La circostanza che il bando od il capitolato non prevedano un termine per la produzione in originale della documentazione richiesta all’aggiudicataria(certificato del casellario giudiziale e polizza fideiussoria a cauzione definitiva), non impedisce all’a

Lazzini Sonia 28/06/07
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Il Tar Campania, Napoli, con la sentenza numero 7610 del 14 luglio 2006 ci insegna che:
 
Se è vero che la scissione temporale tra aggiudicazione provvisoria ed aggiudicazione definitiva risponde all’esigenza logico-giuridica di consentire all’amministrazione un’ulteriore ed autonoma determinazione in cui si innesta l’accertamento della sussistenza dei requisiti normativamente richiesti e della assenza dei requisiti ostativi (da cui la specificazione – cfr. verbale di gara e determinazione n 463/05 – che l’aggiudicazione definitiva restava subordinata "all’esito positivo della verifica della documentazione richiesta a conferma delle dichiarazioni rese in sede di gara ed all’accertamento dei requisiti prescritti dall’avviso d’asta e dal capitolato d’oneri"), ne consegue, infatti, che l’assegnazione di un termine perentorio per la presentazione dei documenti in questione risponde alla finalità di evitare che la fase provvisoria si protragga indefinitamente e dunque ad un concreto interesse pubblico
 
Va bene inviare la comunicazione di richiesta di documenti, via fax o è necessaria la raccomandata RR?
 
Secondo l’adito giudice:
< Ciò posto, resta da verificare se il termine perentorio di dieci giorni assegnato alla ricorrente con la nota prot. 12823 del 15.6.05 potesse farsi decorrere dalla comunicazione della stessa a mezzo fax, ovvero necessitasse di una comunicazione tramite raccomandata a/r (spedita dal Comune senza esito, risultando il destinatario sconosciuto all’indirizzo).
 
     Deve rilevarsi, a tal proposito, che per la decorrenza del termine ciò che rileva è l’effettiva cognizione che l’interessato abbia avuta della richiesta della pubblica amministrazione (cfr. TAR Lazio, III, 19.3.2004, n. 2589) e che nel caso di specie questa non è in dubbio, atteso non soltanto il fatto che il Comune ha prodotto copia della ricevuta dell’avvenuta trasmissione (in cui, tuttavia, non è dato leggere il numero del destinatario), ma, soprattutto, che la società ricorrente non ne nega affatto la ricezione (ad es., deducendo un guasto alle proprie apparecchiature), contestando, invece, soltanto l’idoneità formale del mezzo di trasmissione.>
 
 
A cura di *************
 
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sezione I
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
sul ricorso n. 7114/05, e successivi motivi aggiunti, proposto dalla ******à Cooperativa Sociale **** a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. ******************, col quale elettivamente domicilia in Napoli, viale Gramsci n. 19, presso l’avv. ******************
 
CONTRO
 
il Comune di Bacoli, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. ************** ed elettivamente domiciliato in Napoli, viale Gramsci n. 19;
 
nei confronti di
 
**** di *************, non costituitasi in giudizio
 
per l’annullamento
 
quanto al ricorso introduttivo:
 
della determinazione n. 590 del 19.8.05, a firma del responsabile del VI Settore – Servizio Demanio del Comune di Bacoli, con la quale, revocando la precedente determinazione n. 463 del 30.6.05, è stata disposta la decadenza della ricorrente dall’aggiudicazione per l’affidamento in concessione dei locali adiacenti la stazione Cumana in località ****** e, contestualmente, è stata aggiudicata la medesima gara alla ditta **** di ******** ****;
della nota prot. n. 17360 del 26.8.05, a firma del responsabile del VI Settore – Servizio Demanio del Comune di Bacoli, con la quale è stato comunicato il provvedimento sub A);
della nota prot. n. 12823 del 15.6.05 con la quale la ricorrente è stata invitata a produrre le certificazioni richieste dall’avviso di gara;
della nota prot. n. 15560 del 19.7.05, con la quale è stato comunicato l’avvio del procedimento di decadenza;
dell’avviso di gara del 9.5.05 ed allegato capitolato d’oneri;
di tutti gli atti preordinati, connessi e conseguenziali
quanto ai motivi aggiunti:
 
della nota prot. n. 290 del 8.11.05.
 
*.*.*
 
Visto il ricorso con i relativi allegati ed i successivi motivi aggiunti;
 
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
 
Viste le memorie prodotte a sostegno delle rispettive ragioni;
 
Visti gli atti tutti della causa;
 
Relatore il referendario avv. ********************;
 
Uditi alla pubblica udienza del 21 giugno 2006 i difensori delle parti, come da verbale;
 
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
 
FATTO
 
     Con ricorso notificato il 5 ottobre 2005 e depositato il successivo giorno 19, la società cooperativa sociale **** ha impugnato il provvedimento col quale è stata dichiarata decaduta dalla aggiudicazione provvisoria di una gara indetta dal Comune di Bacoli per l’affidamento in concessione della gestione per servizi turistici di locali adiacenti la stazione Cumana, con contestuale aggiudicazione a favore della seconda classificata ditta **** di *************, con la motivazione che non avrebbe prodotto, nel termine assegnatole, le certificazioni richieste dall’avviso di gara e che la documentazione presentata non sarebbe stata esaustiva.
 
     Con un unico complesso motivo di gravame la ricorrente, lamentando violazione di legge ed eccesso di potere sotto più profili, sostiene che la nota con cui era stata invitata alla produzione documentale nel termine di dieci giorni non le sarebbe mai formalmente pervenuta, che il fax con cui tale nota le è stata anticipata non sarebbe stato sufficiente a far decorrere il termine, che questo non era di natura perentoria, e che, contrariamente all’assunto della stazione appaltante, la documentazione non sarebbe stata incompleta.
 
     Per tali ragioni, ha domandato l’annullamento del provvedimento di decadenza e degli ulteriori atti indicati in epigrafe, previa sospensione cautelare della loro efficacia.
 
     Costituitosi in giudizio il Comune di Bacoli con memoria difensiva e documenti, la ricorrente ha proposto motivi aggiunti con atto notificato il 24-25 novembre 2005 e depositato il 7 dicembre per impugnare altresì la nota prot. n. 290 del 8.11.05, con la quale il Comune avrebbe in sostanza fornito supporto motivazionale al provvedimento impugnato, che ne sarebbe stato in origine privo.
 
     Alla camera di consiglio del 14 dicembre 2005 la causa è stata cancellata dal ruolo delle istanze cautelari.
 
     In vista dell’udienza di discussione sono stati depositati scritti difensivi.
 
     Alla pubblica udienza del 21 giugno 2006 il ricorso è stato posto in decisione.
 
DIRITTO
 
     Con determinazione n. 590 del 19.8.05 è stata disposta la decadenza della ricorrente dall’aggiudicazione provvisoria della gara in esame, sia in quanto la stessa, invitata con nota del 15.6.2005 a produrre le certificazioni richieste dall’avviso d’asta in luogo delle dichiarazioni sostitutive nel termine di dieci giorni dalla ricezione della nota, non vi avrebbe tempestivamente provveduto, sia in quanto la documentazione successivamente trasmessa non sarebbe stata esaustiva.
 
     In relazione al primo punto, la società ricorrente sostiene di non aver mai ricevuto ufficialmente la comunicazione contenente il suddetto termine, il quale, peraltro, non avrebbe potuto avere natura perentoria, in assenza di una previsione in tal senso nel bando o nel capitolato.
 
     Occorre prendere le mosse da quest’ultima affermazione per rilevare, contrariamente all’assunto della ricorrente, che la circostanza che il bando od il capitolato non prevedano un termine per la produzione in originale della documentazione richiesta (nella specie, certificato del casellario giudiziale e polizza fideiussoria a cauzione definitiva) non impedisce all’amministrazione di imporre un termine perentorio per l’espletamento di tale adempimento (TAR Lazio, sez. II bis, 2.9.2005, n. 6527; TAR Liguria, sez. II, 19.2.2005, n. 266).
 
     Se è vero che la scissione temporale tra aggiudicazione provvisoria ed aggiudicazione definitiva risponde all’esigenza logico-giuridica di consentire all’amministrazione un’ulteriore ed autonoma determinazione in cui si innesta l’accertamento della sussistenza dei requisiti normativamente richiesti e della assenza dei requisiti ostativi (da cui la specificazione – cfr. verbale di gara e determinazione n 463/05 – che l’aggiudicazione definitiva restava subordinata "all’esito positivo della verifica della documentazione richiesta a conferma delle dichiarazioni rese in sede di gara ed all’accertamento dei requisiti prescritti dall’avviso d’asta e dal capitolato d’oneri"), ne consegue, infatti, che l’assegnazione di un termine perentorio per la presentazione dei documenti in questione risponde alla finalità di evitare che la fase provvisoria si protragga indefinitamente e dunque ad un concreto interesse pubblico.
 
     Tali conclusioni non trovano smentita nella condotta dell’Ente, come sostiene la ricorrente, giacché la menzionata determinazione n. 463 del 2005 non costituisce, all’evidenza, aggiudicazione definitiva.
 
     Ciò posto, resta da verificare se il termine perentorio di dieci giorni assegnato alla ricorrente con la nota prot. 12823 del 15.6.05 potesse farsi decorrere dalla comunicazione della stessa a mezzo fax, ovvero necessitasse di una comunicazione tramite raccomandata a/r (spedita dal Comune senza esito, risultando il destinatario sconosciuto all’indirizzo).
 
     Deve rilevarsi, a tal proposito, che per la decorrenza del termine ciò che rileva è l’effettiva cognizione che l’interessato abbia avuta della richiesta della pubblica amministrazione (cfr. TAR Lazio, III, 19.3.2004, n. 2589) e che nel caso di specie questa non è in dubbio, atteso non soltanto il fatto che il Comune ha prodotto copia della ricevuta dell’avvenuta trasmissione (in cui, tuttavia, non è dato leggere il numero del destinatario), ma, soprattutto, che la società ricorrente non ne nega affatto la ricezione (ad es., deducendo un guasto alle proprie apparecchiature), contestando, invece, soltanto l’idoneità formale del mezzo di trasmissione.
 
     Ciò è sufficiente per il rigetto del gravame, né la ricorrente ha interesse all’esame delle ulteriori censure, tenuto conto che ciascuna delle ragioni addotte dall’amministrazione è da sola bastevole a sorreggere l’atto impugnato e che, ove un provvedimento sia fondato su una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, tutte egualmente idonee a sorreggerne la parte dispositiva, l’eventuale illegittimità di una di esse non è sufficiente ad inficiare il provvedimento (ex multis, C.d.S., sez. V, 27 settembre 2004, n. 6301).
 
     In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
 
     Per il principio della soccombenza, la ricorrente va condannata a pagare le spese di giudizio al Comune di Bacoli nella misura indicata in dispositivo; nulla va disposto a favore della **** di *************, non essendosi costituita in giudizio.
 
P.Q.M.
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione I, respinge il ricorso in epigrafe.—————————————————————
 
Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore del Comune di Bacoli, nella misura complessiva di € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre IVA e CPA.——————————————-
 
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
 
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 21 giugno 2006.
 
 
Presidente__________________
 
 
Estensore___________________
 
 

Lazzini Sonia

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