La cessione dei crediti è un istituto disciplinato dagli articoli 1260 e ss. del Codice Civile, mediante il quale il titolare di un diritto di credito (cedente) trasferisce tale diritto ad un altro soggetto (cessionario), con l’effetto che quest’ultimo subentra nella posizione creditoria, nei confronti del debitore originario (ceduto).
Indice
1. Nozione e funzione
La funzione economico-giuridica di tale istituto è ampia: consente la circolazione del credito come bene patrimoniale, permette operazioni di finanziamento, garanzia, e costituisce strumento essenziale nella gestione del credito, anche in contesti di crisi d’impresa o cartolarizzazione.
2. Caratteristiche e tipologie
La cessione può essere:
- a titolo oneroso o gratuito;
- pro soluto (senza garanzia della solvibilità del debitore) o pro solvendo (con garanzia del cedente);
- notificata o meno al debitore.
Il credito può essere ceduto anche senza il consenso del debitore, salvo che il credito abbia natura strettamente personale o che sia pattuito il divieto di cessione.
3. Requisiti di validità
Per la validità della cessione non è richiesta una forma solenne, salvo che per alcuni crediti (es. crediti verso la Pubblica Amministrazione, per i quali è prevista la forma scritta e l’autenticazione della firma ex art. 117 D.lgs. 267/2000).
La cessione è valida anche prima della scadenza del credito, purché esso sia determinato o determinabile, liquido ed esigibile o futuro (in questo caso, soggetto a condizione sospensiva).
4. Efficacia nei confronti del debitore
Ai sensi dell’art. 1264 c.c., la cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto dal momento in cui egli l’ha accettata o gli è stata notificata. Da quel momento, il pagamento liberatorio potrà avvenire solo al cessionario.
Prima della notifica o accettazione, il pagamento effettuato al cedente è liberatorio. Il debitore ceduto può opporsi al cessionario con tutte le eccezioni opponibili al cedente, salvo che siano maturate successivamente alla notificazione.
5. Divieto di cessione
La legge può prevedere casi di incedibilità del credito, per ragioni di tutela del debitore o di interesse pubblico. Inoltre, le parti possono convenire il divieto convenzionale di cessione, ma questo ha efficacia solo inter partes, salvo che sia espressamente pattuito con effetto verso terzi.
In tal caso, una cessione in violazione del divieto è valida ma può comportare responsabilità contrattuale del cedente.
6. Cessione e garanzia
Il cedente, salvo patto contrario, garantisce l’esistenza del credito al momento della cessione, ma non la solvibilità del debitore, a meno che non sia stata pattuita la garanzia anche per tale profilo (cessione pro solvendo).
Inoltre, se il credito è assistito da garanzie reali o personali, esse seguono il credito e si trasferiscono al cessionario.
7. Cessione di crediti futuri
Il nostro ordinamento ammette la cessione di crediti futuri, purché siano determinabili e legittimamente spettanti. In materia fallimentare, tuttavia, la cessione di crediti futuri può essere inefficace se effettuata in prossimità del fallimento del cedente, ai sensi dell’art. 67 l.fall. (ora Codice della crisi d’impresa).
8. Profili fiscali e applicativi
In ambito fiscale, la cessione dei crediti può comportare conseguenze in termini di IVA (se il credito deriva da operazioni imponibili) e di imposte di registro. Inoltre, in ambito bancario e finanziario, la cessione è spesso utilizzata per operazioni
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