L’obbligazione di mantenimento nei confronti dei figli

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In considerazione della sent. N.8227/2009, che, ripercorrendo le varie fasi, seppur in via incidentale, pone l’accento sulla distribuzione dell’onere della prova in merito alla autosufficienza dei figli maggiorenni ancora a carico della famiglia. Nel caso in questione, durante un giudizio di modifica delle condizioni di separazione, dove  un padre chiedeva la revoca o la diminuzione dell’assegno di mantenimento dei figli maggiorenni, in ragione della raggiunta autosufficienza economica. Vinta in primo grado, l’ordinanza veniva annullata in secondo grado, perchè ritenuto non provato l’assunto della raggiunta indipendenza della prole.
Posto che, come ricorda la Corte di Cassazione nella sentenza, e’ ormai consolidato il diritto del figlio maggiorenne, non ancora in grado di mantenersi da solo, di farsi mantenere dai genitori è anche riconosciuto il diritto del genitore convivente a percepire un contributo agli oneri da parte dell’altro genitore.
L’obbligazione di mantenimento nei confronti dei figli, in particolare, trova già radici nell’ordinamento nazionale: l’art. 30 della Costituzione della Repubblica Italiana stabilisce, infatti, che è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio. E’ un obbligo che sorge direttamente ed in istantanea dal rapporto di filiazione e gravante non solo sui genitori nel caso di figli nati nell’ambito del matrimonio, ma, allo stesso modo, nel caso di riconoscimento del figlio naturale. La norma costituzionale in materia di mantenimento è ribadita dall’art. 147 del Codice Civile il quale esplicitamente prevede che "il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l’obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli", precisando, nel successivo articolo, che i coniugi devono adempiere l’obbligo in parola contribuendo in proporzione alle rispettive sostanze e capacità di lavoro professionale e casalingo. Questo l’obbligo di mantenimento della prole non ha  un carattere prettamente patrimoniale, esso è scevro sia dalla sussistenza della potestà genitoriale, sia dalla convivenza dei genitori con i figli. Nell’ambito della fondamentale disciplina costituzionale e codicistica si è inserita la giurisprudenza della Corte di Cassazione tracciare empiricamente le linee guida da adottare caso per caso mirate alla tutela dei figli, aggiornando la normativa all’evoluzione dei tempi e dei contesti sociali. In primo luogo i Giudici hanno provveduto, mediante numerose pronunce, ad assimilare la posizione del figlio ormai maggiorenne, ma ancora, involontariamente, dipendente dai genitori, a quella del figlio minore. Nell’analogia si evince la necessità di assicurare il momento in cui ritenere cessato l’obbligo al mantenimento; lo scopo della legge è quello di consentire ai figli di iniziare in modo autonomo la propria vita svolgendo l’attività lavorativa più consona alle proprie possibilità e alla propria scelta (articolo 4 della Costituzione). La Suprema Corte ha appoggiato colui che, raggiunta la maggiore età e che in possesso di diploma di laurea, ha diritto ad ottenere l’assegno di mantenimento finché non trovi un’occupazione adeguata alla sua condizione sociale, purché si attivi a reperirla e non vi sia una sua inoperosità. Di più: il figlio che rifiuti (e tale rifiuto sia compatibile con le condizioni economiche della famiglia) senza giustificato motivo un posto di lavoro fisso (consono ai propri desideri e risponda, qualitativamente, alle proprie inclinazioni naturali,) procuratogli dal genitore non può, poi, vantare il diritto al mantenimento. La precisione e chiarezza della Suprema Corte è stata ancora più incisiva: con la propria pronuncia n. 24018 del 24 settembre 2008 ha affermato che l’obbligo di mantenimento riprende vita nel caso in cui il giovane abbia deciso di lasciare il lavoro che lo aveva reso economicamente indipendente per riprendere gli studi, partecipare a corsi di formazione e seguire così le proprie inclinazioni ed aspirazioni. Nel contempo i Giudici della Corte hanno ribadito nella medesima pronuncia, che i figli non possono pretendere di essere mantenuti all’infinito valutando dei "limiti temporali in cui le aspirazioni abbiano una ragionevole possibilità di essere realizzate, e sempre che tale atteggiamento di rifiuto sia compatibile con le condizioni economiche della famiglia". Anche la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione ha sancito che i figli, i quali lavorino ma guadagnino poco, possono continuare ad essere mantenuti dai genitori, ordinando il ripristino del mantenimento nei confronti del figlio maggiorenne non autosufficiente dal punto di vista economico pur avendo questi un contratto da apprendista presso un albergo e frequentando, intanto, un istituto alberghiero al fine di ottenere un altro diploma. Con ciò si afferma  il principio per cui non è il mero godimento di un reddito per far venir meno i doveri dei genitori verso i figli, ma dare un giusto lasso temporale affinchè questi ultimi non siano economicamente indipendenti. Si può decisamente dedurre che l‘obbligo di mantenimento non si estingue automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma continua a sussistere sino al momento in cui la prole non acquisisca l’indipendenza economica. Occorre precisare come la prova del fatto estintivo dell’obbligazione in parola, consistente nella dimostrazione pratica, non solo nel raggiungimento dell’indipendenza finanziaria, ma, anche nella circostanza che il figlio sia stato posto nelle condizioni di divenire tale anche se quest’ultimo per cattiva volontà non ne abbia approfittato, grava sul genitore o sui genitori che intendano far valere la cessazione del diritto del mantenimento della prole. Nel caso in cui il figlio maggiorenne non abbia redditi propri, ma sia l’artefice di questa situazione e versi, pertanto, in stato di bisogno non risultando in grado di provvedere al proprio mantenimento lo stesso ha diritto agli alimenti. La legge n. 54/2006, introducendo l’art. 155 quinquies c.c., ha disposto specificamente la possibilità per il giudice, in sede di separazione o divorzio, di riconoscere ai figli maggiorenni “non indipendenti economicamente” un assegno di mantenimento periodico. Anteriormente la giurisprudenza costante riconosceva detto diritto sulla base del combinato disposto degli artt. 30 Cpst., 147 e 148 c.c., la legge n. 54/06, quindi, non ha modificato gli obblighi parentali di cui alle precedenti disposizioni. Sicché è tuttora un dovere del genitore contribuire al mantenimento dei figli anche oltre la maggiore età e finché questi non abbiano conseguito l’indipendenza economica.
 Testualmente la Cassazione civile , sez. I, 11 gennaio 2007 , n. 407, dando riscontro negativo ha così precisato:
"…….che l’obbligo dei genitori di concorrere tra loro, secondo le regole dell’art. 148 c.c. al mantenimento dei figli non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma perdura immutato finché il genitore interessato non provi che il figlio ha raggiunto l’indipendenza economica (o sia stato avviato ad attività lavorativa con concreta prospettiva di indipendenza economica), ovvero finché non sia provato che il figlio stesso, posto nelle concrete condizioni per poter addivenire all’autosufficienza, non ne abbia, poi, tratto profitto per sua colpa…" (Cass. 11 marzo 1998, n. 2670; Cass. 7 maggio 1998, n. 4616; Cass. 30 agosto 1999, n. 9109; Cass. 3 aprile 2002, n. 4765; Cass. 7 aprile 2006, n. 8221);
"….che, a questi fini, la mera prestazione di lavoro da parte del figlio occupato come apprendista non è di per sè tale da dimostrarne la totale autosufficienza economica, atteso che il complessivo contenuto dello speciale rapporto di apprendistato (caratterizzato dall’obbligo di istruzione professionale a carico dell’imprenditore, L. 19 gennaio 1955, n. 25, ex art. 11, lettera "a", nonché dalla riduzione del tempo di lavoro per effetto della riserva di ore destinate all’insegnamento complementare, della menzionata L. n. 25 del 1955, ex art. 10) si distingue sotto vari profili, anche retributivi, da quello degli ordinari rapporti di lavoro subordinato (Cass. 9 ottobre 1996, n. 8847; Cass. Sezioni Unite 21 luglio 1999, n. 486), onde, non essendo sufficiente il mero godimento di un reddito quale che sia, occorre altresì la prova del trattamento economico (determinato secondo quanto previsto dalla già citata L. n. 25 del 1955, art. 11, lettera "c") percepito nel medesimo rapporto di apprendistato ed, in particolare, dell’adeguatezza di detto trattamento, nel senso esattamente dell’idoneità di quest’ultimo, che pure deve essere proporzionato e sufficiente ai sensi dell’art. 36 Cost. (Cass. 16 maggio 1990, n. 4212), ad assicurare in concreto all’apprendista, per la sua stessa entità e con riferimento anche alla durata, passata e futura, del rapporto (determinata secondo quanto previsto dalla L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 21, comma 2), l’autosufficienza sopraindicata."
                                                                          
Dottoressa in Scienze dell’educazione
Consulente dell’educazione familiare                                                                                 
Mediatrice Familiare

Corbi Mariagabriella

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