L’eccesso di potere giurisdizionale del Giudice Amministrativo

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Le Sezioni Unite della Cassazione chiariscono quando le pronunce del Giudice Amministrativo possono essere censurate per eccesso di potere.

 

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23395 del 17 novembre 2016, hanno respinto il ricorso presentato da alcune aziende vinicole che lamentavano il fatto che il Consiglio di Stato, con sentenza n. 4883/2013, avrebbe – a loro dire – superato i limiti della giurisdizione di legittimità, estendendo la propria giurisdizione al merito della vicenda, così facendo sostituendosi alle valutazioni proprie dell’amministrazione, ed effettuando una comparazione tra l’interesse commerciale di un singolo soggetto e l’interesse pubblico alla corretta denominazione dei prodotti.

 

La Suprema Corte, ribadendo un principio già affermato dalla stessa, (Cass., sez. un., 9 novembre 2011, n. 23302; 15 marzo 1999, n. 137) ha chiarito che le decisioni del giudice amministrativo sono viziate per eccesso di potere giurisdizionale e, quindi, sindacabili per motivi inerenti alla giurisdizione, laddove detto giudice, eccedendo i limiti del riscontro di legittimità del provvedimento impugnato e sconfinando nella sfera del merito (riservato alla P.A.), compia una diretta e concreta valutazione della opportunità e convenienza dell’atto, ovvero quando la decisione finale, pur nel rispetto della formula dell’annullamento, esprima la volontà dell’organo giudicante di sostituirsi a quella dell’Amministrazione, così esercitando una giurisdizione di merito in situazioni che avrebbero potuto dare ingresso soltanto a una giurisdizione di legittimità (dunque, all’esercizio di poteri cognitivi e non anche esecutivi) o esclusiva o che comunque ad essa non avrebbero potuto dare ingresso.

 

Tale sindacato è esercitabile dalla S.C. anche quando è posta in discussione la possibilità stessa, nella situazione data, di fare ricorso a quella speciale forma di giurisdizione di merito che è la giurisdizione di ottemperanza.

 

Alla stregua di tali argomentazioni, le Sezioni Unite hanno quindi dichiarato inammissibile il ricorso proposto da alcuni proprietari e conduttori di terreni in Barolo, nel Cuneese.

Sentenza collegata

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Dott. Ventura Marco

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