L’Autorità di Vigilanza Sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Fornitura ha inspiegabilmente tardato nell’iscrivere la segnalazione che l’Authority S.T.U. di Parma gli aveva inviato in data 16.5.07: tale ritardo non è compatibile con i principi di ef

Lazzini Sonia 28/01/10
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Un ritardo di tal genere non solo è incompatibile con qualunque principio di efficienza e buon andamento dell’amministrazione ma determina una sanzione protratta oltre i termini previsti che cozza con il principio di proporzionalità che impone che la durata delle sanzioni sia stabilita nei termini di legge e non deve essere artatamente aumentata in virtù di comportamenti negligenti dell’amministrazione.

Ricorso per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento della “Authority società di trasformazione urbana SPA” in data 10.05.2007 di esclusione dalla gara d’appalto per lavori di ristrutturazione del campo da baseball seniores presso il centro federale Quadrifoglio; di atti consequenziali quali comunicazioni all’Autorità di vigilanza, determinazioni dell’Amministratore unico 326 del 04.05.2006 e verbale di gara del 04.05.2007; di eventuali provvedimenti dell’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, che sulla base della segnalazione della predetta società di trasformazione urbana adotta ulteriori procedimenti; dell’incameramento della cauzione disposta dall’Authority parmigiana in relazione alla suddetta gara; nonchè con proposizione di motivi aggiunti delle raccomandate Authority Parma 10.05.2007 inviate all’Autorità di Vigilanza su determinazione dell’Amministratore unico della predetta Authority Parma 04.05.2007; nonchè con ulteriore proposizione di motivi aggiunti della nota 3435/08, in data 21.01.2008 dell’Autorità per la Vigilanza LL.PP., che comunica l’inserimento in casellario informatico della segnalazione proveniente dalla soc. Authority di Parma; della nota prot. 32159/07 in data 04.06.2007 dell’Autorità di *****************

Con due ulteriori ricorsi per motivi aggiunti impugnava la segnalazione dell’Authority S.T.U. di Parma all’ Autorità di ******************************** di Lavori, Servizi e Fornitura e l’iscrizione nel casellario informatico da parte dell’Autorità medesima della suddetta segnalazione che comportava l’impossibilità di partecipare a gare pubbliche per un ulteriore anno a partire dal 21.1.08.

Qual è il parere dell’adito giudice amministrativo?

Alla Camera di consiglio del 4.3.08 veniva respinta l’istanza cautelare; tale pronuncia era parzialmente riformata in appello dal Consiglio di Stato che con ordinanza del 13.5.08 accoglieva l’appello sotto il profilo della limitazione della sospensione della società ricorrente dalla partecipazione a gare pubbliche al periodo di dodici mesi a partire dal momento in cui l’Autorità di ******************************** di Lavori, Servizi e Fornitura aveva ricevuto la comunicazione dalla società che aveva organizzato la gara.

All’udienza odierna la società ricorrente rinunciava a tutte le domande nei confronti dell’Authority S.T.U. di Parma, residuando il suo interesse a veder confermato il contenuto dell’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato.

Sotto questo profilo il ricorso è fondato.

L’Authority S.T.U. di Parma quando aveva preso cognizione del fatto che la società ricorrente era stata iscritta nel casellario informatico per la sospensione per un anno dalla partecipazione alle gare per effetto di segnalazione del Comune di Cesena a decorrere dal novembre 2006, l’aveva esclusa dalla gara e aveva immediatamente segnalato l’infrazione all’Autorità di ******************************** di Lavori, Servizi e Fornitura.

L’Autorità di ******************************** di Lavori, Servizi e Fornitura ha inspiegabilmente tardato nell’iscrivere la segnalazione che l’Authority S.T.U. di Parma gli aveva inviato in data 16.5.07.

Tale ritardo non è compatibile con i principi di efficienza dell’azione amministrativa e di proporzionalità ormai consacrati nell’art. 1 L. 24190.

Il ricorso pertanto va accolto limitatamente a questo punto fissando l’inizio della sospensione iscritta nel casellario informatico gestito dall’Autorità di ******************************** di Lavori, Servizi e Fornitura al 16.5.07 con conclusione della stessa al 15.5.08 e per il resto non resta che prendere atto della rinuncia alle altre domande da parte del ricorrente che determina in parte qua l’estinzione del giudizio.

 

Riportiamo qui di seguito la sentenza numero 860 del 10 dicembre 2009, emessa dal Tar Emilia Romagna, Parma

 

N. 00860/2009 REG.SEN.

N. 00268/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

sezione staccata di Parma (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 268 del 2007, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
RICORRENTE Costruzioni Spa, rappresentato e difeso dall’avv. ******************, con domicilio eletto presso l’avv *****************. in Parma, via Repubblica,97;

contro

Autorità di ******************************** di Lavori, Servizi e Fornitura, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distr.le Bologna, domiciliata resso i suoi uffici in Bologna, via Guido Reni 4; Authority Soc per la Trasformazione Urbana Spa, rappresentata e difesa dagli avv. ***************, ***************, con domicilio eletto presso il loro studio in Parma, via Mistrali 4;

nei confronti di

CONTROINTERESSATA Costruzioni Srl;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

del provvedimento della “Authority società di trasformazione urbana SPA” in data 10.05.2007 di esclusione dalla gara d’appalto per lavori di ristrutturazione del campo da baseball seniores presso il centro federale Quadrifoglio; di atti consequenziali quali comunicazioni all’Autorità di vigilanza, determinazioni dell’Amministratore unico 326 del 04.05.2006 e verbale di gara del 04.05.2007; di eventuali provvedimenti dell’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, che sulla base della segnalazione della predetta società di trasformazione urbana adotta ulteriori procedimenti; dell’incameramento della cauzione disposta dall’Authority parmigiana in relazione alla suddetta gara; nonchè con proposizione di motivi aggiunti delle raccomandate Authority Parma 10.05.2007 inviate all’Autorità  di Vigilanza su determinazione dell’Amministratore unico della predetta Authority Parma 04.05.2007; nonchè con ulteriore proposizione di motivi aggiunti della nota 3435/08, in data 21.01.2008 dell’Autorità per la Vigilanza LL.PP., che comunica l’inserimento in casellario informatico della segnalazione proveniente dalla soc. Authority di Parma; della nota prot. 32159/07 in data 04.06.2007 dell’Autorità  di *****************

 

Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Autorità di ******************************** di Lavori, Servizi e Fornitura;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di ****************à per la Trasformazione Urbana Spa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 3 novembre 2009 il dott. ************ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

 

FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato in data 16.07.07 e depositato in data 31.07.07 la società ricorrente impugnava gli atti indicati in epigrafe ritenendo ingiusto il provvedimento con cui era stata esclusa dalla partecipazione ad una gara di appalto lavori per la ristrutturazione di un campo di baseball in Parma.

Con due ulteriori ricorsi per motivi aggiunti impugnava la segnalazione dell’Authority S.T.U. di Parma all’ Autorità di ******************************** di Lavori, Servizi e Fornitura e l’iscrizione nel casellario informatico da parte dell’Autorità medesima della suddetta segnalazione che comportava l’impossibilità di partecipare a gare pubbliche per un ulteriore anno a partire dal 21.1.08.

L’Authority S.T.U. di Parma eccepiva preliminarmente la tardività del ricorso per essere stato notificato oltre il sessantesimo giorno dalla comunicazione del provvedimento di esclusione.

L’eccezione non è fondata poiché il sessantesimo giorno utile per la notifica scadeva nella giornata di sabato 14.7.07 ed ai sensi dell’art. 155 c.p.c. come modificato nel 2005 il giorno di sabato non è considerato giorno utile per le notifiche che vengono posposte al primo giorno lavorativo utile.

Alla Camera di consiglio del 4.3.08 veniva respinta l’istanza cautelare; tale pronuncia era parzialmente riformata in appello dal Consiglio di Stato che con ordinanza del 13.5.08 accoglieva l’appello sotto il profilo della limitazione della sospensione della società ricorrente dalla partecipazione a gare pubbliche al periodo di dodici mesi a partire dal momento in cui l’Autorità di ******************************** di Lavori, Servizi e Fornitura aveva ricevuto la comunicazione dalla società che aveva organizzato la gara.

All’udienza odierna la società ricorrente rinunciava a tutte le domande nei confronti dell’Authority S.T.U. di Parma, residuando il suo interesse a veder confermato il contenuto dell’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato.

Sotto questo profilo il ricorso è fondato.

L’Authority S.T.U. di Parma quando aveva preso cognizione del fatto che la società ricorrente era stata iscritta nel casellario informatico per la sospensione per un anno dalla partecipazione alle gare per effetto di segnalazione del Comune di Cesena a decorrere dal novembre 2006, l’aveva esclusa dalla gara e aveva immediatamente segnalato l’infrazione all’Autorità di ******************************** di Lavori, Servizi e Fornitura.

L’Autorità di ******************************** di Lavori, Servizi e Fornitura ha inspiegabilmente tardato nell’iscrivere la segnalazione che l’Authority S.T.U. di Parma gli aveva inviato in data 16.5.07.

Tale ritardo non è compatibile con i principi di efficienza dell’azione amministrativa e di proporzionalità ormai consacrati nell’art. 1 L. 24190.

Un ritardo di tal genere non solo è incompatibile con qualunque principio di efficienza e buon andamento dell’amministrazione ma determina una sanzione protratta oltre i termini previsti che cozza con il principio di proporzionalità che impone che la durata delle sanzioni sia stabilita nei termini di legge e non deve essere artatamente aumentata in virtù di comportamenti negligenti dell’amministrazione.

Il ricorso pertanto va accolto limitatamente a questo punto fissando l’inizio della sospensione iscritta nel casellario informatico gestito dall’Autorità di ******************************** di Lavori, Servizi e Fornitura al 16.5.07 con conclusione della stessa al 15.5.08 e per il resto non resta che prendere atto della rinuncia alle altre domande da parte del ricorrente che determina in parte qua l’estinzione del giudizio.

In considerazione dell’esito del ricorso può essere dichiarata la compensazione delle spese tra tutte le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia-Romagna, Sezione Staccata di Parma, definitivamente pronunciando sul ricorso epigrafato, lo accoglie nei limiti di cui in ,motivazione e per il resto lo dichiara estinto per rinuncia.

Spese compensate tra tutte le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2009 con l’intervento dei Magistrati:

*************, Presidente

**********, Consigliere

Ugo De Carlo, Referendario, Estensore

 

L’ESTENSORE                     IL PRESIDENTE

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/12/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO

 

 

 

*************

Lazzini Sonia

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