L’introduzione della soglia di sbarramento nulla ha innovato in ordine alla procedura per il riconoscimento del premio di maggioranza

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L’attribuzione dei seggi nell’elezione del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, in Sicilia, è disciplinato dall’art. 4 della l.r. 35/1997 che testualmente dispone:

Art. 4 l.r. 35/1997

Elezione del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti

(Integrato dall’art. 15, comma 1, della l.r. 22/2008)

1. Le liste per l’elezione del consiglio comunale devono comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi, con arrotondamento all’unità superiore qualora il numero dei consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a 50.

2. Il voto alla lista viene espresso, ai sensi del comma 3 dell’articolo 3, tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta. Ciascun elettore può esprimere inoltre un voto di preferenza per un candidato della lista da lui votata, scrivendone il cognome sull’apposita riga posta a fianco del contrassegno.

3. L’attribuzione dei seggi alle liste è effettuata successivamente alla proclamazione dell’elezione del sindaco al termine del primo o del secondo turno.

3-bis. Non sono ammesse all’assegnazione dei seggi nei consigli comunali dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, le liste che non hanno conseguito almeno il 5 per cento del totale dei voti validi espressi. Al fine della determinazione del quoziente elettorale circoscrizionale non si tiene conto dei voti riportati dalle liste non ammesse all’assegnazione dei seggi.

4. Salvo quanto disposto dal comma 6, per l’assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate con i rispettivi candidati alla carica di sindaco si divide la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate successivamente per 1, 2, 3, 4 . . ., sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista o gruppo di liste avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista o gruppo di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest’ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi eccedenti sono distribuiti, fra le altre liste, secondo l’ordine dei quozienti.

5. Nell’ambito di ciascun gruppo di liste collegate, la cifra elettorale di ciascuna di esse, corrispondente ai voti riportati nel primo turno, è divisa per 1, 2, 3, 4 …, sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti al gruppo di liste. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni lista.

6. Alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato proclamato eletto che non abbia già conseguito almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio viene assegnato, comunque, il 60 per cento dei seggi, sempreché nessun’altra lista o gruppo di liste collegate abbia già superato il 50 per cento dei voti validi. I restanti seggi vengono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate, ai sensi del comma 4. Il premio di maggioranza previsto per la lista o le liste collegate al sindaco eletto al primo turno nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti viene attribuito solo nel caso in cui la lista o le liste abbiano conseguito almeno il 40 per cento dei voti validi.

7. Sono proclamati eletti consiglieri comunali i candidati di ciascuna lista secondo l’ordine delle rispettive cifre individuali. In caso di parità di cifra individuale sono proclamati eletti i candidati che precedono nell’ordine di lista.”

Il legislatore regionale con la l.r. 22/2008 (art. 15, comma 1) ha integrato la sopra riportata disposizione con l’introduzione della “soglia di sbarramento” (“almeno il 5% del totale dei voti validi”) e della conseguente impossibilità che le liste che non abbiano superato tale soglia siano assegnatarie di seggi, con la finalità di evitare un’eccessiva frammentazione all’elettorato in rappresentanze non significative o irrilevanti e di favorire la concentrazione delle stesse in unità il più possibile omogenee.

L’attribuzione del premio di maggioranza è disciplinato dal sesto comma della disposizione riportata che prevede l’attribuzione del 60% dei seggi alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato proclamato eletto che non abbia già conseguito almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, sempreché nessun’altra lista o gruppo di liste collegate abbia già superato il 50 per cento dei voti validi.

La problematica che è sorta concerne l’armonizzazione della previgente normativa, in tema di premio di maggioranza, con la modifica introdotta in materia di sbarramento: in sostanza l’individuazione dei voti qualificabili come “validi” (ex VI comma dell’art. 4 della l.r. 35/1997) deve aver riguardo anche ai voti riportati dalle liste che non hanno raggiunto la soglia del 5% (non ammesse all’assegnazione dei seggi) ovvero soltanto ai voti considerati utili ai fini dell’assegnazione dei seggi?

L’Ufficio Legislativo e Legale della regione Siciliana ha espresso nel 2009 un parere abbracciando la tesi della non computabilità dei voti riportati dalle liste che non hanno superato lo sbarramento del 5%, con l’auspicio, però, di un intervento normativo volto a precisare l’effettiva, controversa, volontà, del Legislatore (attesa l’estrema delicatezza della materia, condizionante in qualche modo il diritto di elettorato attivo e passivo negli enti locali). Secondo detto organo consultivo i voti delle liste che non hanno superato la soglia del 5% esauriscono la loro funzione essenziale di espressione della volontà del cittadino elettore semplicemente nel momento in cui vengono validamente attribuiti alla lista cui si riferiscono, non continuando pertanto ad esercitare una certa influenza sui risultati elettorali concernenti, positivamente, solo liste diverse da quelle cui detti voti erano rivolti. Computare tali voti comporterebbe una sorta di “riutilizzazione” di voti, non utili per i diretti destinatari, che verrebbero tuttavia ad incidere (indirettamente ed involontariamente) nella ripartizione dei seggi tra i vari schieramenti rimasti in lizza; tale conclusione interpretativa troverebbe sostegno nella esplicita formulazione del secondo periodo del comma 3 bis dell’art. 4 della l.r. 35/1997 che prevede che “Al fine della determinazione del quoziente elettorale circoscrizionale non si tiene conto dei voti riportati dalle liste non ammesse all’assegnazione dei seggi” (apparirebbe quindi inequivocabile la volontà del legislatore di escludere già dalla determinazione del quoziente elettorale i voti delle liste che non possono risultare assegnatarie di seggi). Se l’esclusione dei voti conseguiti da tali liste avviene in via preliminare se ne dovrebbe desumere che gli stessi non assumerebbero più alcun rilievo nel procedimento elettorale e, conseguentemente, nel computo dei voti finalizzato all’attribuzione del premio di maggioranza; risulterebbe, invero, irrazionale un sistema che, non ammettendo di concorrere alla formazione del quoziente elettorale e di partecipare alla suddivisione dei seggi, recuperasse i medesimi voti esclusi ai soli fini della determinazione della maggioranza assoluta dei seggi, concedendo alle liste cui è preclusa la partecipazione, di concorrere a determinare le quote della rappresentanza consiliare. Queste le considerazioni dell’Ufficio Legislativo e Legale della regione Siciliana

Di diverso avviso è stato il Tribunale Amministrativo per la Sicilia (Palermo) in una recente sentenza (n. 13715/2010).

Nelle elezioni amministrative (comune sopra i 10.000 abitanti) oggetto della controversia la Commissione Elettorale Centrale ha seguito l’orientamento espresso dall’Ufficio Legislativo e Legale della regione Siciliana escludendo dal parametro dei voti validi, ai fini dell’attribuzione del premio di maggioranza, i voti conseguiti dalle liste che non avevano superato la soglia di sbarramento del 5%, con la conseguenza, specifica, di non attribuire il premio di maggioranza al sindaco eletto.

Il G.A. ha ribaltato tale interpretazione accogliendo la tesi dei ricorrenti secondo i quali l’introduzione del co. 3bis dell’art. 4 della l.r. 35/1997 (ovverosia la previsione di una soglia di sbarramento per la sola assegnazione dei seggi) nulla avrebbe innovato in ordine alla procedura per il riconoscimento o meno del c.d. premio di maggioranza ai sensi del co. 6 dello stesso articolo 4.

In sostanza l’introduzione della soglia di sbarramento ex co.3bis art.4 cit. non ha comportato alcuna modifica al significato logico-giuridico di cui all’espressione “voti validi” contenuta al successivo co.6.; seguono le argomentazioni interpretative di natura letterale, logico-sistematica e teleologica.

Risulta indiziario e significativo il fatto che lo stesso legislatore regionale, nel prevedere espressamente ed unicamente che “al fine della determinazione del quoziente elettorale circoscrizionale non si tiene conto dei voti (validi, n.d.r.) riportati dalle liste non ammesse all’assegnazione dei seggi”, abbia del tutto omesso di apportare qualsiasi ulteriore modifica al dettato normativo di cui al successivo co.6 art.4 cit. in ordine alla individuazione della provvista su cui calcolare la soglia del 50 per cento dei “voti validi”, il cui superamento da parte di altra lista impedisce l’attribuzione del premio di maggioranza alla lista/e collegata/e al sindaco eletto.

La locuzione “voti validi” contenuta nel più volte richiamato co.6 art.4 L.R.35/1997, senza alcuna ulteriore specificazione e senza alcun riferimento limitativo ai voti di lista (ovvero ai voti delle liste ammesse alla ripartizione dei seggi per aver superato la soglia di sbarramento), avvalorerebbe la linea interpretativa dei ricorrenti posto che, nell’ambito della competizione elettorale unitariamente considerata, non è revocabile in dubbio cosa debba intendersi per “voto valido”.

In applicazione del criterio ermeneutico della presuntiva costanza terminologica adoperata nell’ambito dello stesso corpus normativo, si osserva che il legislatore, qualora avesse voluto riferirsi ad una diversa base di calcolo, nei termini applicativi fatti propri dalla Commissione Centrale elettorale per il turno di ballottaggio ed adesivamente propugnati dalle parti resistenti, avrebbe certamente fatto ricorso alla diversa ed univoca locuzione “50 per cento delle cifre elettorali complessive conseguite dalle liste, opportunamente decurtate ai sensi del co.3bis”.

Invero, mantenendo inalterata –malgrado l’introduzione della soglia di sbarramento- la locuzione “50 per cento dei voti validi”, deve ritenersi che il legislatore abbia inteso far permanere il riferimento in parola alla maggioranza assoluta della totalità dei voti validi. Nei sensi appena espressi depone altresì la giurisprudenza amministrativa qui condivisa, puntualmente richiamata dai ricorrenti nel ricorso introduttivo e nella discussione orale articolata alla pubblica udienza (cfr. Consiglio di Stato, sez.V, 14 maggio 2010 n.3022; C.G.A. 21 gennaio 2005 n.14 cit.).

Accedendo altresì ad un approccio interpretativo sia logico-sistematico che teleologico della normativa qui in esame, non può che richiamarsi quanto già in narrativa sostenuto in ordine al favor manifestato dal legislatore regionale nei confronti della prioritaria esigenza di garantire la governabilità dell’ente locale, con la previsione “comunque” di un premio di maggioranza per la lista (o gruppo di liste) collegata/e al candidato sindaco risultato eletto: previsione generale che può essere derogata unicamente in presenza, appunto, di un diverso e maggioritario consenso conseguito da altra lista o gruppo di liste. Trattandosi di una deroga alla previsione generale, la stessa non può che essere interpretata in senso restrittivo (cfr. in tal senso sempre C.d.S. 3022/2010 cit.) e lo stesso legislatore ha previsto infatti “un temperamento ed un correttivo nel solo caso-limite in cui lo squilibrio tra le forze in campo risulti a tal punto accentuato da comportare la formazione di una maggioranza consiliare in manifesta ed insanabile contraddizione con la volontà democraticamente espressa dal corpo elettorale: il che si verifica soltanto quando il numero dei suffragi complessivamente espressi per la lista non collegata al Sindaco eletto sia addirittura superiore alla metà più uno di tutti i voti validamente espressi nella competizione elettorale unitariamente considerata” (così C.G.A.14/2005 cit.).

Il principio giurisprudenziale appena richiamato non è revocabile in dubbio in ragione della intervenuta novella legislativa di cui all’art.15 L.R.22/2008, introduttiva del premio di maggioranza. Se è inconfutabile che la soglia di sbarramento sia stata introdotta per contrastare la frammentarietà politica, allora il “peso ponderale” del 50 per cento raccolto dalla singola lista (o gruppo di liste), idoneo ad operare una derogare alla regola del premio di maggioranza, per essere apprezzabile anche in funzione di tale prospettazione, non può che essere ragguagliato al totale dei voti validi raccolti nel primo turno di elezione, ivi inclusi quelli altrettanto “validi” conseguiti dalle liste che non hanno tuttavia superato la suddetta soglia di sbarramento. In altri termini, in costanza di un dato letterale della norma in esame rimasto immutato, nessuna opzione ermeneutica consente di tramutare i “voti validi” in “voti utilmente espressi e conseguiti per il consiglio comunale”.

Invero, come correttamente prospettato dai ricorrenti, le norme contenute nei più volte richiamati co. 3 bis e co. 6 art.4 cit. operano su profili e piani del tutto differenti: inerendo la prima alla individuazione delle liste ammissibili al riparto dei seggi, per l’avvenuto superamento della soglia di sbarramento ed in funzione del rispettivo “quoziente elettorale circoscrizionale” (per il cui solo computo non si tiene conto dei voti ripostati dalle liste non ammesse alla ripartizione dei seggi); disciplinando la seconda la deroga al criterio generale relativo alla attribuzione del premio di maggioranza (solo) allorquando una lista riesca a catalizzare un consenso superiore al 50 per cento dei voti validamente espressi.

Anche l’unitarietà del procedimento per l’attribuzione dei seggi alle liste concorrenti non risulta utile a sovvertire il quadro ermeneutico sin qui tracciato. Ed anche il richiamo alla collocazione sistematica del co.3bis nel contesto delle disposizioni contenute nell’art.4 cit. prova troppo, considerato che la previsione normativa in parola logicamente (se non necessariamente) doveva interporsi tra l’individuazione del momento in cui procedere alla attribuzione dei seggi alle liste concorrenti (co.3 art.4 cit.: ovverosia successivamente alla proclamazione dell’elezione del sindaco al termine del primo o secondo turno di votazione) ed il meccanismo operativo attraverso il quale procedere alla predetta assegnazione (co.4 art.4 cit. che significativamente, per quanto qui rileva, fa salvo quanto disposto dal comma 6), siccome nel computare la cifra elettorale di ciascun gruppo di liste collegate non bisogna tener conto del contributo di quelle liste che non hanno superato il quorum del 5 per cento.

Solo una volta verificato in peso ponderale di ciascuna lista ammessa alla ripartizione dei seggi, ed individuato così il numero dei rispettivi seggi spettanti, il legislatore chiede di verificare se il gruppo delle liste collegate al candidato sindaco abbia già conseguito almeno il 60 per cento dei seggi di cui si compone l’organo assembleare: maggioranza che comunque sarebbe garantita in ragione del mentovato favore attribuito dal legislatore alla governabilità dell’ente locale, a meno che ripetesi- altra lista, controbilanciando la maggioranza richiesta (al primo turno) per l’elezione alla carica di sindaco, abbia già superato il 50 per cento di tutti i voti validi espressi nella stessa tornata elettorale (deputata alla contestuale, ancorché eventuale, doppia manifestazione di voto per il Sindaco e il Consiglio comunale).

Queste le considerazioni del G.A.

Va rilevato, brevemente, che il procedimento normativo, unitario, dell’attribuzione dei seggi nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, secondo questa interpretazione, determina un risultato: il voto attribuito alla lista che non supera il 5% non ha alcuna rilevanza (ex lege) per l’assegnazione dei seggi nel comma 3 bis, ma “la recupera” successivamente nel comma 6, nei parametri utilizzati per l’attribuzione del premio di maggioranza.

 

Palermo, 11 novembre 2010

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Redattori della stesura finale del Testo coordinato delle leggi in materia elettorale nella regione siciliana trasmesso all’Assessore regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica.

 

N. 13715/2010 REG.SEN.

N. 01268/2010 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)


ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1268 del 2010, proposto da: ………

contro

– ………..

nei confronti di

– ………..

per l’annullamento

1)-del verbale delle operazioni elettorali dell’Ufficio Centrale Elettorale per il turno di ballottaggio, chiuso in data 23/06/2010, nella parte in cui:

– non è stato assegnato il c.d. premio di maggioranza (60% dei seggi del Consiglio pari a 18 seggi) alle liste collegate al candidato Sindaco **** risultato eletto alla carica di che trattasi, nonché nella parte in cui (paragrafo 19) erroneamente individuando il totale dei voti validi espressi in tutte le Sezioni in n..37.857 voti, ha ritenuto che le liste collegate al candidato sindaco non eletto ****, avendo riportato un complessivo numero di voti pari a 19.896, avessero superato la soglia del 50% dei voti validi, per l’effetto non assegnando il premio di maggioranza alle liste collegate al candidato **** risultato eletto;

– ha assegnato alle liste non collegate al sindaco risultato eletto n.19 seggi su 30 in cui consta il Consiglio Comunale del Comune di **** e segnatamente n.17 seggi alle liste collegate al candidato Sindaco non eletto ************* e n.2 seggi alle liste PDL collegate al candidato Sindaco ****, mentre avrebbe dovuto attribuire solamente n.10 seggi al gruppo di liste collegato al candidato ****, ed in ragione del dovuto e spettante premio di maggioranza n.18 seggi alle liste collegate al candidato sindaco risultato eletto sig. ****;

– ha proclamato eletti alla carica di consigliere comunale alcuni dei controinteressati intimati, segnatamente i Sigg. ****, in luogo dei ricorrenti, primi dei non eletti delle liste collegate al candidato Sindaco ****;

2)-del verbale delle operazioni elettorali dell’Ufficio Centrale Elettorale del primo turno, chiuso in data 17/6/2010, in partis quibus, nonché per quanto occorra e possa, degli eventuali provvedimenti, istruzioni e circolari, ivi compresi gli schemi dei verbali, adottate dall’Assessorato Regionale resistente per il calcolo del premio di maggioranza di cui all’art.4 L.R.35/1997 nella parte in cui dovessero escludere che ai fini del calcolo dei voti validi espressi per l’attribuzione del predetto premio di maggioranza possano computarsi i voti validi riportati dalle liste che abbiano superato il 5% degli stessi;

NONCHE’ PER LA CORREZIONE

del risultato elettorale relativo alla consultazione in questione;

E PER LA PROCLAMAZIONE

dei ricorrenti alla carica di consiglieri comunali del Comune di **** in ragione della corretta attribuzione di n.18 seggi spettanti quale premio di maggioranza (il 60% dei seggi di cui si compone il Consiglio) per le liste collegate al candidato risultato eletto.

Visti il ricorso e i relativi allegati, depositato il 14/07/2010, notificato in data 20/07/2010 unitamente al D.P. n.58 del 16/7/2010 di fissazione dell’udienza pubblica di discussione, e quindi depositato in data 21/7/2010;

Visto il D.P.58 del 16/07/2010;

Visto l’art. 130, co. 7, cod. proc. amm.;

Visto l’art.134, co.1, lett.b) cod. proc. amm.;

Visto altresì, per quanto qui rileva ai fini della correzione del risultato elettorale e della nomina alla carica di Consigliere, il co.4 art.12 L.R.7/1992 relativo alla disciplina dell’incompatibilità tra la carica di componente della Giunta comunale e quella di Consigliere dell’organo assembleare;

Ritenuta la propria competenza e giurisdizione;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo per le Amministrazioni in epigrafe indicate;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dei controinteressati intimati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 ottobre 2010 il dott. *************** e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Visto il dispositivo di sentenza ex co.7 art.130 cod. proc. amm. n.80 del 21/10/2010;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

Con ricorso depositato il 14/07/2010, notificato in data 20/07/2010 unitamente al D.P. n.58 del 16/7/2010 di fissazione dell’udienza pubblica di discussione, e quindi depositato in data 21/7/2010, i ricorrenti in epigrafe indicati premettono di agire nella doppia veste di elettori ed anche di candidati alla carica di Consigliere per il rinnovo del Consiglio Comunale del Comune di **** in occasione delle elezioni amministrative svoltesi nelle date del 30 – 31 maggio 2010 (primo turno e successivo ballottaggio), già inseriti in una delle liste elettorali collegate al candidato *****************, poi proclamato eletto.

Contestano la legittimità dei provvedimenti impugnati mercé i quali la Commissione Elettorale Centrale, sulla base di una errata interpretazione della norma contenuta nel co.3bis art.4 L.R.35/97, ai fini dell’applicazione del co.6 art.4 L.R.35/1997, ha ritenuto di non fare riferimento al dato già accertato indicante la maggioranza assoluta dei voti validi espressi (precedentemente quantificato -alla chiusura del primo turno- in n.21.986 voti, pari alla metà dei n.43.971 voti validi espressi maggiorata di una unità), procedendo invero a sottrarre dal numero complessivo dei voti validi (43.971) quelli riportati dalle liste che non hanno superato la soglia di sbarramento del 5%: così addivenendo ad un surrettizio nuovo dato, pari a 37.857, dal quale ricavare il (nuovo) quorum indicante la richiesta maggioranza del 50%, individuata in 18.929 voti (cioè la metà di 37.857 maggiorata di una unità). Così illegittimamente operando, le liste collegate al candidato sindaco non eletto, *********, risulterebbero aver superato la soglia del 50% dei voti validi (avendo riportato complessivamente 19.896 voti), impedendo l’attribuzione del premio di maggioranza (previsto in caso contrario) alle liste collegate al candidato sindaco eletto *********.

Diversamente sarebbe accaduto ove la Commissione si fosse attenuta al dato già accertato (43.971 voti validi) rispetto al quale nessuna lista (o insieme di liste) collegate ad un candidato sindaco non eletto avrebbe superato la richiesta soglia 50%: il ché avrebbe quindi consentito alle liste collegate al neoeletto sindaco ********* di aver attribuito il c.d. premio di maggioranza ai sensi del co.6 art.4 L.R.35/1997. In stretta conseguenza, ed in accoglimento del proposto gravame, alle suddette ultime liste spetterebbero quindi, in aggiunta agli 11 seggi già conseguiti, altri ulteriori 7 seggi da attribuire rispettivamente nella misura che segue:

-tre seggi ulteriori alla lista n. 2 ****, con coerente proclamazione a consiglieri dei ricorrenti ****;

-tre seggi ulteriori alla lista n.8 ****, con coerente proclamazione a consiglieri di ****;

-un seggio ulteriore alla lista n.9 ****, con coerente proclamazione a consigliere di ****.

Il ricorso è affidato ad un unico articolato motivo di doglianza inerente la violazione di legge, in ragione degli artt.3 e 4 L.R.35/1997, la violazione di norme costituzionali (artt. 2, 3, 48 e 51 Cost.), la violazione del diritto di voto e la ingiustizia manifesta, nonché l’eccesso di potere sotto diversi profili.

Segnatamente, i ricorrenti contestano l’assunto secondo il quale la novella legislativa ex art.15 L.R.22/2008 (introduttivo del co.3bis all’art.4 L.R.35/97 cit. con previsione di una quota di sbarramento per le liste che non conseguono almeno il 5 per cento del totale dei voti validi espressi) avrebbe apportato altresì effetti diretti sul procedimento ex co.6 art.4 L.R.35/1997 per il riconoscimento del c.d. premio di maggioranza alle liste collegate al sindaco risultato eletto. Invero, ad una attenta analisi, il secondo periodo del co.3bis L.R. cit. postula semplicemente che non bisogna tener conto dei voti riportati dalle liste non ammesse all’assegnazione dei seggi unicamente al fine del quoziente elettorale circoscrizionale.

A sostegno delle proprie tesi, i ricorrenti richiamano la giurisprudenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa in materia.

Né a differenti conclusioni potrebbe giungersi in ragione di un parere emesso dall’Ufficio Legislativo e Legale della Regione Siciliana, chiamato a pronunciarsi dall’************* competente sugli effetti della novella normativa sopracitata.

Hanno chiesto i ricorrenti l’annullamento dei provvedimenti impugnati con la correzione del risultato elettorale nei sensi sopra esposti, concludendo per la loro proclamazione alla carica di Consigliere comunale del Comune di ****.

Resistono alcuni dei controinteressati intimati articolando memorie con le quali chiedono il rigetto del gravame siccome infondato, con vittoria di spese. In via gradata, il controinteressato Avv. ****, eccepisce altresì il difetto di legittimazione attiva in capo ad almeno uno dei ricorrenti, segnatamente il Sig. ****, il quale non risulterebbe in posizione utile tra i primi dei non eletti nella relativa lista, difettando di interesse alla coltivazione del gravame. Invero, secondo quanto prospettato dal controinteressato, a beneficiare dell’eventuale nomina a Consigliere, in ragione della posizione nella graduatoria composta in base alla cifra individuale (§11 del Verbale delle operazioni dell’Ufficio Centrale, Mod.N.41CS), dovrebbe essere il Sig. ****, quantunque nelle more nominato Assessore dello stesso Comune: non essendo stato proclamato eletto consigliere a causa del contestato mancato riconoscimento del premio di maggioranza, lo stesso ********* non ha né rassegnato dimissioni dallo scranno dell’organo assembleare (differentemente da quanto accaduto nei confronti del Sig. ****, già eletto in seno al Consiglio dal quale si è dimesso per assunzione della carica di Assessore), né manifestato alcuna formale rinuncia. Quanto precede, dovrebbe in tesi comportare –in via gradata- la dichiarazione di nullità del ricorso per carenza di legittimazione ad processum in capo al ricorrente ****.

Resiste altresì l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo chiedendo, con successiva memoria, l’estromissione dal giudizio delle amministrazioni rappresentate alla stregua della giurisprudenza consolidata.

Alla pubblica udienza del 20 ottobre 2010, i procuratori delle parti presenti hanno a lungo controdedotto sulle questioni dibattute, insistendo infine nelle rispettive conclusioni.

Chiusa la discussione, il ricorso, su conforme richiesta dei procuratori delle parti presenti, è stato assunto in decisione dal Collegio.

Quindi, ai sensi del co.7 art.130 cod. proc. amm., in data 21 ottobre 2010 è stato pubblicato il dispositivo di sentenza n.80.

DIRITTO

1.0-Si controverte sulla legittimità dei provvedimenti in epigrafe indicati mercé i quali è stato proclamato il risultato delle operazioni elettorali per l’elezione diretta del Sindaco e, per la parte che qui rileva, per il rinnovo del Consiglio Comunale del Comune di ****.

2.0-Preliminarmente, va disposta l’estromissione dal presente giudizio dell’Ufficio Centrale Elettorale, dell’Ufficio Centrale Elettorale per il turno di ballottaggio e dell’************* della Famiglia, delle Autonomie Locali e della Funzione pubblica. Secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa, qui condivisa, nel giudizio promosso avverso l’atto di proclamazione degli eletti nelle consultazioni amministrative (Regione, Provincia, Comune) parti necessarie sono, oltre ai candidati eletti che subirebbero pregiudizi a seguito dell’accoglimento del ricorso (controinteressati in senso stretto), le Amministrazioni che si appropriano dei risultati della consultazione elettorale (considerati in alcune decisioni essi stessi alla stregua di controinteressati, cfr. C.S., V, 8 gennaio 2001, n. 39; V, 9 dicembre 2000, n. 6533). In via di principio non sono quindi parti necessarie né l’Amministrazione Reg.le che soprintende gli enti locali, né gli Uffici elettorali, avuto riguardo alla loro natura di organi temporanei e neutrali e ancorché autorità emananti alcuni atti del procedimento elettorale. Costituisce eccezione al principio appena esposto, in specie tuttavia non riscontrabile, il caso in cui la proclamazione degli eletti venga impugnata per vizi propri degli atti preparatori, come l’ammissione o l’esclusione di liste, che sono adottati dagli Uffici elettorali e che invalidano in via derivata i successivi atti del procedimento elettorale (cfr. da ultimo C.d.S., sez.V, 6 ottobre 2006 n. 613 e C.G.A., sez. Giurdisdiz., 17 luglio 2009 n.611).

3.0-In limine litis, và altresì scrutinata l’eccezione di nullità del gravame proposta in via gradata da uno dei controinteressati resistenti, segnatamente ****, in quanto uno dei ricorrenti (sig. **** ) sarebbe carente di interesse non risultando in posizione utile tra i primi dei non eletti della lista n.2 ****.

3.1-L’eccezione è da disattendere così come formulata.

3.2-In disparte ogni valutazione sui risvolti connessi, nell’ipotesi di accoglimento del presente gravame, alla correzione del risultato elettorale e alla proclamazione degli eletti in ragione della rispettiva posizione in graduatoria, di cui ci si occuperà in seguito (se ed in quanto risulti fondata la prima domanda), l’eccezione non coglie nel segno. Invero la legittimazione a ricorrere avverso i verbali di proclamazione degli eletti (differentemente da quanto oggi previsto dall’art.129 cod. proc. amm. in ordine alla immediata impugnabilità degli atti di esclusione delle liste dal procedimento preparatorio per le elezioni comunali) appartiene non solo ai candidati, ma anche ai cittadini-elettori, così confermandosi la natura “popolare” della relativa azione, già regolata dall’art.83 D.P.R.570/1960 (nel suo testo originario) ed oggi confermata dall’art.130, co.1 lett.a), cod. proc. amm.. Nel caso in esame, come già evidenziato nella parte in fatto, i ricorrenti hanno chiaramente agito nella doppia qualità di candidati alle consultazioni amministrative e di cittadini-elettori: sotto quest’ultimo profilo, è direttamente la legge quindi che riconosce legittimazione all’azione in capo a tutti i ricorrenti, ivi compreso il ****, risultando quindi ininfluente la posizione di quest’ultimo nella graduatoria dei non eletti (che –ripetesi- verrà in rilievo se ed in quanto occorrerà procedere alla correzione del risultato elettorale e alla proclamazione degli eletti in caso di fondatezza della prima domanda inerente l’illegittimità del mancato riconoscimento del premio di maggioranza alle liste collegate al candidato sindaco **** risultato eletto).

4.0-Ciò posto, passando al merito della questione qui al vaglio del Collegio, ed in ordine alla quale non appare superfluo rimarcare l’appartenenza della materia alla giurisdizione di “merito” del giudice amministrativo (già prevista dall’abrogato art.6 L.1034/1971 ed oggi confermata dall’art.134, co.1 lett.b, del nuovo cod. proc. amm. D.Lgs.104/2010), risulta fondata la prima domanda articolata dai ricorrenti, per le considerazioni che seguono.

4.1-Come già illustrato, costituisce oggetto precipuo della presente controversia il verbale del secondo turno di ballottaggio di proclamazione degli eletti al Consiglio comunale nelle parti in cui, ai fini dell’applicazione del co.6 art.4 L.R.35/1997, l’Ufficio Centrale per il turno di ballottaggio ha ritenuto di quantificare il 50% dei “voti validi” richiesto dalla suddetta normativa (rilevante per il meccanismo del riconoscimento del c.d. premio di maggioranza) in funzione dell’errato montante di n.37.857 voti (indicati al §10 del verbale delle operazioni dell’Ufficio Centrale per il turno di ballottaggio, Mod.41Sb, chiuso il 23/6/2010). così quantificati previa decurtazione, dal totale dei voti validi (già) espressi e quantificati nel primo turno (pari a 43.971, desumibile dal §4. del verbale delle operazioni dell’Ufficio Centrale, Mod.N.41-CS, chiuso il 17/6/2010), dei voti validi complessivamente conseguiti dalle liste che non hanno superato la quota di sbarramento ex co.3 bis art.4 L.R.35/97 cit. (desumibili dal §9bis. dello stesso verbale Mod.N.41CS: segnatamente, delle liste n.1 ****; n.7 ****; n.11 **** e n.13 ****, per complessivi voti n.6.114).

4.2-Secondo quanto prospettato dai ricorrenti, l’introduzione del co.3bis all’art.4 L.R.35/97 -ovverosia la previsione di una soglia di sbarramento per la sola assegnazione dei seggi- nulla avrebbe innovato in ordine alla procedura per il riconoscimento o meno del c.d. premio di maggioranza ai sensi del co.6 dello stesso articolo 4 cit..

5.0-La tesi dei ricorrenti è da condividere.

5.1-Occorre prendere le mosse dal dato normativo di cui all’art.4 L.R. 35/1997 più volte richiamato, rubricato «Elezione del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 10.000 », ai sensi del quale si prevede espressamente che:

«…3. L’ attribuzione dei seggi alle liste è effettuata successivamente alla proclamazione dell’ elezione del sindaco al termine del primo o del secondo turno.

3 bis. Non sono ammesse all’assegnazione dei seggi nei consigli comunali dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, le liste che non hanno conseguito almeno il 5 per cento del totale dei voti validi espressi. Al fine della determinazione del quoziente elettorale circoscrizionale non si tiene conto dei voti riportati dalle liste non ammesse all’assegnazione dei seggi [Comma aggiunto dall’articolo 15 della l.r. n. 22 del 16-12-2008].

4. Salvo quanto disposto dal comma 6, per l’ assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate con i rispettivi candidati alla carica di sindaco si divide la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate successivamente per 1, 2, 3, 4 …, sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista o gruppo di liste avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti, compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista o gruppo di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest’ ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi eccedenti sono distribuiti, fra le altre liste, secondo l’ ordine dei quozienti.

5. Nell’ ambito di ciascun gruppo di liste collegate, la cifra elettorale di ciascuna di esse, corrispondente ai voti riportati nel primo turno, è divisa per 1, 2, 3, 4 …, sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti al gruppo di liste. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni lista.

6. Alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato proclamato eletto che non abbia già conseguito almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio viene assegnato, comunque, il 60 per cento dei seggi, semprechè nessun’ altra lista o gruppo di liste collegate abbia già superato il 50 per cento dei voti validi. I restanti seggi vengono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate, ai sensi del comma 4. Il premio di maggioranza previsto per la lista o le liste collegate al sindaco eletto al primo turno nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti viene attribuito solo nel caso in cui la lista o le liste abbiano conseguito almeno il 40 per cento dei voti validi.

7. Sono proclamati eletti consiglieri comunali i candidati di ciascuna lista secondo l’ ordine delle rispettive cifre individuali. In caso di parità di cifra individuale, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell’ ordine di lista».

5.2- A ben vedere, la norma contenuta nel primo periodo del co.6 art.4 cit., prima parte, introduce nell’ordinamento regionale la regola generale della attribuzione “comunque” del premio di maggioranza alla lista (o gruppo di liste) collegata/e al Sindaco proclamato eletto che non abbia/abbiano già conseguito il 60 per cento dei seggi. Tale regola, in cui si sostanzia il favor del legislatore regionale nei confronti della governabilità dell’Ente locale, subisce tuttavia una deroga ove una lista non collegata al sindaco eletto abbia ottenuto “il 50 per cento dei voti validi”. In tal senso depone per altro la giurisprudenza del giudice di seconde cure, di cui alla decisone del C.G.A. ************** 21 gennaio 2005 n.15, emessa su fattispecie del tutto analoga a quella qui in esame (non risultando ostativo al richiamo alla predetta detta massima giurisprudenziale il fatto che, in quella fattispecie, si faceva questione della individuazione del quorum del 50 per cento per l’attribuzione del premio di maggioranza nell’ambito delle elezione amministrative in un Comune con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, ai sensi dell’art.2 co.5 L.R.35/1997).

5.3-Ebbene, ritiene la Sezione che l’introduzione della soglia di sbarramento ex co.3bis art.4 cit. (introdotto mercé l’art.15 L.R.22/2008) non abbia comportato alcuna modifica al significato logico-giuridico di cui all’espressione “voti validi” contenuta al successivo co.6.. Militano nei predetti termini una serie di argomenti interpretativi di natura letterale, logico-sistematica e teleologica.

6.0-Sotto il primo aspetto, risulta indiziario e significativo il fatto che lo stesso legislatore regionale, nel prevedere espressamente ed unicamente che “al fine della determinazione del quoziente elettorale circoscrizionale non si tiene conto dei voti (validi, n.d.r.) riportati dalle liste non ammesse all’assegnazione dei seggi”, abbia del tutto omesso di apportare qualsiasi ulteriore modifica al dettato normativo di cui al successivo co.6 art.4 cit. in ordine alla individuazione della provvista su cui calcolare la soglia del 50 per cento dei “voti validi”, il cui superamento da parte di altra lista impedisce l’attribuzione del premio di maggioranza alla lista/e collegata/e al sindaco eletto.

Ed invero, la locuzione “voti validi” contenuta nel più volte richiamato co.6 art.4 L.R.35/1997, senza alcuna ulteriore specificazione e senza alcun riferimento limitativo ai voti di lista (ovvero ai voti delle liste ammesse alla ripartizione dei seggi per aver superato la soglia di sbarramento), avvalora la linea interpretativa dei ricorrenti posto che, nell’ambito della competizione elettorale unitariamente considerata, non è revocabile in dubbio cosa debba intendersi per “voto valido”.

In applicazione del criterio ermeneutico della presuntiva costanza terminologica adoperata nell’ambito dello stesso corpus normativo, si osserva che il legislatore, qualora avesse voluto riferirsi ad una diversa base di calcolo, nei termini applicativi fatti propri dalla Commissione Centrale elettorale per il turno di ballottaggio ed adesivamente propugnati dalle parti resistenti, avrebbe certamente fatto ricorso alla diversa ed univoca locuzione “50 per cento delle cifre elettorali complessive conseguite dalle liste, opportunamente decurtate ai sensi del co.3bis”.

Invero, mantenendo inalterata –malgrado l’introduzione della soglia di sbarramento- la locuzione “50 per cento dei voti validi”, deve ritenersi che il legislatore abbia inteso far permanere il riferimento in parola alla maggioranza assoluta della totalità dei voti validi. Nei sensi appena espressi depone altresì la giurisprudenza amministrativa qui condivisa, puntualmente richiamata dai ricorrenti nel ricorso introduttivo e nella discussione orale articolata alla presente pubblica udienza (cfr. Consiglio di Stato, sez.V, 14 maggio 2010 n.3022; C.G.A. 21 gennaio 2005 n.14 cit.).

6.1-Accedendo altresì ad un approccio interpretativo sia logico-sistematico che teleologico della normativa qui in esame, non può che richiamarsi quanto già in narrativa sostenuto in ordine al favor manifestato dal legislatore regionale nei confronti della prioritaria esigenza di garantire la governabilità dell’ente locale, con la previsione “comunque” di un premio di maggioranza per la lista (o gruppo di liste) collegata/e al candidato sindaco risultato eletto: previsione generale che può essere derogata unicamente in presenza, appunto, di un diverso e maggioritario consenso conseguito da altra lista o gruppo di liste. Trattandosi di una deroga alla previsione generale, la stessa non può che essere interpretata in senso restrittivo (cfr. in tal senso sempre C.d.S. 3022/2010 cit.) e lo stesso legislatore ha previsto infatti “un temperamento ed un correttivo nel solo caso-limite in cui lo squilibrio tra le forze in campo risulti a tal punto accentuato da comportare la formazione di una maggioranza consiliare in manifesta ed insanabile contraddizione con la volontà democraticamente espressa dal corpo elettorale: il che si verifica soltanto quando il numero dei suffragi complessivamente espressi per la lista non collegata al Sindaco eletto sia addirittura superiore alla metà più uno di tutti i voti validamente espressi nella competizione elettorale unitariamente considerata” (così C.G.A.14/2005 cit.).

7.0-Il principio giurisprudenziale appena richiamato non è revocabile in dubbio in ragione della intervenuta novella legislativa di cui all’art.15 L.R.22/2008, introduttiva del premio di maggioranza. Se è inconfutabile che la soglia di sbarramento sia stata introdotta per contrastare la frammentarietà politica, allora il “peso ponderale” del 50 per cento raccolto dalla singola lista (o gruppo di liste), idoneo ad operare una derogare alla regola del premio di maggioranza, per essere apprezzabile anche in funzione di tale prospettazione, non può che essere ragguagliato al totale dei voti validi raccolti nel primo turno di elezione, ivi inclusi quelli altrettanto “validi” conseguiti dalle liste che non hanno tuttavia superato la suddetta soglia di sbarramento. In altri termini, in costanza di un dato letterale della norma in esame rimasto immutato, nessuna opzione ermeneutica consente di tramutare i “voti validi” in “voti utilmente espressi e conseguiti per il consiglio comunale”.

8.0-Invero, come correttamente prospettato dai ricorrenti, le norme contenute nei più volte richiamati co. 3 bis e co. 6 art.4 cit. operano su profili e piani del tutto differenti: inerendo la prima alla individuazione delle liste ammissibili al riparto dei seggi, per l’avvenuto superamento della soglia di sbarramento ed in funzione del rispettivo “quoziente elettorale circoscrizionale” (per il cui solo computo non si tiene conto dei voti ripostati dalle liste non ammesse alla ripartizione dei seggi); disciplinando la seconda la deroga al criterio generale relativo alla attribuzione del premio di maggioranza (solo) allorquando una lista riesca a catalizzare un consenso superiore al 50 per cento dei voti validamente espressi.

8.1-Risultano quindi non conferenti al caso in esame i precedenti giurisprudenziali richiamati dalle parti resistenti.

Invero, tanto la decisione della V Sez. del Consiglio di Stato n.652/2003 che la n.1519/2010 della medesima Sezione , che il Collegio condivide, riguardano la differente pretesa delle liste escluse dalla ripartizione dei seggi (per non aver superato la soglia di sbarramento) di poter beneficiare del nuovo apparentamento manifestato solo in sede di ballottaggio: ipotesi del tutto difforme da quella qui in considerazione, nella quale i ricorrenti si dolgono esclusivamente dell’errata individuazione del quoziente complessivo dei “voti validi” (non già semplicemente «utili») sul quale calcolare il quorum del 50 per cento.

Non a caso, la questione di diritto affrontata dal Consiglio di Stato con la seconda delle pronunce appena richiamate è puntualmente individuata dal giudice d’appello nella necessità di stabilire “se l’assegnazione di seggi dovesse essere operata con riferimento alle liste o gruppi di liste, così come configurati al primo turno elettorale, costituiti a sostegno degli originari candidati alla carica di sindaco ovvero se dovesse tenersi conto degli apparentamenti formatisi in vista del ballottaggio, ai fini dell’elezione del sindaco”.

Né a differenti conclusioni può giungersi in ragione della decisione resa dal Consiglio di Stato chiamato in Adunanza Plenaria n.13/1997, con la quale, in fattispecie differente da quella qui in esame (siccome non si faceva questione della attribuzione o meno del premio di maggioranza), il massimo consesso della giustizia amministrativa ha semplicemente rimarcato il principio secondo cui “…l’istituzione dello sbarramento del 3% per le liste minori, ha tolto ogni possibilità che le stesse siano assegnatarie di seggi, sia nella sede circoscrizionale sia nel collegio unico regionale”.

8.2-Anche l’unitarietà del procedimento per l’attribuzione dei seggi alle liste concorrenti, come ancora rimarcato dalle difese delle parti resistenti alla presente pubblica udienza, non risulta utile a sovvertire il quadro ermeneutico sin qui tracciato. Ed anche il richiamo alla collocazione sistematica del co.3bis nel contesto delle disposizioni contenute nell’art.4 cit. prova troppo, considerato che la previsione normativa in parola logicamente (se non necessariamente) doveva interporsi tra l’individuazione del momento in cui procedere alla attribuzione dei seggi alle liste concorrenti (co.3 art.4 cit.: ovverosia successivamente alla proclamazione dell’elezione del sindaco al termine del primo o secondo turno di votazione) ed il meccanismo operativo attraverso il quale procedere alla predetta assegnazione (co.4 art.4 cit. che significativamente, per quanto qui rileva, fa salvo quanto disposto dal comma 6), siccome nel computare la cifra elettorale di ciascun gruppo di liste collegate non bisogna tener conto del contributo di quelle liste che non hanno superato il quorum del 5 per cento.

Solo una volta verificato in peso ponderale di ciascuna lista ammessa alla ripartizione dei seggi, ed individuato così il numero dei rispettivi seggi spettanti, il legislatore chiede di verificare se il gruppo delle liste collegate al candidato sindaco abbia già conseguito almeno il 60 per cento dei seggi di cui si compone l’organo assembleare: maggioranza che comunque sarebbe garantita in ragione del mentovato favore attribuito dal legislatore alla governabilità dell’ente locale, a meno che –ripetesi- altra lista, controbilanciando la maggioranza richiesta (al primo turno) per l’elezione alla carica di sindaco, abbia già superato il 50 per cento di tutti i voti validi espressi nella stessa tornata elettorale (deputata alla contestuale, ancorché eventuale, doppia manifestazione di voto per il Sindaco e il Consiglio comunale).

Né dai lavori preparatori inerenti la novella legislativa di cui all’art.15 L.R.22/2008 è dato desumere una chiara volutas legis nei sensi indicati dalle parti resistenti.

9.0- In applicazione dei principi sin qui enunciati, deve pertanto ritenersi che l’Ufficio Centrale elettorale per il turno di ballottaggio abbia errato nell’individuare in n.37.857 il quoziente indicante il totale dei “voti validi” espressi in tutte le sezioni del Comune di ****, così ritenendo integrata la previsione del co.6 art.4 cit. quanto all’avvenuto superamento -da parte di un gruppo di liste non collegato al candidato sindaco eletto- del quorum del 50 per cento idoneo a non far scattare il c.d. premio di maggioranza nei confronti viceversa collegate al sindaco **** eletto, a tal fine procedendo quindi alla compilazione nei suddetti termini dei §10 e ss. del verbale delle operazioni elettorali per il turno di ballottaggio (Mod.N.41Sb) e, per quanto di ragione, alla conseguente proclamazione del risultato elettorale.

9.1-Invero, per le considerazioni che precedono, e secondo l’esatta indicazione dei ricorrenti, il computo andava ragguagliato al dato del totale dei voti validi, così come quantificati al §6 del verbale delle operazioni elettorali del primo turno in complessivi 43.971 voti (Mod.N.41CS). Essendo incontestato tra le parti che il gruppo di liste collegato al (differente) candidato sindaco n.2 sig. **** (non eletto) ha riportato il totale di 19.896 voti validi, risulta allora evidente come detto gruppo di liste non abbia superano il 50 per cento (pari a 21.986) del totale dei n.43.971 voti validi sopra riportati. Il ché postula, in accoglimento in parte qua del ricorso in esame, la necessità di riconoscere al gruppo di liste collegate al candidato sindaco eletto sig. **** il relativo premio di maggioranza previsto dal comma 6 art.4 L.R.35/1997.

Considerato che, in applicazione dei commi.3bis, 4 e 5 dello stesso art.4 L.r.35/95, detto gruppo di liste ha già conseguito n.11 seggi dei 30 di cui si compone il Consiglio Comunale di ****, al medesimo gruppo vanno quindi assegnati ulteriori n.7 seggi (al fine di raggiungere complessivamente i 18 seggi, pari al 60 per cento previsto dalla norma), da distribuire –in ragione della cifra elettorale conseguita da ciascuna lista- in tre seggi ulteriori da assegnare alla lista n.2 **** sulla base della graduatoria dei candidati contenuta nel §11 del verbale Mod.N.41CS; tre ulteriori seggi da assegnare alla lista n.8 “partito Democratico” sulla base della relativa graduatoria dei candidati contenuta nello stesso paragrafo §11 cit.; ed un seggio ulteriore da assegnare alla lista n.9 **** sempre in ragione della relativa graduatoria dei candidati cit..

9.2-L’attribuzione degli otto seggi costituenti il premio di maggioranza, comporta quale effetto una pari sottrazione di altrettanti otto seggi dai n.17 erroneamente attribuiti –per quanto precede- al gruppo di liste collegate “al candidato alla carica di Sindaco ammesso al ballottaggi e non risultato eletto”, cui invece spettano –ed in ragione della cifra elettorale riportata da ciascuna- complessivamente solo 10 seggi, con conseguente illegittimità del verbale impugnato nelle parte in cui proclama eletti alla carica di consigliere i controinteressati ****.

10.-Nel procedere, per quanto di ragione, alla proclamazione degli eletti in conseguenza della correzione del verbale in premessa, occorre riprendere le mosse dalle considerazioni già svolte in relazione alla posizione ricoperta dai candidati nell’ambito della relativa graduatoria in cui i singoli candidati, per ognuna delle liste concorrenti, sono riportati in funzione della c.d. cifra individuale.

10.-Ebbene, con particolare riferimento alla lista n.2 ****, anche in considerazione delle contestazioni sul punto già mosse da uno dei controinteressati di cui in narrativa, si evince la seguente graduatoria: n.1)… n.9) ****.

Ciò posto, si osserva che i primi quattro candidati sono risultai già eletti in base alla proclamazione già oggetto di gravame (cfr. pag.61 verbale Mod.N.41Sb). Secondo quanto prospettato dai ricorrenti, e non contestato in giudizio, i candidati ****, nelle more del giudizio ed a seguito comunque dell’insediamento del Sindaco **** eletto, sono stati a loro volta nominati Assessori e sono quindi entrati nella compagine della giunta municipale. Da tali premesse, i ricorrenti ****, nella doppia qualità in epigrafe spiegata, e considerato vieppiù il numero aggiuntivo dei tre seggi da assegnare alla lista n.2 **** per effetto del riconosciuto diritto al premio di maggioranza, deducono l’avvenuto scorrimento in loro favore della posizione in graduatoria quali primi dei non eletti.

10.1-La tesi è solo in parte condivisibile.

Invero, in materia di incompatibilità tra la carica di Consigliere comunale e componente della Giunta municipale, è da registrare una differentemente opzione normativa tra la normativa regionale rispetto alla omologa previsione nazionale, con indiscutibile favor riconosciuto dalla prima alle preminenti funzioni svolte in capo all’organo assembleare.

Diversamente da quanto stabilito in ambito nazionale dall’art.64 D.Lgs.267/2000, ai sensi del quale “qualora un consigliere comunale … assuma la carica di assessore nella rispettiva giunta, cessa dalla carica di consigliere all’atto della nomina ed al suo posto subentra il primo dei non eletti”, nel contesto della previsione normativa regionale che fa capo al co.4 L.R.7/1992 si prevede espressamente che “la carica di componente della giunta è incompatibile con quella di consigliere. Il consigliere comunale che sia stato nominato assessore ha facoltà di dichiarare, entro 10 giorni dalla nomina, per quale ufficio intende optare; se non rilascia tale dichiarazione, decade dalla carica di assessore. La dichiarazione di opzione formalizzata comporta la cessazione dalla carica non prescelta”.

Ne discente quindi che, mentre nessun problema di scorrimento si pone rispetto all’assunzione alla carica di assessore del già nominato consigliere ****, rispetto al quale è da presumere –in mancanza di contestazioni sul punto- sia subentrato il candidato **** (inserito al n.5 della graduatoria cit.), la norma in esame non consente analogo risultato nei confronti del candidato **** (n.6 della graduatoria cit.), assunto nelle more del giudizio alla carica di Assessore, senza ancora essere stato nominato quale consigliere comunale (per effetto dell’errata mancata attribuzione del premio di maggioranza) e senza poter quindi esercitare, nei termini cit., l’opzione per l’una o l’altra carica. Né dagli atti versati in giudizio dalle parti risulta alcuna ancorché preventiva e formale rinuncia del predetto **** alla carica di Consigliere comunale. Né la difesa dei ricorrenti, sollecitata sul punto dal Presidente alla presente pubblica udienza, ha saputo documentare in senso opposto. Dal ché ne deriva, in stretta applicazione dei criteri che sovraintendono al potere di correzione del risultato elettorale sulla base della documentazione in atti e della posizione in graduatoria dei candidati, nell’ambito della giurisdizione di merito esercitata in materia da questo Tribunale Amministrativo Regionale, che la domanda dei ricorrenti in ordine alla connessa proclamazione degli stessi allo scranno del consiglio Comunale del Comune di ****, pur nella coincidenza del dato numerico che la predetta correzione comporta, trova invece parziale accoglimento quanto alla esatta individuazione dei nominati alla carica di consigliere comunale del Comune di ****.

Segnatamente, limitatamente alla lista n.2 ****, in ragione della argomentazioni che precedono, i tre ulteriori seggi da attribuire vedono quali beneficiari rispettivamente il candidato n.6) ****; il candidato n.7) **** e il candidato n.8) ****, dovendosi quindi in parte qua rigettare la domanda formulata dal ricorrente **** (già inserito al n.9 della graduatoria cit.), salvi gli effetti dell’eventuale opzione esercitabile dallo stesso **** a seguito della odierna proclamazione alla carica di consigliere ed in ragione della (già intervenuta) nomina ad assessore, ai sensi del co.4 art.12 L.R.7/1992 cit.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso risulta fondato nei sensi e nei limiti di cui in narrativa, con annullamento –per quanto di ragione- del verbale di proclamazione degli eletti del 23/06/2010 (mod.N.41Sb) nella parti in narrativa meglio individuate. In conseguenza va quindi disposta la correzione del risultato elettorale nella parte in cui, erroneamente individuando il montante dei “voti validi”, l’Ufficio Centrale per il turno di ballottaggio non ha proceduto alla attribuzione alle liste collegate al candidato sindaco eletto, sig. ****, del premio di maggioranza –pari a n.18 seggi- per non essersi verificata la condizione derogatoria prevista dal co.6 art.4 L.R.35/1997 (id est: superamento da parte di altro gruppo di liste del 50 per cento dei voti validi espressi complessivamente nel primo turno): in linea di stretta conseguenza vanno quindi attribuiti al predetto gruppo di liste complessivamente ulteriori sette seggi, come sopra distribuiti in ragione della rispettiva cifra elettorale.

In accoglimento parziale dell’ulteriore domanda spiegata dai ricorrenti, va quindi disposta la proclamazione alla carica di consiglieri comunali dei candidati 1) **** , 2) ****, 3) ****, 4) ****, 5) ****, 6) **** e 7) ****.

Considerata la natura della controversia e la novità delle questioni dedotte in ragione della novella normativa di cui alla L.R.22/2008, ritiene il Collegio che sussistano eccezionali motivi per compensare tra le parti ogni spesa di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

a)-preliminarmente, dispone l’estromissione dal giudizio dell’Ufficio Elettorale Centrale, dell’Ufficio elettorale Centrale per il turno di ballottaggio e dell’************* alla Famiglia;

b)-nel merito lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, con conseguente annullamento, nei predetti termini, del primo provvedimento impugnato e per l’effetto:

—b1) dispone la correzione del risultato elettorale nei termini di cui in motivazione e in conseguenza proclama eletti alla carica di consigliere comunale del Comune di **** i sig.ri 1) ****, 2) ****, 3) ****, 4) ****, 5) ****, 6) **** e 7) ****;

c)-dispone che la Segreteria, ai sensi del co.8 art.130 cod. proc. Amm., trasmetta copia della presente sentenza al Sindaco del Comune di **** per gli ulteriori incombenti ivi previsti e per quelli di cui al comma 11 dello stesso articolo 130;

d)-dispone che comunicazione della presente sentenza sia mandata altresì, ai sensi del co.8 art.130 cod. proc. amm., al Prefetto della Provincia di ****.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Nicolo’ Monteleone, Presidente

***************, Consigliere

***************, Primo Referendario, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 27/10/2010

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Sirna Antonio ~ Sirna Marco

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