Lultima pronuncia in materia è la n.1883, emessa dalla III Sezione Penale il 15 dicembre 2010, depositata il 20 aprile scorso.
La Corte di Cassazione ha chiarito che:
a) la nozione di impresa (ricavabile dagli artt. 2082 e 2083 del codice civile) non può farsi dipendere dalla circostanza che lattività sia esercitata attraverso strutture semplici piuttosto che complesse, anche perché questo determinerebbe una disparità di trattamento costituzionalmente illegittima;
b) la 231 si ritiene pacificamente applicabile alle società unipersonali introdotte con la riforma societaria del D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 6, dunque non vè motivo di trattare diversamente le imprese unipersonali.
Dunque, ciò che rende doveroso lapprontamento dei Modelli di Organizzazione di cui al D.Lgs. 231/2001 è, unicamente, la presenza di una attività oggettivamente svolta in termini di organizzazione imprenditoriale, a prescindere dal fatto che limprenditore sia persona fisica o persona giuridica. Che è poi la stessa logica di impresa accolta dal nostro codice civile allart. 2195.
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