L’integrazione della documentazione prodotta è possibile solo nelle ipotesi in cui, seppur in modo insufficiente, la ditta partecipante abbia fornito un principio di prova in ordine al requisito che deve dimostrare di possedere, mentre non è consentita ov

Lazzini Sonia 14/06/07
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In tema di mancata dimostrazione dei requisiti di ordine speciale e relativa escussione della cauzione provvisoria, merita di segnalare il pensiero espresso dal Tar Sicilia, Palermo con la sentenza numero 1337 del 10 maggio 2007:
 
< Il bando della gara in questione prevedeva che le ditte partecipanti dovessero possedere alcuni specifici indefettibili requisiti, relativi al costo del personale nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando che, in sede di gara, avrebbero dovuto essere autodichiarati.
 
Il 10% delle ditte partecipanti, estratte a sorte, avrebbero poi dovuto comprovare il possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa, tra i quali alcune specifiche condizioni relative al personale.
 
La ditta ricorrente, estratta tra quelle che avrebbero dovuto comprovare il possesso dei requisiti richiesti, ha depositato una documentazione inidonea a comprovare lo specifico requisito relativo al personale richiesto dal bando di gara, ed è stata conseguentemente esclusa.
 
Sulla base di tali presupposti, sostanzialmente incontestati, la ricorrente si duole del fatto che l’amministrazione, piuttosto che escluderla, avrebbe dovuto chiedere un’integrazione degli atti depositati, al fine di consentirle di completare la documentazione mancante.
 
Tale tesi non può essere condivisa in quanto:
 
< Nel caso in esame risulta che parte ricorrente non ha tempestivamente fornito neanche un principio di prova in ordine al possesso dei requisiti richiesti con riferimento al personale, e conseguentemente risulta legittimo il provvedimento dell’amministrazione che ne ha disposto l’esclusione, senza richiedere alcuna integrazione documentale>
 
a cura di *************
 
 
 
REPUBBLICA ITALIANA N.1337/07 Reg. Sent.        
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione Terza, ha pronunciato la seguente
 N.2978    Reg. Gen.
ANNO    2001
 
 
 
 
SENTENZA
 
sul ricorso R.G. n.2978/2001   proposto dalla ditta “**************”, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente dom.to in Palermo, p.le del Fante 49, presso lo studio dell’avv.to *****************, che lo rappresenta e difende per mandato a margine del ricorso;
 
contro
 
il Comune di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore, elett.te dom.to in Palermo, Via Maqueda 182, presso l’avvocatura comunale, rappresentato e difeso dall’avv. ***************, per mandato in calce alla copia notificata del ricorso;
 
e nei confronti
 
della ditta “** *************”, in persona dell’amministratore unico ****** **, elett.te dom.to in Palermo, Via Giusti 45, presso lo studio dell’avv.to **************************, che lo rappresenta e difende, unitamente all’*******************ò, per mandato a margine del controricorso;
 
per l’annullamento
 
– del verbale di aggiudicazione del 17 maggio 2001 della gara di appalto relativa all’ “************* per l’adeguamento progettuale ai sensi della L. 10/93 della scuola elementare ********** in piazza V.E. Orlando a Palermo” con il quale è risultata aggiudicataria l’impresa “**”;
 
– del verbale di aggiudicazione del 25 settembre 2000 della medesima gara di appalto;
 
– delle note del Comune di Palermo – Ufficio Contratti – prot. N. 194 del 31 gennaio 2001 e n. 471 del 5 marzo 2001.
 
Visto il ricorso con i relativi allegati;
 
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’avv.to S. Palesano e quello degli avv.ti S. Pensabene ****** e V. Aliquò;
 
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
 
Designato relatore alla pubblica udienza del 4 maggio 2007 il Primo Referendario avv.to **************;
 
Udito l’avv.to ******************, in sostituzione dell’avv. *****************, per il ricorrente, l’avv. S. Palesano, per l’Amm.ne intimata e l’avv. ******************* per il controinteressato;
 
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
 
FATTO
 
Con ricorso notificato il 16.7.2001, e depositato il successivo 20.7, la ditta ricorrente ha impugnato: il verbale di aggiudicazione del 17 maggio 2001 della gara di appalto relativa all’ “************* per l’adeguamento progettuale ai sensi della L. 10/93 della scuola elementare ********** in piazza V.E. Orlando a Palermo” con il quale è risultata aggiudicataria l’impresa “**”; il verbale di aggiudicazione del 25 settembre 2000 della medesima gara di appalto; le note del Comune di Palermo – Ufficio Contratti – prot. N. 194 del 31 gennaio 2001 e n. 471 del 5 marzo 2001.
 
In tale gravame vengono articolate le censure di: Eccesso di potere per carenza dei presupposti e manifesta illogicità – Irragionevolezza – Difetto di istruttoria – Violazione del principio di proporzionalità.
 
Sostiene parte ricorrente di essere stata esclusa dalla gara per cui è causa in assenza delle condizioni per poter disporre tale drastica misura.
 
Si è costituita l’amministrazione intimata, che con memoria ha replicato alle argomentazioni contenute nel ricorso e chiesto il suo rigetto.
 
Si è altresì costituito il controinteressato, che con memoria ha anch’esso replicato alle argomentazioni contenute nel ricorso e chiesto che venga dichiarato inammissibile o, comunque, infondato.
 
Alla pubblica udienza di discussione i procuratori delle parti hanno insistito nelle rispettive tesi difensive ed il ricorso è stato posto in decisione.
 
DIRITTO
 
Si può prescindere dalle eccezioni pregiudiziali sollevate dalla difesa del controinteressato, stante l’infondatezza nel merito del gravame.
 
Il bando della gara in questione prevedeva che le ditte partecipanti dovessero possedere alcuni specifici indefettibili requisiti, relativi al costo del personale nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando che, in sede di gara, avrebbero dovuto essere autodichiarati.
 
Il 10% delle ditte partecipanti, estratte a sorte, avrebbero poi dovuto comprovare il possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa, tra i quali alcune specifiche condizioni relative al personale.
 
La ditta ricorrente, estratta tra quelle che avrebbero dovuto comprovare il possesso dei requisiti richiesti, ha depositato una documentazione inidonea a comprovare lo specifico requisito relativo al personale richiesto dal bando di gara, ed è stata conseguentemente esclusa.
 
Sulla base di tali presupposti, sostanzialmente incontestati, la ricorrente si duole del fatto che l’amministrazione, piuttosto che escluderla, avrebbe dovuto chiedere un’integrazione degli atti depositati, al fine di consentirle di completare la documentazione mancante.
 
Tale tesi non può essere condivisa.
 
Il bando prevede espressamente che la mancata dimostrazione del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara, da parte delle ditte estratte a tal fine, comporta la loro esclusione dalla gara e la giurisprudenza è consolidata nel senso di ritenere che l’integrazione della documentazione prodotta è possibile solo nelle ipotesi in cui, seppur in modo insufficiente, la ditta partecipante abbia fornito un principio di prova in ordine al requisito che deve dimostrare di possedere, mentre non è consentita ove tale integrazione condurrebbe al deposito tardivo di un documento mancante.
 
Nel caso in esame risulta che parte ricorrente non ha tempestivamente fornito neanche un principio di prova in ordine al possesso dei requisiti richiesti con riferimento al personale, e conseguentemente risulta legittimo il provvedimento dell’amministrazione che ne ha disposto l’esclusione, senza richiedere alcuna integrazione documentale.
 
In conseguenza di tale esclusione è stata anche disposta l’incameramento della cauzione; incameramento che risulta legittimo in quanto conforme alle espresse previsioni del bando, peraltro non impugnato.
 
Il ricorso deve pertanto essere respinto.
 
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
 
P. Q. M.
 
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione terza, respinge il ricorso in epigrafe.
 
Dispone la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
 
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
 
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del 4 maggio 2007, con l’intervento dei Sigg.ri Magistrati:
 
**************   – Presidente
 
****************    – Consigliere
 
**************    – Primo Referendario-estensore
 
 
___________________________Presidente
 
 
___________________________Estensore
 
 
___________________________Segretario
 
 
Depositata in Segreteria il_10 maggio 2007______
 
                              Il Direttore della Sezione
 

Lazzini Sonia

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