L’inquadramento nel pubblico impiego (TAR N. 07793/2011)

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La posizione giuridica del pubblico dipendente il quale aspiri ad ottenere un migliore inquadramento (e quindi la modifica del proprio status giuridico come definito da un provvedimento ormai inoppugnabile) ha consistenza di interesse legittimo e non può, quindi, essere fatta valere mediante un’azione di accertamento.

È, infatti, inammissibile l’azione rivolta all’accertamento del diritto all’inquadramento del pubblico dipendente in una qualifica superiore, essendo tali azioni proponibili in sede di giurisdizione esclusiva solo quando viene fatta valere una posizione di diritto soggettivo, mentre la materia dell’inquadramento nel pubblico impiego si connota per la presenza di atti autoritativi, con la conseguenza che ogni pretesa al riguardo (in quanto radicata su posizioni di interesse legittimo) può essere azionata soltanto mediante la tempestiva impugnazione dei provvedimenti che si assumono illegittimamente incidenti su tali posizioni.

In particolare, gli atti di inquadramento dei pubblici dipendenti hanno carattere autoritativo sia quando implicano un apprezzamento delle mansioni svolte dall’interessato, sia quando si risolvono nel semplice confronto formale tra la precedente posizione e quella di nuova attribuzione. Pertanto, occorrendo in ogni caso l’eliminazione del provvedimento di inquadramento che si assume illegittimo, è inammissibile il ricorso proposto per l’accertamento del diritto ad una qualifica diversa da quella che sia stata attribuita con provvedimento divenuto nel frattempo inoppugnabile.

Sentenza collegata

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Cassano Giuseppe

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