L’emissione di un assegno emesso prima della chiusura del conto corrente e poi successivamente presentato per errore non può essere oggetto di sanzione come emissione senza autorizzazione del trattario. (A cura di Samuele Meloni).

sentenza 27/04/06
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Massima:
La prefettura non può irrogare la sanzione prevista dall’art 1 della legge 386/90 quando si dimostri che l’emissione dell’assegno sia avvenuta prima della chiusura del rapporto del conto corrente, dimostrando quindi che manca l’intenzionalità dell’azione tesa a voler commettere l’illecito.
Nel caso in esame veniva emesso in una certa data un assegno bancario con data posticipata, per vicissitudini contrattuali con la banca, il rapporto veniva cessare prima che si giungesse alla data dell’assegno stesso, nono state che veniva avvertito il portatore dell’assegno di non procedere alla presentazione, questi per sbaglio lo presentava e accortosi dello sbaglio provvedeva immediatamente al richiamo del titolo, anche se le procedure poste in essere dalla banca facevano partire le rispettive segnalazioni. Interveniva quindi le contestazioni da parte della Prefettura competente, nonostante per ricorso amministrativo gerarchico e con documentazione attestante l’errore materiale e la copertura dell’assegno e quindi non sussisteva alcun danno o scopo di dolo, la Prefettura egualmente riteneva di dover provvedere a irrogare la sanzione rigettando quindi gli scritti difensivi.
L’impugnazione dell’ordinanza avanti al Giudice di Pace competente, muovendo dagli stessi argomenti proposti nel ricorso amministrativo gerarchico, ha ritenuto di dover annullare l’ordinanza impugnata poiché dimostrando,per mezzo di escussioni testimoniali, che l’emissione dell’assegno è avvenuta quando il rapporto di conto corrente era in essere e che la presentazione è avvenuta per disguido non può comportare l’applicazione della sanzione cui all’art 1 della legge 386/90 in quanto per il succedersi dei fatti determina l’inapplicabilità della sanzione
 
 
Sentenza:
 
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MASSA MARITTIMA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di *********************** ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta la n. 353 dell’anno 2004 del registro generale degli affari contenziosi promossa da:
***** ***** residente in *******(**) Via ******** n° **** rappresentato e difeso dal Rag. Meloni Samuele giusta procura a margine del ricorso;                                                                                           –Ricorrente—
CONTRO
Prefettura di Grosseto in persona del proprio legale rappresentante pro-tempore –Contumace-
                                                                                                                                                     — Resistente
Oggetto: Opposizione ex art 22 della Legge 689/81
Conclusione delle parti: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 22 L. n. 689/81, depositato il 22.12.2004, ******** ha proposto opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione n° 5528 Area IV Dep. del 27.10.204 della Prefettura di Grosseto, con la quale gli è stato ingiunto di pagare € 1043,22 per la violazione dell’art. 1/1° della Legge 386/90 per aver emesso in data 2.9.2004, senza autorizzazione l’assegno n° 3250073-08 tratto sul C/c n. *******-* presso la Banca di **************  – filiale di ********
Il ricorrente ha dedotto l’illegittimità del provvedimento opposto perchè inesistenti le violazioni contestate.
Si da atto che all’udienza dell’11.4.2005, presente il ricorrente non si è costituita la Prefettura di Grosseto che neppure ha trasmesso la documentazione richiesta.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali e prova per testi e all’udienza del 7.11.2005 è stata decisa mediante la lettura del dispositivo.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Nel caso in esame la Prefettura di Grosseto, con l’ordinanza ingiunzione di cui sopra emessa nei confronti del ricorrente, imponeva il pagamento della somma di € 1043,224, avendo quest’ultimo violato la legge 386/90 emettendo in data 2.9.2004, senza autorizzazione l’assegno n° 3250073-08 di € 5.425,53 tratto sul c/c n° ****** presso la Banca di ********* di *******. Sostiene il ricorrente che l’assegno de quo, emesso in data 2.9.2004, per accordi intercorsi fra la ************** non doveva essere messo all’incasso in quanto consegnato a titolo di garanzia del debito che la ditta ******* aveva nei confronti della stessa ********(a titolo di garanzia della fornitura di merci).
Per un disguido l’assegno è stato messo all’incasso e a causa dell’intercorsa chiusura del conto corrente del ricorrente è stato protestato per mancanza di autorizzazione prima che fosse richiamato dalla società *********. Tanto premesso devesi ammettere che le prodotte ragioni e circostanze evidenziate sul ricorso, per quanto risulta dalla documentazione allegata,hanno trovato pieno riscontro. Orbene non può rilevarsi come la Prefettura convenuta, sulla quale incombe l’onere della prova dei fatti costitutivi della pretesa ragionatoria, non si sia costituita nel presente giudizio, ne abbia provveduto al deposito documentazione richiesta.
Di ciò discende l’indeterminatezza della violazione contestata o meglio la mancanza di prove in ordine ai fatti costitutivi della sanzione e, per l’effetto, non riscontrandovi prova sufficiente della responsabilità dell’opponente, il ricorso va accolto ai sensi dell’art 23 della legge 389/81. Sussistono i motivi per compensare le spese di lite fra le parti(Manca la giustificazione delle spese sostenute per la difesa del presente giudizio).
P.Q.M.
Il Giudice di Pace;
Visti gli atti e tenuto conto della trattazione eseguita cosi decide: Accoglie il ricorso posto da ********** e per l’effetto annulla la ordinanza-ingiunzione n° 5228 Area IV Dep del 27.10.2004 della Prefettura di Grosseto.
Compensa le spese di lite fra le parti.
Massa Marittima, li 7.11.2005
                                                                                                                Il Giudice di Pace
                                                                                                            -Dr. ************** –
 

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