regolamento interno approvato dal Ministero medesimo.

Sul piano oggettivo ovvero del metodo e dei rapporti col processo, tre sono le tipologie di mediazione previste dal d. lgs 4 marzo 2010 n. 28, quella obbligatoria, quella volontaria e quella demandata dal giudice.
All’art. 5 del medesimo d. lgs. n. 28, sono tassativamente prescritte le materie in cui il tentativo di mediazione è obbligatorio: in tali casi, la mediazione si pone, pertanto, come condizione di procedibilità per l’avvio del processo.

La mediazione obbligatoria entrerà in vigore il 20 marzo 2011 e riguarda le materie del condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari. In questi casi, la parte che intende agire in giudizio ha l’onere di tentare la mediazione e deve essere, all’uopo, informata dal proprio avvocato con un documento sottoscritto dall’assistito. Il giudice, qualora rilevi la mancata allegazione del documento all’atto introduttivo del giudizio, informa la parte della facoltà di chiedere la mediazione.

E’ da precisare, comunque, che l’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal Giudice, non oltre la prima udienza: in tal caso, il magistrato assegnerà alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione, fissando nuova udienza a data successiva alla scadenza del termine di quattro mesi di durata massima del procedimento.

In ogni altra materia, la mediazione potrà essere avviata dalle parti su base volontaria, sia prima che durante il processo.

Il procedimento di mediazione si svolge senza particolari formalità, secondo il regolamento dell’Organismo di conciliazione scelto dalle parti il quale può prevedere anche modalità telematiche di espletamento della procedura. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l’Organismo ha facoltà di nominare uno o più mediatori ausiliari o ricorrere ad esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali.

La domanda di mediazione, dal momento della sua comunicazione alle altre parti, produce sulla prescrizione gli stessi effetti della domanda giudiziale: essa impedisce altresì, per una sola volta, la decadenza ma se il tentativo fallisce l’azione deve essere promossa entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale presso la segreteria dell’organismo.

Il procedimento di mediazione è protetto da norme che assicurano, alle parti del procedimento, l’assoluta riservatezza rispetto alle dichiarazioni e alle informazioni emerse: tali informazioni non saranno utilizzabili in sede processuale, salvo esplicito consenso delle parti, ed il mediatore sarà tenuto al segreto professionale su di esse. Quando il mediatore svolge sessioni separate con le singole parti, non può rivelare alcuna informazione, acquisita durante tali sessioni, all’altra parte.

La finalità è consentire alle parti di svelare ogni dato utile al compromesso, senza timore che poi possa essere oggetto di un uso contro la parte medesima: i soggetti si sentiranno, così, liberi di manifestare i loro reali interessi davanti a un soggetto dotato di professionalità per comporli bonariamente ovvero in via stragiudiziale.

Il tentativo di mediazione e la conciliazione si propongono quali pilastri del nuovo Diritto (1), in una visione più concreta e morale della legge (2), fatta di principi, valori, ideali e coscienza civile.


Bibliografia

1- Per approfondimenti, U. SCARPELLI, Il problema della definizione e il concetto del diritto, Milano, 1955; A. M. BASSO, Il diritto e la morale tra politica, individualita’ e societa’: la contesa del bene e della giustizia, in www.diritto.it.

2- Per approfondimenti, S. COTTA, Il diritto come sistema di valori, San Paolo ed., 2004.

Prof. Avv. Basso Alessandro Michele

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