L’opposizione al decreto di pagamento ex articolo 170 Testo unico spese di giustizia per come modificato dall’articolo 15 decreto legislativo n 150/2011

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  • Aspetti generali

Nell’intento di ridurre le diseconomie che l’eccessiva parcellizzazione dei modelli processuali ha ingenerato e dalla riscontrata necessità di assicurare rinnovata coerenza al sistema processuale civile, il D.Leg.n. 150/20111, all’art. 34 ha provveduto alla reiscrizione dell’art. 170 testo unico spese di giustizia,2 riconducendo il procedimento di opposizione al decreto di pagamento, così come disciplinato all’art.15 del medesimo decreto, nell’alveo della disciplina dei procedimenti di cui al capo III del decreto legislativo sopra indicato e rubricato “delle controversie regolate dal rito sommario di cognizione” introdotte con L. n. 69/2009 all’art.702 bis cpc e ss..

Nel dare attuazione alla delega al governo, si è fatto ricorso, preferendola alla compilazione di un testo unico, alla tecnica della novella legislativa che contiene le disposizioni processuali applicabili alle tipologie di controversie oggetto dell’intervento normativo.

Prescindendo da valutazioni circa la bontà della scelta e il rispetto dei principi fissati dal legislatore nella legge di delega, il testo elaborato realizza la riduzione e la semplificazione dei procedimenti civili di cognizione che rientrano nell’ambito della giurisdizione ordinaria riconducendoli ai tre modelli previsti dal codice di procedura civile individuati nel c.d. rito ordinario di cognizione, nel “rito lavoro” e rito “sommario di cognizione”.

Quest’ultimo inteso quale rito a cognizione “piena” sia pure trattato con forme semplificate rispetto agli “irriducibili” snodi del rito ordinario individuati negli artt. 183 e 189 cpc.

In tale ultima ipotesi, la legge delega in oggetto ha richiesto l’individuazione di una serie di controversie che consentano una semplificazione nella trattazione o istruzione poichè le questioni di fatto e di diritto sottese sono, secondo l’id quod plerumque accidit, poco numerose, di limitata complessità strutturale, pertanto, risolvibili con istruzione informale.

Mentre tale valutazione nell’impianto dell’art. 702 bis cpc è rimessa direttamente al giudice ponderando il caso concreto, con la legge di delega in argomento il legislatore è stato chiamato ad operare una cernita a priori di controversie “semplici” nel contenuto.

Di fatto, tuttavia, sono state ricondotte al rito a cognizione sommaria anche controversie ancorchè non del tutto semplici nel contenuto comunque trattabili con forme semplificate.3

Sul punto la maggioritaria dottrina e la giurisprudenza di merito formatasi 4 apprezza la differenza tra procedimento “sommario di cognizione” di cui all’art. 702 bis cpc e ss. e procedimento a “cognizione sommaria” di cui procedimento cautelare uniforme disciplinato all’art. 669 -sexies, primo comma c.p.c. ove la cognizione sommaria, giustificata dall’urgenza di apprestare tutela strumentale rispetto all’accertamento del diritto sotteso, rende il provvedimento adottato inidoneo al giudicato.

Il giudice, all’opposto, nella cognizione sommaria, provvede a tutti gli atti di istruzione rilevanti in relazione all’oggetto del provvedimento finalizzato, pertanto, ad apprestare piena tutela al bene della vita sotteso.

La sommarietà intesa quale semplificazione delle forme non esclude, pertanto, che la valutazione delle incidenze probatorie sia massima con conseguente idoneità al giudicato della pronuncia finale adottata con cognizione sommaria ( art. 702 quater).

Il legislatore pone quale correttivo alla elementarizzazione delle forme istruttorie la possibilità di ricondurre la trattazione della controversia al rigore di cui all’art. 183 e ss. cpc con conversione al rito ordinario nonchè la possibilità di un appello “aperto” all’assunzione di nuovi mezzi istruttori.

Tale ultima prospettazione tuttavia, non presenta il carattere dell’ineluttabilità, ben potendo esser esclusa quando l’oggetto del procedimento afferisce effettivamente a controversie dal contenuto “elementare” e con istruttoria per lo più documentale.

In tali casi molto spesso anche la previgente disciplina legislativa escludeva l’appellabilità della pronuncia ( es. art. 28 L. 13.06.1942 n.794), al riguardo, affermando la Consulta che la forma semplificata della piena cognizione nei giudizi di bassa complessità istruttoria e l’unico grado del giudizio di merito con l’esclusione del gravame rappresentano una sufficiente garanzia costituzionale. 5

 

  • In particolare : il procedimento di opposizione al decreto di pagamento delle spese di giustizia – aspetti problematici

 

Il giudizio di opposizione al decreto di pagamento di cui all’art. 170 TUSG può afferire ad una molteplicità di situazioni giuridiche che, ancorchè diverse nei presupposti, risultano al fine affasciate, per il tramite di un articolato reticolo di rinvii normativi ed interpretativi, alla medesima disciplina nelle ipotesi di opposizione a varie tipologie di provvedimenti emessi dal magistrato nei presupposti previsti dallo stesso TUSG :

– opposizione al decreto di liquidazione dei compensi custode, ausiliario del magistrato ed imprese private cui è affidato l’incarico di demolizione e riduzione in pristino, artt. 168 – 170 TUSG;

– opposizione al decreto di liquidazione dell’ onorario e spese spettanti al difensore, all’ausilario del magistrato, consulente tecnico di parte ed investigatore privato, in caso di ammissione al gratuito patrocinio art. 82-83-84-104 TUSG;

– opposizione al provvedimento con cui il giudice civile nega l’ammissione al gratuito patrocinio6

– impugnazione del provvedimento di revoca dell’ammissione al gratuito patrocinio nel processo civile di cui all’art.136,2° co. TUSG7

– opposizione al provvedimento di liquidazione dell’onorario e delle spese spettanti al difensore della persona ammessa al programma di protezione dei collaboratori di giustizia, al difensore d’ufficio, al difensore di persona irreperibile ed al difensore d’ufficio del minore artt.115-116-117-118 TUSG.

Quanto sopra riportato con le soluzioni interpretative avallate dalla Suprema Corte, consente di attribuire alla disciplina di cui all’art.170 TUSG il ruolo di rimedio oppositorio di carattere generale idoneo a sopperire ad apparenti lacune del Testo Unico offrendo una soluzione all’interno dello stesso Testo Unico.

Ciò premesso, la riscrittura dell’art.170 TUSG,8 ha ingenerato non poche difficoltà interpretative ed operative.

Il testo novellato dell’articolo in esame, infatti, si limita a rinviare, quanto alla disciplina dei giudizi di opposizione ai decreti di liquidazione compensi emessi dal magistrato, all’art. 15 del D.Lgs. n. 150/2011.

Scompare la espressa previsione dell’obbligo di effettuare le comunicazioni del decreto di liquidazione (anche) quale dies a quo per l’impugnazione del decreto medesimo e scompare il termine decadenziale (20 gg) dalla comunicazione per la proposizione dell’opposizione.

Inoltre, l’ art. 15 del sopra menzionato decreto legislativo, al 4° co. rinvia, nelle ipotesi di eventuale richiesta si sospensione dell’ ”efficacia esecutiva” dell’impugnato decreto, alla disciplina uniforme del procedimento inibitorio dei giudizi di opposizione di cui all’art. 5 dello stesso decreto.

Orbene, la mancata previsione nel novellato art. 170 TUSG dell’obbligo della comunicazione in uno al termine decadenziale per la proposizione della opposizione nonchè l’articolato sistema di rinvii introdotto dal decreto legislativo di riforma ha avuto un impatto verosimilmente imprevisto sulla valutazione non solo della natura del giudizio di opposizione al decreto di liquidazione ma anche, a monte, della natura ed efficacia del decreto medesimo quale titolo di pagamento.

Infatti, in virtù del meccanismo di richiamo operato dall’art.84 TUSG, il novellato art. 170 TUSG potrebbe indurre a equiparare, quanto ad efficacia, i decreti di cui all’art.82 TUSG (onorario e spese del difensore) ai decreti di cui all’art. 168 TUSG (decreto di pagamento delle spettanze agli ausiliari del magistrato ed indennità di custodia) al fine di argomentare anche con riferimento ai decreti emessi nella prima ipotesi quella “provvisoria” (ancorchè non immediata) esecutività contemplata dall’art.168 TUSG esclusivamente in relazione alle tipologie di beneficiari ivi previsti (ausiliari del magistrato e custodi).

Vi è, tuttavia, da osservare che il Testo Unico delle Spese di Giustizia ha inteso disciplinare diversamente, a monte ed a prescindere dalla novella legislativa, l’efficacia dei titoli di pagamento secondo la tipologia dei beneficiari a favore dei quali il magistrato emette il decreto di liquidazione.

Per i beneficiari di cui al 168 TUSG9 il decreto di liquidazione “è titolo provvisoriamente esecutivo”10, per i beneficiari del decreto di cui all’art.82 TUSG11 della provvisoria esecutività non vi è traccia.

In entrambi le ipotesi, comunque, è prevista la “comunicazione” dell’emesso decreto di liquidazione da parte del magistrato.

Ma ad un diverso effetto atteso che mentre nei decreti di cui all’art. 168 TUSG, già dotati di provvisoria esecutività (e non “immediata esecutività”), lo spirare del termine decadenziale decorrente dalla comunicazione per proporre eventuale opposizione avrebbe un effetto “stabilizzante” rispetto ad una esecutività provvisoriamente accordata, nei decreti di cui all’art.82 TUSG solo lo spirare del termine decadenziale per proporre l’opposizione farebbe acquisire al decreto di liquidazione la natura di titolo di pagamento secondo le modalità contemplate dallo stesso TU in sintonia con la previsione di cui all’art.171 TUSG.

La Circolare Ministero Giustizia12 dispone che il “titolo di pagamento, dotato di esecutività, venga subito inviato al settore preposto alla tenuta del registro” (mod.1ASG).13

A tal riguardo si ricorda la Circolare Ministero Giustizia14 che argomenta la diversa formazione dei “titoli” di pagamento di cui all’art. 168 ed 82 TUSG, anche con riferimento alla normativa civilistica, ai fini della non apponibilità della formula esecutiva ai decreti di liquidazione di cui all’art. 82 TUSG.

Ciò perché, secondo l’indirizzo ministeriale, “il decreto di compenso al difensore costituisce titolo per ottenere il pagamento secondo le modalità disciplinate dallo stesso TU e non anche titolo esecutivo”.

Tale impianto non pare possa sostanzialmente ritenersi scardinato dal legislatore delegato nonostante la non certo encomiabile omissione nella riscrittura dell’art. 170 TUSG della previsione della comunicazione del decreto di liquidazione e del termine per la proposizione della opposizione decreto di liquidazione medesimo.

Sul punto, infatti, gli art. 82 e 168 TUSG con riferimento all’obbligo di effettuare le comunicazioni non hanno subito modifiche onde dalla mancata previsione nel novellato art. 170 TUSG delle comunicazioni e del termine decadenziale per le opposizioni non parrebbe argomentabile una “immediata” esecutività di entrambe le tipologie di decreti che prescinda addirittura dalle comunicazione il cui obbligo continua a gravare sul preposto ufficio giudiziario.

Tali argomenti, paiono, pertanto, assorbire anche le considerazioni che ad una diversa conclusione potrebbero tratte dalla lettura dell’art. 5 D.Leg. n. 150/2011 che introduce una regolamentazione uniforme del subprocedimento inibitorio, applicabile ai giudizi di carattere oppositivo previsti dallo stesso decreto.

Orbene, vero è che si potrebbe argomentare la esecutività di tutti i decreti di liquidazione delle spese di giustizia desumendola anche dalla generalizzata previsione di una richiesta di inibitoria in uno all’opposizione al decreto perchè non può sospendersi ciò che non sia esecutivo.

Ma è, tuttavia, altrettanto vero che la riscrittura dell’ art. 170 TUSG è effettuata unicamente ai fini del rito per le ipotesi di eventuale opposizione e resta inconferente rispetto alle modalità di formazione del titolo di pagamento così come a tutt’oggi ancora disciplinato dal reticolo delle norme dello stesso TUSG con le previste differenze in ordine alle categorie di beneficiari.

Pertanto, la disciplina di cui all’art.5 innova limitatamente alla procedura di inibitoria, uniformandola rispetto al passato nonchè ai presupposti per la concessione della sospensione dei provvedimenti ma non può trarsi argomento quanto alla determinazione della natura e formazione dei titoli di pagamento in materia di spese di giustizia.

Parimenti non si potrebbe desumere l’immediata esecutività del decreto di liquidazione delle spese di giustizia argomentando ex art. 702 ter., 6° comma c.p.c..

Si darebbe, infatti, luogo ad una sovrapposizione delle norme poichè l’articolo menzionato da ultimo accorda la provvisoria esecutività (nonchè titolo per iscrizione e trascrizione) all’ordinanza decisoria emessa dal giudice ad esito del procedimento sommario di cognizione e non già al decreto di liquidazione delle spese di giustizia emesso dal giudice secondo del disposizioni del TUSG.

Il vero aspetto enigmatico sarebbe, pertanto, da individuarsi nella mancata indicazione del termine decadenziale per la proposizione della opposizione al decreto di pagamento, venuta meno nella riscrittura dell’art. 170 TUSG la fondamentale e chiara previsione dei 20 gg. indicata nella “versione” del 2002.

Una prima lettura del testo ben potrebbe indurre a ritenere che, proprio perchè non è indicato alcun termine a differenza delle altre ipotesi contemplate nel decreto n.150/2011 (art. 16,17,etc.), saremo in presenza di un’azione non più di carattere impugnatorio, da esercitarsi entro un termine decadenziale preordinato onde evitare il consolidarsi di quanto statuito nel decreto di pagamento, ma di un’azione di accertamento sull’esistenza o sulla entità del diritto al pagamento del compenso.

Tuttavia, tale conclusione non appare condivisibile sol che si ponga mente :

  • agli argomenti sopra esposti circa la vigenza attuale sia dell’art. 168 TUSG che, nel prevedere la ” provvisoria” esecuzione, implica la necessaria previsione di un termine decadenziale spirato il quale consegue l’effetto stabilizzante, sia dell’ art. 82 TUSG che implica la previsione di un termine per la formazione del titolo di pagamento in conformità alla disciplina del medesimo testo unico ex art. 171 TUSG;

  • ai limiti della delega legislativa ( art.54, L. 69/2009) che vede il legislatore delegato vincolato alla cernita di procedimenti civili da affasciare nell’ uniforme rito a trattazione “semplificata” senza poter affatto modificare la natura del sotteso giudizio da instaurarsi 15

Chiarito che trattasi di giudizio oppositorio con conseguente necessarietà della previsione del termine, è di palmare evidenza la difficoltà operativa conseguente alla dimenticanza al riguardo da parte del legislatore.

Come e quando il funzionario preposto al servizio potrà considerare il decreto di liquidazione emesso ad es. ex art.82 TUSG un titolo di pagamento?

Quando potrà registrare il titolo di pagamento al registro mod. 1ASG?

Una prima lettura del decreto delegato con riferimento al rito a cognizione sommaria può far propendere verso l’individuazione analogicamente orientata del termine di decadenza onde sopperire alla lacuna dell’art. 170 TUSG nel suo attuale tenore.

Al riguardo la legge di delega (art. 54, cit. lett.c ) ha inteso con riferimento ai riti a cognizione sommaria uniformare “ i termini di impugnativa previsti nel presente decreto, per ragioni di coordinamento normativo”.

Tanto si legge nella relazione governativa di accompagnamento con espresso riferimento alle controversie di cui agli artt. 17 ( per le quali in precedenza pure erano previsti 20 gg. per la proposizione del ricorso avverso il provvedimento di allontanamento),18,19,21- 24, 26-27 e 29 del decreto n.150/2011 ove è, appunto, “previsto” un termine per la proposizione di eventuale opposizione al provvedimento e lo stesso è uniformato a 30 giorni.

Tale si ritiene possa, pertanto. esser anche il termine con riferimento alle controversie di cui all’art. 15 del medesimo decreto.16

Alla stessa conclusione si perviene facendo ricorso al termine dei 30 gg .di cui all’art. 702 quater cpc per la proposizione dell’appello avverso l’ordinanza di cui all’art. 702 ter cpc.17

Tuttavia una più attenta lettura consente di introdurre dubbi che minano tali conclusioni.

Quanto al ricorso al termine indicato nell’art. 702 quater cpc si può facilmente obiettare che tale termine è fissato per la proposizione dell’appello avverso l’ordinanza conclusiva del procedimento a cognizione sommaria e non già avverso il decreto di liquidazione della somma emesso dal magistrato secondo le norme del TUSG ed oggetto di opposizione da trattarsi nelle forme del 702 bis e ss. .

Quanto alla conclusione alla quale si perviene con il ricorso alla interpretazione analogica del termine decadenziale di 30 gg. fissato per gli altri e più numerosi procedimenti ricondotti al rito a cognizione sommaria vi è da osservare preliminarmente che appare quanto meno singolare che il commento della relazione governativa, già prima riportato, ripeta quasi ossessivamente l’esigenza di uniformare il termine per la proposizione di eventuale impugnativa nelle sole ipotesi (artt.17 etc.) in cui il termine è previsto ma tace proprio con riferimento alle controversie di cui all’art. 15 ove non c’è traccia del termine (unitamente ad es. alla ipotesi di cui all’art. 14).

Più in generale, secondo opinione condivisa in dottrina ed in giurisprudenza, la decadenza legale è un istituto di carattere eccezionale che deroga al principio secondo cui l’esercizio dei diritti non può esser sottoposto a limiti.

Per tale ragione la previsione dei termini decadenziali deve necessariamente esser espressa e, non può esser ricostruita attraverso la sola analogia juris, restando esclusa l’applicazione a fattispecie che potrebbero presentare anche una ratio affine18

Inoltre, può esser utile osservare che :

1) non risulta modificato il termine dei 20 gg. contemplato dall’art. 99 del TU previsto contro il diniego dell’ammissione al gratuito patrocinio nel processo penale; la Cassazione19, con innovazione rispetto al precedente orientamento, ha affermato che i giudizi collegati al 170 TUSG vanno trattati da magistrati addetti al settore civile ed eventualmente dalla Cassazione civile attesa la natura civilistica della controversia).

Tuttavia, l’opposizione al provvedimento con cui il giudice penale nega l’ammissione al gratuito patrocinio ovvero ne disponga la revoca20 si ritiene sia da attribuire alla cognizione del giudice penale attesa la stretta correlazione al procedimento principale21

Ciò può determinare anche anche ulteriori difficoltà di coordinamento di norme processuali civili (procedimento sommario di cognizione) alla trattazione condotta nell’ambito di un giudizio penale 22.

2) non risulta del tutto rispondente ad una logica funzionale l”allungamento” del termine dagli iniziali 20 a 30 gg. del termine per “stabilizzare” il decreto di liquidazione ovvero “formare” il titolo di pagamento secondo le norme del TUSG.

L’eventuale individuata e sottesa esigenza garantista, infatti, ben può rappresentare argomento per le controversie contemplate negli articoli successivi all’articolo 15 del decreto n.150/2011 in quanto volta a salvaguardare problematiche per lo più afferenti situazioni personali tutelate anche dalla Costituzione o da vincoli internazionali ma non par del tutto calzante per controversie afferenti questioni meramente economiche in relazione alle quali appare di certo più opportuno individuare forme e modalità idonee ad accelerare e snellire le procedure di pagamento soprattutto in periodi di limitata liquidità e di condivisa necessità di rimettere in moto il circolo economico.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, non potendo certamente paralizzare il servizio di cancelleria, si può esser portati a ricorrere al termine “allungato” di 30 gg. quale pratico espediente di elementare logica secondo la quale se “il più comprende il meno” ad applicare i 30 gg. comunque, non si incorre in alcun rischio.

Occorre avere, tuttavia, la consapevolezza che il termine “originario” e più breve dei 20 gg. ben poteva sopravvivere in modo chiaro alla semplificazione dei riti cui è stato impegnato il legislatore delegato.

Anzi meglio risponde all’intero impianto sistematico che ha portato alla riconduzione delle controversie che possono nascere dal mero quantum liquidatum al rito sommario di cognizione ed alla ulteriore destrutturazione dello stesso rito di cui all’art. 702 bis e ss. in ragione della elementarietà dell’oggetto di tali controversie.

In un’ottica di semplificazione, di snellimento, di maggiore concentrazione dei termini, tant’è che viene riconosciuta, altresì, la inappellabilità della decisione adottata con l’ordinanza emessa dal giudice, non appare di facile intuizione la sottesa logica del differimento del termine per consentire di metter in pagamento il titolo emesso dal magistrato e formatosi secondo la vigente disciplina del TUSG.

Vi è da osservare che, pur nell’aspetto ostico che caratterizza la disciplina del flusso delle spese di giustizia, la stesura originaria dell’art. 170 TUSG non aveva dato luogo a particolari perplessità interpretative che, purtroppo, dilagano ad esito della riscrittura operata dal legislatore delegato.

Ben si comprende, pertanto, come il legislatore delegato abbia perso l’occasione per conseguire una maggiore ragionevolezza in tema di spese di con riferimento ad aspetti tutto sommato privi di grande perplessità. 23

Rilevata la persistente oscurità introdotta con la riscrittura dell’art. 170 TUSG, le soluzioni diversificate che dalla necessità di provvedere al riguardo ne conseguono e l’incerta correttezza interpretativa delle stesse, è auspicabile un puntuale intervento del legislatore ovvero interpretativo ministeriale che riconduca la problematica a logica uniforme di sistema.

 

dottoressa Esposito Vincenza

 

Direttore Amministrativo – Tribunale Salerno

 

 

1 emanato ad attuazione della delega al governo prevista dall’art. 54 L.n. 69/2009 (delega al Governo per la riduzione esemplificazione dei procedimenti civili),

2 di seguito TUSG,

 

3 per approfondimenti ulteriori:

F.Cossignani, Verso la semplificazione dei procedimenti civili? Considerazioni sparse sulle disposizioni in materia di riduzione e semplificazione dei riti (D.Lgs.150/2011), in www.treccani.it, 23.01.2012

A.Carratta, La semplificazione dei riti civili : i limiti dello schema del decreto legislativo presentato dal Governo, in www.treccani.it, 28.07.2011

B.Sassani- R.Tiscini, La semplificazione dei riti civili, Dike Giuridica Editrice, 2011

4 Volpini, Commento agli artt. 702 bis-ter c.p.c., in carpi Taruffo, Commentario breve al codice di procedura civile, Padova, 2010,

F.P. Luiso, Note sul procedimento sommario di cognizione, Lexform.it, 18.05.2009,

Tribunale di Mondovì, 10 novembre 2009 e Tribunale di Varese, 1° sez. Civile, 18 novembre 2009 “ il procedimento sommario di cognizione ex artt. 702 bis e ss. c.p.c. è un procedimento a cognizione piena, poichè nella sua destinazione prevale la funzione di accertare definitivamente chi ha ragione e chi ha torto tra le parti. Non si tratta, quindi, da inscrivere nella tutela sommaria”; con nota di R. Caponi “ Consentito al giudice un solo tipo di passaggio dalla tratttazione semplificata a quella ordinaria”, in Guida al dir., 2009, fasc.50, pg. 46.

sulla compatibilità della tutela cautelare ante causam ed endoprocessuale con il rito sommario di cognizione:

L.Viola, Il nuovo procedimento sommario di cognizione: quando si può intaurare? , in www.filodiritto.com , 28.04.2010.

5 Cass. 30.07.1953 n. 2593, in Foro it., 1953,I, 1248.

6 argomentato per analogia ex art. 84 TUSG, Cassazione, 27 maggio 2008 n.13833, in giur .it. 2009, 418 ss.;

7 applicazione analogica dell’art. 170 TUSG, Cassazione Civ.,sez.I n.21400 del 17.10.2011 e Cass. n. 9748 del 04.05.2011 e Cass. n. 12744 del 10.06.2011;

8 operata dall’art. 34 del decreto legislativo n.150/2011 e dall’art. 15 dello stesso decreto con riferimento alle ipotesi di opposizione al decreto di pagamento delle spese di giustizia,

9 ausiliari del magistrato e custodi,

10 art.168 , 2° comma. TUSG

11 difensore

12 Ministero della Giustizia- Dipartimento per gli Affari di Giustizia – Direzione Generale della Giustizia Civile n 0062708.U. del 06.5.2009

13 Prima fase della procedura di liquidazione del titolo

14 Ministero della Giustizia – Direzione Generale della Giustizia Civile. 0127998.U del 19.10.2009

15 Vedasi anche G.Bruno, Brevi note sul D.lgs.150/2011 e sulla L.183/2011, in Associazione Dirigenti Giustizia, Manuali. pg. 5

16G.Bruno, op.cit.

17 Disposizione organizzativa Tribunale di Parma, prot.n. 137, 15.02.2012

Direttiva organizzativa Tribunale di Nocera Inferiore prot.n. 272/12, 17.07.2012

18 art. 14 disp. prel. c.c.; Cass. 25.01.1980 n. 3978, G.C. 1980,I, 2463

19 Cass. S.U. n. 19161/2009, in Giust. Civ. 2009, I,2362

20 art.99 TUSG in virtù del richiamo al procedimento di liquidazione degli onorari degli avvocati

21 Cass. pen. n. 12491 del 02.3.2011.

22 F. Cossignani, op.cit.

23 F. Cossignani, op. cit. con riferimento alla competenza fissata per le controvrsie di cui all’art.14 (collegiale) ed all’art. 15 D.lgs.n. 150/2011 nonchè art. 50 ter c.p.c. (monocratica) ove la controversia verte sull’esistenza del diritto al compenso.

Per una complessiva valutazione sulla rilavanza del D. lgs. n.150/2011, vedasi:

M.Bove, non viene meno la frammentazione dei riti ma solo quella dei testi da consultare, in Guida al dir.,2011,n. 27,

M.Vietti, La fatica dei giusti, Milano, 2011, secondo il quale il D. Lgs. 150/2011 ha perso l’occasione per svolgere un’effettiva semplificazione “limitandosi ad una calatogazione dei diversi riti speciali”,

Relazione Primo Presidente Cassazione nella Relazione del 26.01.2012 di inaugurazione dell’anno giudiziario 2012 , pg. 65 ove rileva come il decreto in argomento non si pone “nella direzione di una positiva ed efficace semplificazione dei modelli processuali civili a disposizione delle parti” auspicando un ripensamento dell’intera struttura del processo .

Esposito Vincenza

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