L’asseverazione del consulente del lavoro*

Luca Novella 30/09/14
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L’asseverazione di conformità dei rapporti di lavoro (c.d. ASSE.CO.) è un nuovo strumento certificativo frutto dell’accordo raggiunto con protocollo d’Intesa sottoscritto in data 15 gennaio 2014 tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro.

L’ASSE.CO ha come scopo quello di asseverare ossia di certificare (nei confronti dello stesso Ministero del Lavoro e dei suoi funzionari ispettivi) la regolarità delle imprese relativamente al rispetto della normativa di legge in materia di lavoro, della contrattazione collettiva e della situazione contributiva nonché retributiva.

In data 29 maggio 2014 sono stati pubblicate le risposte ai quesiti in materia di ASSE.CO. da parte del Ministero del Lavoro che specificano e chiariscono alcuni aspetti di questo innovativo strumento.

La Ratio

Ministero e consulenti del lavoro attraverso questo strumento, come si legge nel citato Protocollo operano “in sinergia al fine dello sviluppo e diffusione di una nuova cultura di regolarità” predisponendo un sistema che dà garanzie e vantaggi alle imprese che rispettano la normativa in materia di lavoro e la contrattazione collettiva.

Il procedimento di asseverazione

L’asseverazione viene rilasciata dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, anche per il tramite della propria Fondazione Studi su istanza del datore di lavoro. Tale istanza può essere presentata anche attraverso il proprio consulente del lavoro. debitamente abilitato al rilascio della dichiarazione di cui infra attraverso appositi percorsi di formazione individuati dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti.

La richiesta si compone quindi di due elementi essenziali:

  1. una dichiarazione di responsabilità da parte del datore di lavoro effettuata ai sensi e per gli effetti di cui al DPR 445/2000 in ordine alla non commissione di illeciti, nell’anno precedente, relativamente alle materie indicate nell’allegato al già citato Protocollo d’Intesa (lavoro minorile, orario di lavoro, lavoro irregolare, salute e sicurezza sul lavoro);
  2. una dichiarazione di responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui al DPR 445/2000, da parte del consulente del lavoro, debitamente abilitato al rilascio della stessa, effettuata sulla base della documentazione aziendale in possesso, in ordine alla verifica circa sussistenza dei requisiti in capo all’azienda per il rilascio del DURC, al rispetto della contrattazione collettiva e, nel caso in cui il citato professionista sia stato a ciò espressamente delegato dal datore, alla effettiva corresponsione delle retribuzioni ai dipendenti (v. allegato tecnico al Protocollo D’Intesa).

 

L’asseverazione viene rilasciata telematicamente entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza e ha validità annuale. E’ onere del consulente procedere poi con cadenza quadrimestrale alla verifica della permanenza dei presupposti necessari al rilascio dell’asseverazione ma su questo punto torneremo più approfonditamente in seguito.

 

L’elenco dei datori di lavoro “asseverati”, liberamente consultabile, verrà pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nonché su quello del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro.

Gli effetti del rilascio dell’asseverazione

Il rilascio dell’ASSE.CO. produce indubbi vantaggi per il datore di lavoro “asseverato”. Il Protocollo, a tal riguardo, prevede infatti espressamente che l’attività di vigilanza si orienti, in via assolutamente prioritaria, nei confronti di imprese prive di asseverazione a meno che non vi sia: 1) una specifica richiesta di intervento presentata alla Direzione Territoriale del Lavoro; 2) un’indagine demandata da Autorità Giudiziaria od altra autorità amministrativa; 3) un’indagine a campione sulla veridicità delle dichiarazioni del datore e del consulente del lavoro oggetto di asseverazione.

La stessa potrà poi essere utilizzata nell’ambito di controlli sulla filiera degli appalti al fine della regolarità delle imprese (fermo restando, naturalmente, la normativa in tema di responsabilità solidale). Si prevede inoltre che l’ASSE.CO. possa essere utilizzato da ulteriori soggetti privati o pubblici al fine di attestare la regolarità dei comportamenti del datore di lavoro in materia di lavoro e legislazione sociale.

Responsabilità del datore e del consulente

In caso di false dichiarazioni rilasciate dal datore e/o dal consulente (dichiarazioni che, come detto, formano oggetto di asseverazione), i medesimi sono penalmente responsabili ai sensi dell’art. 73 DPR 445/2000.

Oltre alla responsabilità penale sopra descritta, la medesima condotta comporta, inoltre, una responsabilità disciplinare in capo al consulente del lavoro che potrà determinare la radiazione dall’albo nel caso di condanna definitiva per un reato punito con la reclusione non inferiore a due anni o non superiore a cinque. Nell’ipotesi sopra descritta, il solo inizio della procedura disciplinare ad opera del Consiglio Provinciale, determina in ogni caso, l’immediata sospensione in capo allo stesso della possibilità di procedere al rilascio di altre dichiarazioni di responsabilità oggetto di asseverazione fino alla conclusione della stessa procedura.

In analoga responsabilità disciplinare incorre il consulente il quale ometta, con cadenza almeno quadrimestrale, di verificare la permanenza dei presupposti per il rilascio della dichiarazione oggetto di asseverazione e pertanto ometta di comunicare al Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti, l’eventuale venir meno degli stessi. Anche in questo caso è previsto, fino alla conclusione del procedimento disciplinare, la sospensione dal rilascio di ulteriori dichiarazioni di responsabilità da parte del consulente del lavoro.

In conclusione

L’istituto dell’asseverazione, per poter diventare definitivamente operativo necessita ancora che il Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro individui quelli che sono i requisiti che debbono possedere i consulenti abilitati al rilascio della dichiarazione di conformità. A questo dovrà poi seguire la predisposizione di apposita banca dati di imprese asseverate e l’emanazione da parte del Ministero del Lavoro di istruzioni ministeriali atte ad orientare la programmazione dell’attività ispettiva e il comportamento degli ispettori in presenza di imprese asseverate.

Ad oggi, per quanto consta allo scrivente, nessuno di questi passi è stato ancora ancora intrapreso.

In ogni caso, per capire se l’istituto dell’asseverazione troverà un effettivo riscontro dovranno essere attentamente valutati in primis i costi di emissione e, cosa di non poca importanza, verificata l’effettiva convenienza per datori e consulenti nel ricorrere all’asseverazione, considerata il sistema sanzionatorio posto a presidio della veridicità delle dichiarazioni asseverate. Inoltre, solo se l’istituto troverà quella vasta diffusione tra i datori e consulenti del lavoro che le parti sottoscrittrici del Protocollo sembrano auspicare, la ratio dell’ASSE.Co. potrà dirsi pienamente rispettata, cosicchè le risorse ispettive del Ministero del Lavoro potranno essere prevalentemente orientate verso la verifica delle aziende non munite dell’asseverazione.

 

* Le seguenti considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero degli autori e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza

Luca Novella

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