La 231 e gli imputati dei tempi moderni

Redazione 27/04/11
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Il D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 sulla responsabilità degli enti e l’irrigidimento sanzionatorio della Corte di Cassazione in relazione alle imprese individuali.
L’ultima pronuncia in materia è la n.1883, emessa dalla III Sezione Penale il 15 dicembre 2010, depositata il 20 aprile scorso.
La Corte di Cassazione ha chiarito che:
a) la nozione di impresa (ricavabile dagli artt. 2082 e 2083 del codice civile) non può farsi dipendere dalla circostanza che l’attività sia esercitata attraverso strutture semplici piuttosto che complesse, anche perché questo determinerebbe una disparità di trattamento costituzionalmente illegittima;
b) la 231 si ritiene pacificamente applicabile alle società unipersonali introdotte con la riforma societaria del D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 6, dunque non v’è motivo di trattare diversamente le imprese unipersonali.
Dunque, ciò che rende doveroso l’approntamento dei Modelli di Organizzazione di cui al D.Lgs. 231/2001 è, unicamente, la presenza di una attività oggettivamente svolta in termini di organizzazione imprenditoriale, a prescindere dal fatto che l’imprenditore sia persona fisica o persona giuridica. Che è poi la stessa logica di impresa accolta dal nostro codice civile all’art. 2195.

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