La Camera ha approvato l’assegno unico per i figli

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Unanime assenso della Camera all’assegno universale per i figli.

Il provvedimento è passato all’esame del Senato.

 

Prima di scrivere sulla notizia, qualcosa sul nucleo familiare.

 

In che cosa consiste il nucleo familiare

Nel nostro ordinamento il nucleo familiare rappresenta un’entità nella quale rientrano la famiglia anagrafica e i soggetti fiscalmente a carico, indipendentemente dalla convivenza.

 

La composizione e il reddito complessivo di questa figura giuridica rileva per il riconoscimento di diversi benefici, soprattutto previdenziali e fiscali.

 

La composizione del nucleo familiare

Nel nucleo familiare di un soggetto rientrano:

 

Il coniuge, indipendentemente dal fatto che lo stesso risulti o non risulti nello stato di famiglia

I figli minori conviventi, anche se, ai fini Irpef, sono a carico di altre persone

I figli minori in affidamento preadottivo o temporaneo

I figli maggiorenni a carico ai fini Irpef

I soggetti che fanno parte dello stato di famiglia anagrafico

I soggetti a carico Irpef, indipendentemente dalla loro presenza nello stato di famiglia

I soggetti che ricevono assegni alimentari dalla persona della quale sono a carico, che non risultano da provvedimenti dell’autorità giudiziaria

I figli minori che convivono con le persone a carico Irpef che non risultano dallo stato di famiglia, purché non affidati a terzi

I figli minori del coniuge che non risiede con le persone che fanno parte dello stato di famiglia, i maggiorenni a carico Irpef e i minorenni affidati dal giudice.

 

Il coniuge

Il coniuge rientra sempre nel nucleo familiare, anche se non risulta nello stesso stato di famiglia o abita in luogo diverso.

Marito e moglie appartengono a due nuclei familiari diversi in presenza di:

 

Separazione legale

Divorzio

Nullità del matrimonio

Decadenza della potestà genitoriale

Allontanamento dalla residenza familiare

Provvedimenti temporanei e urgenti del giudice che consentono la diversa residenza.

 

La differenza tra nucleo familiare e famiglia anagrafica

Il nucleo familiare deve essere distinto dal concetto di famiglia anagrafica, la quale comprende le persone che convivono e sono legate da vincoli di coniugio, parentela, affinità, affettivi.

 

Anche se spesso coincide con il nucleo familiare, lo stesso è un concetto più ampio, ammesso che nel nucleo familiare, come scritto in precedenza, rientrano anche i soggetti che non convivono ma che sono fiscalmente a carico.

 

Il nucleo familiare e l’Isee

Il concetto di nucleo familiare rileva in relazione all’Isee ed è contenuto  all’articolo 3 del d.p.c.m. n. 159/2013.

 

Il comma 1 del decreto stabilisce che, fatto salvo quello che è stato stabilito in tempi successivi dallo stesso articolo 3, il nucleo familiare del richiedente è costituito dai soggetti che compongono la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU.

 

Lo stato di famiglia

Lo stato di famiglia è un certificato sul quale viene riportata la composizione della famiglia anagrafica, vale a dire, i nomi di coloro che abitano insieme.

 

Ai fini della determinazione dello stato di famiglia rileva la cosiddetta famiglia anagrafica, della quale si è scritto sopra e che in questa sede si ribadisce il concetto.

 

Per famiglia si intende, dal lato anagrafico, un insieme di persone che di solito abitano nello stesso Comune, che abitano insieme e che sono legate da vincoli di affetto o da vincoli di matrimonio, di affinità, di parentela, di tutela o di adozione, come precisato dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 30 maggio del 1989 all’articolo 4.

 

La richiesta dello stato di famiglia deve essere effettuata recandosi allo sportello Anagrafe del Comune nel quale si risiede, muniti di un documento di identità valido.

Si deve anche conoscere la data di nascita, il nome e il cognome del soggetto al quale il certificato dovrà essere intestato.

 

Ritorniamo alla questione relativa al titolo.

 

L’assegno unico universale

La Camera dei Deputati ha decretato unanime assenso all’assegno unico universale per i figli.

 

Con 452 sì e un astenuto l’assemblea ha approvato all’unanimità la legge che l’accesso all’assegno è assicurato per ogni figlio a carico con metodi di universalità e progressività, che la legge stabilisce nei limiti e in base a un ammontare modulato sulla base dell’Isee, tenendo conto dell’età dei figli a carico e dei possibili effetti di disincentivo al lavoro per il secondo percettore di reddito nel nucleo familiare.

 

L’assegno, dispone anche che la legge, è compatibile in pieno con la fruizione del reddito di cittadinanza ed è corrisposto in modo congiunto allo stesso, istituendo l’assegno unico universale a sostegno dei figli a carico, una delle principali misure del Family Act.

 

Il provvedimento, che delega al governo l’emanazione dei decreti di attuazione, è passato all’esame del Senato per il definitivo via libera.

 

Istituzione dell’assegno e delega al Governo

In base al testo licenziato dalle commissioni di Montecitorio e approvato il 21 luglio scorso, il governo dovrà adottare, entro un anno dall’entrata in vigore della legge, i decreti legislativi necessari per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l’assegno unico e universale.

 

Il beneficio viene concesso in forma di credito d’imposta, vale a dire di una somma di denaro mensile.

Quando si effettua la registrazione della nascita, l’ufficiale dello stato civile deve informare le famiglie in relazione allo stesso.

 

I requisiti dell’assegno unico e universale

Secondo l’articolo 2, i decreti legislativi adottati dal governo devono prevedere il riconoscimento di un assegno mensile per ogni figlio minorenne a carico.

 

La decorrenza del beneficio si computa dal settimo mese di gravidanza sino al compimento del ventunesimo anno di età, con possibilità di corrispondere l’importo al figlio in modo diretto al posto dei genitori.

 

In relazione ai i figli successivi al secondo, l’importo dell’assegno viene maggiorato.

Una maggiorazione non  superiore al 50%  e non inferiore al 30% agisce nei confronti di ogni figlio disabile, anche dopo il compimento del ventunesimo anno di età, se lo stesso dovesse risultare ancora a carico.

 

In relazione ai figli maggiorenni, l’assegno viene concesso quando gli stessi frequentino “un percorso di formazione scolastica o professionale, un corso di laurea, un tirocinio oppure un’attività lavorativa limitata con reddito complessivo inferiore a un determinato importo annuale”, oppure, siano registrati come disoccupati e in cerca di lavoro o svolgano il servizio civile universale.

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Dott.ssa Concas Alessandra

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