L’esecuzione forzata della condanna provvisionale pronunciata dal giudice penale

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Con la sentenza n. 6022 del 9 marzo 2017, la Corte di Cassazione ha chiarito se, in materia di condanna provvisionale pronunciata dal giudice penale, valga quale titolo esecutivo il solo dispositivo della decisione pubblicato ai sensi dell’art. 545 c.p.p., ovvero occorra notificare al debitore l’intero provvedimento, comprensivo della motivazione.

Come noto, il giudice penale può condannare al pagamento di una provvisionale in accoglimento di una domanda civile di contenuto risarcitorio o restitutorio spiegata in sede penale.

Stante la separatezza dei due sistemi processuali (civile e penale), la Suprema Corte ha tuttavia rilevato che il regime di formazione e di validità del titolo esecutivo vanno ricercati nell’ordinamento processuale penale (escludendo dunque il richiamo dei ricorrenti all’esclusione della possibilità di procedere ad esecuzione forzata sulla base del solo dispositivo in virtù di quanto disposto dall’art. 431 c.p.c., comma 2).

In particolare, l’art. 544 c.p.p., prevede che, conclusa la deliberazione, il presidente redige e sottoscrive il dispositivo.

Subito dopo è redatta una concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la sentenza è fondata.

Qualora non sia possibile procedere alla redazione immediata dei motivi in camera di consiglio, vi si provvede non oltre il quindicesimo giorno da quello della pronuncia (termine elevabile, in caso di particolare complessità, fino a novanta giorni).

L’art. 545 c.p.p., in tema di pubblicazione della sentenza, prevede testualmente che “la sentenza è pubblicata in udienza dal presidente o da un giudice del collegio mediante la lettura del dispositivo. La lettura della motivazione redatta a norma dell’art. 544, comma 1, segue quella del dispositivo e può essere sostituita con un’esposizione riassuntiva”.

La lettura del dispositivo in udienza equivale dunque a notificazione della sentenza per le parti che sono o devono considerarsi presenti all’udienza.

Appare dunque chiaro l’autonomo rilievo che assume, nel processo penale, la lettura del dispositivo in udienza, alla quale viene data efficacia equipollente alla pubblicazione della sentenza e alla sua notificazione.

La motivazione, viceversa, va letta o riassunta in udienza solamente se è redatta contestualmente, in camera di consiglio; altrimenti la stessa sarà semplicemente depositata in cancelleria.

Quanto alle statuizioni civili, l’art. 539 c.p.p. prevede che, se le prove acquisite non consentono la liquidazione del danno, il giudice penale pronuncia condanna generica e rimette le parti davanti al giudice civile.

In tal caso, su richiesta della parte civile, il giudice penale condanna l’imputato e il responsabile civile al pagamento di una provvisionale nei limiti del danno per cui si ritiene già raggiunta la prova.

Sul punto, l’art. 540 c.p.p., aggiunge che “la condanna alle restituzioni e al risarcimento del danno è dichiarata provvisoriamente esecutiva, a richiesta della parte civile, quando ricorrono giustificati motivi. La condanna al pagamento della provvisionale è immediatamente esecutiva”.

 

Alla luce di tale excursus normativo, la Corte di legittimità ha dunque rilevato che la condanna al pagamento della provvisionale è sempre immediatamente esecutiva, risultando tale esecutività connaturata alla funzione di tale statuizione.

La condanna definitiva alla restituzione o al risarcimento del danno è, invece, provvisoriamente esecutiva solo se dichiarata tale, su richiesta di parte civile, ricorrendone giustificati motivi.

Dal combinato disposto delle previsioni in tema di statuizione civili e di pubblicazione della sentenza, la Corte è pertanto giunta alla conclusione che la condanna al pagamento di una somma determinata a titolo provvisionale, ex lege immediatamente esecutiva, viene pubblicata mediante la sola lettura del dispositivo, peraltro sostitutiva anche della notificazione nei confronti della parte presente in udienza o che deve considerarsi tale.

Di conseguenza, si potrà procedere all’esecuzione forzata senza attendere il deposito delle motivazioni.

Sulla scorta di tali considerazioni, la Suprema Corte ha pertanto affermato il seguente principio di diritto:

“per l’esecuzione forzata della condanna provvisionale pronunziata dal giudice penale è sufficiente la notificazione del solo dispositivo – della quale tiene il posto anche la lettura in udienza, se la parte è presente o deve considerarsi tale – non occorrendo invece attendere il deposito delle motivazioni, né tantomeno procedere alla notificazione del provvedimento comprensivo delle ragioni della decisione”.

 

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Sentenza collegata

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Gabriele Voltaggio

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