L’illegittimo licenziamento per discriminazione sessuale del lavoratore

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La Corte d’Appello di Catanzaro, sezione Lavoro, ha pubblicato le motivazioni della sentenza n. 676 del 6/5/2014, con cui ha accertato la disciminatorietà per motivi sessuali di un licenziamento di una lavoratrice presso una clinica privata accreditata catanzarese.

La clinica/datrice di lavoro della lavoratrice, aveva indetto a fine del 2011 una procedura di licenziamento collettivo per quindici lavoratori appartenenti a categorie professionali diverse,  (cuochi, infermieri, ausiliari socio sanitari), stilando una classifica dei lavoratori secondo alcuni criteri legali relativi ad esigenze tecniche, produttive e organizzative.

A ciascun lavoratore è stato assegnato un punteggio in relazione al titolo di studio, all’anzianità di servizio, e altri criteri legati alle esigenze tecniche , produttive ed organizzative aziendali.

La lavoratrice, alla luce della graduatoria realizzata, non aveva riportato il punteggio sufficientemente alto ed è stata licenziata.

La lavoratrice ha, quindi, impugnato il licenziamento depositando ricorso presso il Tribunale del Lavoro di Catanzaro al fine di fare accertare la natura discriminatoria  del criterio legale delle esigenze tecniche, produttive e organizzative, in quanto applicato in modo pre-costruito al sol fine di licenziare la lavoratrice , oltre che l’erroneità del punteggio attribuito alla stessa senza tener conto dei titoli di studio e dell’anzianità.

In primo grado, il Tribunale ha accertato l’illegittimità del licenziamento sotto il diverso profilo della insufficiente specificazione delle ragioni per le quali sarebbe stato necessario mantenere in servizio solo infermieri uomini, assenza di specificazione che avrebbe determinato una totale discrezionalità del datore di lavoro nella scelta dei lavoratori da licenziare ed ha condannato il datore di lavoro alla reintegra della lavoratrice , oltre che al versamento delle retribuzioni dovute.

La clinica privata accreditata ha impugnato tale decisione presentando appello argomentando che le scelte tecniche , organizzative e produttive utilizzate per la scelta dei lavoratori da porre in mobilità erano state adeguatamente specificate , contrariamente a quanto ritenuto in primo grado, e che il sindacato del giudice sul merito delle scelte produttive e organizzative dell’imprenditore si pone in violazione con l’art. 41 della Costituzione che tutela il diritto alla libertà dell’iniziativa economica privata.

La lavoratrice si costituiva dinanzi la Corte d’Appello, per tramite del proprio difensore Avv. Francesco Pitaro presentando domanda riconvenzionale al fine di ottenere l’accertamento della natura discriminatoria del licenziamento .

La Corte d’Appello di Catanzaro, sez. Lavoro, ha rigettato l’appello incidentale per il principio devolutivo secondo cui tutte le censure di legittimità dedotte con il ricorso di primo grado , anche quelle non espressamente dedotte nel ricorso di primo grado,  sono esaminate dalla Corte proprio in quanto poste a base della pronuncia.

Nel merito, la Corte ha ritenuto che “l’applicazione del criterio legale delle esigenze tecnico-organizzativo e produttivo fatta dalla clinica privata è stata certamente discriminatoria per ragioni attinenti al sesso”.

Da ciò, pertanto, continua la Corte, discende la nullità del licenziamento , ex art. 15 l. 300/1970, secondo cui “ E’ nullo qualsiasi patto od atto diretto a: a) subordinare l’occupazione di un lavoratore alla condizione che aderisca o non aderisca ad una associazione sindacale ovvero cessi di farne parte; b) licenziare un lavoratore, discriminarlo nella assegnazione di qualifiche o mansioni, nei trasferimenti, nei provvedimenti disciplinari, o recargli altrimenti pregiudizio a causa della sua affiliazione o attività sindacale ovvero della sua partecipazione ad uno sciopero. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano altresì ai patti o atti diretti a fini di discriminazione politica o religiosa.”

La Corte ha riconosciuto infondate le argomentazioni dedotte da parte appellante in quanto i criteri legali legati ad esigenze tecniche e organizzative della clinica privata si configuravano privi di qualsiasi specificità e, dunque , discriminatori sessualmente, e,  inoltre, il punteggio attribuito alla lavoratrice era stato completamente ridefinito al ribasso in modo parziale. 

Giancarlo Pitaro

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