L’art. 253, comma 1, del nuovo Codice dei contratti pubblici così dispone: “Fermo quanto stabilito ai commi 1-bis e 1-ter, le disposizioni di cui al presente codice si applicano alle procedure e ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara

Lazzini Sonia 28/06/07
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Il Tar Piemonte, Torino, con la sentenza numero 2550 del 4 giugno  2007 si occupa di una controversia avente per oggetto la presunta formazione del silenzio-assenso con valore provvedimentale in applicazione  all’art. 12 decreto legislativo 163/2006, ove si prevede tale meccanismo provvedimentale nel caso in cui l’approvazione del contratto non intervenga entro trenta giorni dalla sua stipulazione
 
Art. 12. Controlli sugli atti delle procedure di affidamento
(art. 3, co. 1, lett. g), e co. 2, legge n. 20/1994; art. 7, co. 15, legge n. 109/1994)
 
1. L’aggiudicazione provvisoria è soggetta ad approvazione dell’organo competente secondo l’ordinamento delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori, ovvero degli altri soggetti aggiudicatori, nel rispetto dei termini previsti dai singoli ordinamenti, decorrenti dal ricevimento dell’aggiudicazione provvisoria da parte dell’organo competente. In mancanza, il termine è pari a trenta giorni. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti, e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all’organo richiedente. Decorsi i termini previsti dai singoli ordinamenti o, in mancanza, quello di trenta giorni, l’aggiudicazione si intende approvata.
 
2. Il contratto stipulato è soggetto all’eventuale approvazione dell’organo competente secondo l’ordinamento delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori, ovvero degli altri soggetti aggiudicatori, nel rispetto dei termini previsti dai singoli ordinamenti, decorrenti dal ricevimento del contratto da parte dell’organo competente. In mancanza, il termine è pari a trenta giorni. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti, e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all’organo richiedente. Decorsi i termini previsti dai singoli ordinamenti o, in mancanza, quello di trenta giorni, il contratto si intende approvato.
 
3. L’approvazione del contratto di cui al comma 2 è sottoposta agli eventuali controlli previsti dagli ordinamenti delle amministrazioni aggiudicatrici, degli enti aggiudicatori, o degli altri soggetti aggiudicatori, nel rispetto dei termini previsti dai singoli ordinamenti, decorrenti dal ricevimento del contratto approvato da parte dell’organo di controllo. In mancanza, il termine è pari a trenta giorni. Il termine può essere interrotto, per non più di due volte, dalla richiesta di chiarimenti o documenti, e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all’organo richiedente. L’organo di controllo si pronuncia entro trenta giorni dal ricevimento dei chiarimenti. Decorsi i termini previsti dai singoli ordinamenti o, in mancanza, quello di trenta giorni, il contratto diventa efficace.
 
4. Restano ferme le norme vigenti che contemplano controlli sui contratti pubblici al fine di prevenzione di illeciti penali.
 
 
L’adito giudice non si trova d’accordo con una tale considerazioni in quanto:
 
< L’art. 253, comma 1, del nuovo Codice dei contratti pubblici così dispone: “Fermo quanto stabilito ai commi 1-bis e 1-ter, le disposizioni di cui al presente codice si applicano alle procedure e ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure e ai contratti in cui, alla data di entrata in vigore del presente codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte”, mentre nei commi successivi sono previsti speciali regimi transitori per specifiche disposizioni del Codice, tra le quali non compare, tuttavia, l’art. 12 in materia di approvazione dei contratti.
 
Nel caso di specie, pertanto, trova applicazione il regime transitorio “generale” di cui al primo comma dell’art. 253, che esclude l’applicazione dell’art. 12 ai fatti di causa in quanto la gara per l’affidamento in concessione della progettazione, costruzione e gestione del collegamento autostradale tra le città di Asti e di Cuneo era stata indetta con bando internazionale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 5 luglio 2003, n. 154, quindi in epoca ben precedente all’entrata in vigore del decreto legislativo 163/2006, che risale al primo luglio 2006.
 
Non assume rilievo, quindi, il principio tempus regit actum richiamato dalla società ricorrente, posto che la richiamata disposizione transitoria assoggetta a precise cadenze temporali l’applicabilità, tra le altre, della norma richiamata dalla società ricorrente, mentre la mancata indicazione della stessa nelle previsioni transitorie “speciali” contenute nei successivi commi dell’art. 253 non ha altro effetto che l’applicazione di tale regime transitorio generale previsto dal primo comma, nei termini già rilevati>
 
Ma vi è di più
In tema di applicazione dell’ art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dal decreto legge 14 marzo 2005 n. 35, convertito con modificazioni in legge 14 maggio 2005, n. 80, merita osservare che:
 
< Tale disciplina può essere così sintetizzata: – ogni procedimento amministrativo, sia esso d’ufficio o ad istanza di parte, deve concludersi con un provvedimento espresso entro il termine fissato da disposizioni di settore o, in mancanza, entro il termine generale di novanta giorni; – lo stesso può essere sospeso, per un’unica volta, solo per acquisire pareri o valutazioni previste da specifiche disposizioni normative, nonché informazioni e certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell’amministrazione; – in caso di mancata adozione del provvedimento nel suddetto termine, l’interessato può proporre ricorso – entro un anno dal compiuto inadempimento e senza più bisogno di previa diffida – ai sensi dell’articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, al fine di ottenere la condanna dell’amministrazione a provvedere>
 
a cura di *************
 
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte – 2^ Sezione – ha pronunciato la seguente
 Sent. n. 2550
Anno 2007
 
R.g. n. 411
 
Anno 2007
 
 
 
 
SENTENZA
 
sul ricorso n. 411/2007, proposto da DITTA ALFA S.p.A., in persona del suo Presidente e legale rappresentante in carica Dott. Ing. *******************, con sede in Roma, via XX Settembre, n. 98/E, rappresentata e difesa dagli avv.ti **************** e **************** ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi in Torino, via Grassi n. 9,
 
contro
 
il Ministero dell’Economia e delle Finanze, persona del Ministro pro tempore,
 
il Ministero delle Infrastrutture, in persona del Ministro pro tempore,
 
ed in contraddittorio con
 
l’******** S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,
 
rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, presso la quale sono domiciliati in corso Stati Uniti n. 45;
 
per l’accertamento
 
1. in via principale e preliminare, che il contratto di concessione 23.3.2006, sottoscritto da ANAS S.p.A. e da ASTI-CUNEO S.p.A. deve considerarsi approvato per decorso del termine di 30giorni ex comma 2 dell’art. 12 del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163, entrato in vigore l’1.7.2006, come comunicato ad ANAS dalla società ricorrente con lettera r.r.r. 22.12.2006, ricevuta il 27.12.2006;
 
2. in via subordinata, comunque, dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal Ministero dell’economia e delle Finanze e, occorrendo, dal Ministero delle Infrastrutture, anche sull’atto di diffida 29.1.2007, ricevuto il 5.2.2007, con il quale sono stati invitati, ad ogni effetto di legge, il sig. Ministro dell’economia e delle Finanze in carica e, per quanto necessario, il sig. Ministro delle Infrastrutture in carica, ad adottare, con il previsto decreto interministeriale, il provvedimento di approvazione del contratto di concessione 23.3.2006, sottoscritto da ANAS S.p.A. e da ASTI-CUNEO S.p.A., nel termine di 30 giorni dal ricevimento della diffida medesima, con riserva, in difetto, di ogni consentita azione in tutte le competenti sedi giudiziarie;
 
e per il conseguente ordine
 
(limitatamente alla richiesta di accertamento sub 2)
 
al Ministro dell’Economia e delle Finanze e, occorrendo, al Ministro delle Infrastrutture di emanare il provvedimento espresso richiesto con la suddetta diffida (e cioè l’approvazione del contratto di concessione sottoscritto da ANAS S.p.A. e dalla DITTA ALFA S.p.A. in data 23.3.2006).
 
Visto il ricorso con i relativi allegati.
 
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze, del Ministero delle Infrastrutture e dell’ANAS S.p.A.
 
Viste le memorie delle parti e tutti gli atti della causa.
 
Relatore alla Camera di consiglio del 27 aprile 2007 il Dott. **************** ed uditi l’avv. ***** per la parte ricorrente e l’avv. dello Stato *********** per le amministrazioni resistenti.
 
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
 
ESPOSIZIONE IN FATTO
 
In ricorso si espone quanto segue:
 
– all’esito di gara internazionale indetta con bando 5 luglio 2003, ANAS S.p.A. ha aggiudicato all’associazione temporanea d’imprese tra Salt S.p.A., *********************** ed Itinera S.p.A. – giusta disposizione del Presidente di ANAS S.p.A. 29 settembre 2005, n. 4991 – la concessione avente oggetto progettazione, costruzione e gestione del collegamento autostradale tra le città di Asti e di Cuneo, ai sensi dell’art. 19, comma 2, della legge 1994, n. 109;
 
– con atto notarile del primo marzo 2006, le società dianzi citate hanno costituito, ai sensi dell’art. 37 della legge 109/1994, la ******à di Progetto Autostrada Asti Cuneo S.p.A. (odierna ricorrente), che in data 23 marzo 2006 ha sottoscritto il relativo contratto di concessione con ANAS S.p.A., successivamente trasmesso al Ministero dell’Economia e delle Finanze ed al Ministero delle Infrastrutture per la necessaria approvazione;
 
– in seguito la società ricorrente non ha poi ricevuto alcuna comunicazione da parte dei Ministeri competenti all’approvazione del contratto, ma ha appreso, in virtù della risposta ad un’interrogazione parlamentare presentata al Ministero delle Infrastrutture in data 22 agosto 2006, che “…il decreto interministeriale di approvazione dell’atto convenzionale è stato firmato dal Ministro pro tempore delle Infrastrutture e dei Trasporti e trasmesso in data 7.4.2006 per la controfirma del Ministro per l’Economia e delle Finanze che, nello scorso mese di luglio, ha restituito detto decreto richiedendo alcuni approfondimenti di natura tecnico-finanziaria”;
 
– con nota 22 dicembre 2006, ricevuta in data 27 dicembre 2006, la società ricorrente ha comunicato ad ANAS S.p.A. che il contratto di concessione doveva considerarsi approvato per decorso del termine di cui all’art. 12 del decreto legislativo 23 marzo 2006, n. 163, ma con nota 4 gennaio 2007 ANAS S.p.A. ha risposto di non ritenere applicabile tale disposizione normativa alla gara de qua, relativa ad una bando di gara pubblicato prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo 163/2006;
 
– con ulteriori note – ricevute dalla società ricorrente rispettivamente in data 2 gennaio 2007, 18 gennaio 2007 e 13 febbraio 2007 – ANAS S.p.A. ha trasmesso nuove bozze del contratto di concessione, dal contenuto difforme rispetto alla convenzione già sottoscritta, con invito a presentare eventuali osservazioni, e tali note sono state impugnate dalla società ricorrente innanzi a questo Tribunale con separato gravame iscritto a RG. 294.2007, mentre sarebbe “in corso d’impugnazione” altra nota di ANAS S.p.A. in data 14 marzo 2007, recante una diversa bozza di convenzione;
 
– nel frattempo, con diffida del 29 gennaio 2007, notificata il 5 febbraio 2007, la società ricorrente ha invitato “il sig. Ministro dell’Economia e delle Finanze in carica e, per quanto occorrer possa, il Sig. Ministro delle Infrastrutture in carica, ad adottare, con il previsto decreto interministeriale, il provvedimento di approvazione del contratto di concessione 23.3.2006, sottoscritto da ANAS S.p.A. e da ASTI-CUNEO S.p.A. nel termine di 30 giorni dal ricevimento della presente con riserva, in difetto, di ogni consentita azione in tutte le competenti sedi giudiziarie”, senza ottenere risposta.
 
Con il ricorso in epigrafe, notificato in data 22.3 e in data 3.4.2007 la DITTA ALFA S.p.A. ha chiesto l’accertamento, in via principale, dell’avvenuta approvazione, per decorso del termine di 30 giorni di cui all’art. 12, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, del contratto di concessione stipulato con ANAS S.p.A. in data 23 marzo 2006 e, in via subordinata, dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, nonchè, occorrendo, del Ministero delle Infrastrutture, con il conseguente ordine di provvedere, deducendo le seguenti censure:
 
1. Domanda di accertamento in via principale e preliminare: il contratto di concessione 23.3.2006, sottoscritto da ANAS S.p.A. e dalla società ricorrente, deve considerarsi approvato per decorso del termine di 30 giorni ex comma 2 dell’art. 12 del decreto legislativo 23 marzo 2006, n. 163. Violazione del comma 2 dell’art. 12 e del comma 1 dell’art. 253 del **************.
 
L’art. 12 del decreto legislativo 163/2006, ove si prevede il meccanismo del silenzio assenso per l’ipotesi in cui l’approvazione del contratto non intervenga entro 30 giorni, sarebbe applicabile al caso di specie in virtù del principio tempus regit actum, posto che la nuova normativa è entrata in vigore il primo luglio 2006, quando ormai il contratto di concessione era stato stipulato e si verteva, quindi, in fase di approvazione, né a ciò osterebbe l’art. 253 dello stesso decreto legislativo 163/2006 – che limita l’efficacia delle nuove disposizioni ai contratti i cui bandi o avvisi siano stato pubblicati successivamente all’entrata in vigore del nuovo codice – in quanto tale disposizione non richiama espressamente il citato art. 12.
 
2. Domanda di accertamento in via subordinata: il contratto dei concessione 23.3.2006, sottoscritto da ANAS S.p.A. e dalla società ricorrente, è comunque sottoposto al termine di cui al comma 3 dell’art. 2 della legge 7.8.1990, n. 241 ed alle altre disposizioni dell’art. 2, come da atto di diffida 29.1.2007, ricevuto il 5.2.2007. Violazione dell’art. 2 della legge 7.8.1990, n. 241
 
L’approvazione del contratto di concessione stipulato il 23 marzo 2006 da parte dei Ministeri dell’Economia e delle Finanze e delle Infrastrutture sarebbe dovuta intervenire, in mancanza di specifiche disposizioni di settore, entro il termine generale di novanta giorni previsto dall’art. 2, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, per cui i citati Ministeri, non avendo ancora provveduto, sarebbero ora inadempienti all’obbligo di concludere il procedimento con provvedimento espresso.
 
3. Con riferimento alla domanda di accertamento, emissione, da parte del Tribunale adito, dell’ordine all’amministrazione di provvedere.
 
In base a tali premesse, si dovrebbe ordinare al Ministero dell’Economia e delle Finanze e, occorrendo, al Ministero delle Infrastrutture, di concludere il procedimento di approvazione con provvedimento espresso.
 
4. Richiamo, per mera completezza e per ogni cautela processuale, dei motivi (già prospettati nel ricorso pendente con il n. 295/2007 – rectius 294/2007 n.d.r.): inapplicabilità, nel caso all’esame, della nuova disciplina legislativa in materia di concessioni autostradali. Violazione del principio tempus regit actum, del principio di irretroattività della legge e del principio di certezza del diritto.
 
La società ricorrente riporta integralmente il contenuto delle censure già dedotte nell’ambito del ricorso RG. 294/2007.
 
In data 27 aprile 2007 si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero delle Infrastrutture ed ANAS S.p.A., chiedendo la reiezione del gravame.
 
All’odierna Camera di consiglio la causa è stata trattenuta in decisione.
 
MOTIVI DELLA DECISIONE
 
La società ricorrente ha proposto due distinte domande, di cui quella principale (cui si riferisce il primo motivo) ha ad oggetto l’accertamento dell’avvenuta formazione di un provvedimento tacito nelle forme del silenzio-assenso, mentre quella proposta in via subordinata (cui si riferiscono il secondo ed il terzo motivo) presuppone l’avvenuta formazione del silenzio-inadempimento, cui conseguirebbe l’obbligo per le amministrazioni resistenti di concludere il procedimento con un provvedimento espresso.
 
1. Con il primo motivo, nel sostenere l’avvenuta formazione del silenzio-assenso con valore provvedimentale, la società ricorrente assume l’applicabilità ai fatti di causa dell’art. 12 decreto legislativo 163/2006, ove si prevede tale meccanismo provvedimentale nel caso in cui l’approvazione del contratto non intervenga entro trenta giorni dalla sua stipulazione.
 
La censura è infondata.
 
L’art. 253, comma 1, del nuovo Codice dei contratti pubblici così dispone: “Fermo quanto stabilito ai commi 1-bis e 1-ter, le disposizioni di cui al presente codice si applicano alle procedure e ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure e ai contratti in cui, alla data di entrata in vigore del presente codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte”, mentre nei commi successivi sono previsti speciali regimi transitori per specifiche disposizioni del Codice, tra le quali non compare, tuttavia, l’art. 12 in materia di approvazione dei contratti.
 
Nel caso di specie, pertanto, trova applicazione il regime transitorio “generale” di cui al primo comma dell’art. 253, che esclude l’applicazione dell’art. 12 ai fatti di causa in quanto la gara per l’affidamento in concessione della progettazione, costruzione e gestione del collegamento autostradale tra le città di Asti e di Cuneo era stata indetta con bando internazionale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 5 luglio 2003, n. 154, quindi in epoca ben precedente all’entrata in vigore del decreto legislativo 163/2006, che risale al primo luglio 2006.
 
Non assume rilievo, quindi, il principio tempus regit actum richiamato dalla società ricorrente, posto che la richiamata disposizione transitoria assoggetta a precise cadenze temporali l’applicabilità, tra le altre, della norma richiamata dalla società ricorrente, mentre la mancata indicazione della stessa nelle previsioni transitorie “speciali” contenute nei successivi commi dell’art. 253 non ha altro effetto che l’applicazione di tale regime transitorio generale previsto dal primo comma, nei termini già rilevati.
 
Ciò comporta l’infondatezza della censura in esame e, con essa, il rigetto della domanda proposta in via principale.
 
2 e 3. Con il secondo ed il terzo motivo, che devono essere esaminati unitariamente in quanto strettamente connessi sul piano logico-giuridico, la società ricorrente assume che i resistenti Ministeri sarebbero comunque inadempienti all’obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro il termine generale di novanta giorni.
 
Le censure meritano accoglimento.
 
L’art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dal decreto legge 14 marzo 2005 n. 35, convertito con modificazioni in legge 14 maggio 2005, n. 80, così recita: “1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso. 2. Con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell’art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sono stabiliti i termini entro i quali i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono concludersi, ove non siano direttamente previsti per legge. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza. I termini sono modulati tenendo conto della loro sostenibilità, sotto il profilo dell’organizzazione amministrativa, e della natura degli interessi pubblici tutelati e decorrono dall’inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte. 3. Qualora non si provveda ai sensi del comma 2, il termine è di novanta giorni. 4. Nei casi in cui leggi o regolamenti prevedono per l’adozione di un provvedimento l’acquisizione di valutazioni tecniche di organi o enti appositi, i termini di cui ai commi 2 e 3 sono sospesi fino all’acquisizione delle valutazioni tecniche per un periodo massimo comunque non superiore a novanta giorni. I termini di cui ai commi 2 e 3 possono essere altresì sospesi, per una sola volta, per l’acquisizione di informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell’amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell’articolo 14, comma 2. 5. ***** i casi di silenzio assenso, decorsi i termini di cui ai commi 2 o 3, il ricorso avverso il silenzio dell’amministrazione, ai sensi dell’art. 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, può essere proposto anche senza necessità di diffida all’amministrazione inadempiente, fintanto che perdura l’inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini di cui ai predetti commi 2 o 3. Il giudice amministrativo può conoscere della fondatezza dell’istanza. È fatta salva la riproponibilità dell’istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti”.
 
Tale disciplina può essere così sintetizzata: – ogni procedimento amministrativo, sia esso d’ufficio o ad istanza di parte, deve concludersi con un provvedimento espresso entro il termine fissato da disposizioni di settore o, in mancanza, entro il termine generale di novanta giorni; – lo stesso può essere sospeso, per un’unica volta, solo per acquisire pareri o valutazioni previste da specifiche disposizioni normative, nonché informazioni e certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell’amministrazione; – in caso di mancata adozione del provvedimento nel suddetto termine, l’interessato può proporre ricorso – entro un anno dal compiuto inadempimento e senza più bisogno di previa diffida – ai sensi dell’articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, al fine di ottenere la condanna dell’amministrazione a provvedere.
 
Nel caso di specie sussistono tutte le condizioni a tal fine richieste.
 
Vi è, in primo luogo, la pendenza di un procedimento amministrativo, avente ad oggetto l’approvazione del contratto di concessione stipulato tra la società ricorrente ed ANAS S.p.A. in data 23 marzo 2006, che comporta obbligo di conclusione con provvedimento espresso.
 
Al riguardo l’art. 3, comma 5, del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143 prevede che “L’approvazione delle concessioni di costruzione ed esercizio di autostrade è riservata al Ministro dei Lavori Pubblici di concerto con il Ministro del Tesoro”, le cui competenze appartengono ora ai ministeri resistenti, sui quali grava, pertanto, il relativo dovere di provvedere.
 
Tale dovere non risulta essere stato adempiuto, posto che la società ricorrente non ha ricevuto comunicazione di alcun atto formale assunto dal Ministero delle Infrastrutture e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Al riguardo neppure assume rilievo la sottoscrizione del relativo decreto interministeriale da parte del Ministero delle Infrastrutture (cui si fa cenno nella nota di responso all’interrogazione a risposta scritta n. 4.00443, presentata da alcuni Senatori posto che tale sottoscrizione ha valenza puramente interna e non può ritenersi riconducibile alla nozione di “provvedimento espresso” cui fa riferimento l’art. 2 della legge 241/1990.
 
Sussiste, infine, l’ulteriore presupposto, costituito dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento amministrativo di approvazione del contratto di concessione.
 
Al riguardo il citato art. 3, comma 5, del decreto legislativo 143/1994 non fissa un termine di conclusione del suddetto procedimento per cui, in mancanza di altre previsioni di settore, trova applicazione il termine generale di novanta giorni previsto dall’art. 2, comma 3, della legge 241/1990, in precedenza citato, che decorre dalla ricezione del contratto da parte dei ministeri competenti alla sua approvazione.
 
Circa la data di tale ricezione non vi è indicazione precisa in atti, ma ben può farsi riferimento a quanto affermato in data 13 novembre 2006 dal Ministero delle Infrastrutture – a seguito dell’interrogazione parlamentare a risposta scritta in precedenza richiamata (vedi doc. 8 prodotto dalla società ricorrente) – ove si rileva che “…La convenzione ANAS – DITTA ALFA è stata quindi stipulata in data 23 marzo 2006 e trasmessa al Ministero delle Infrastrutture. Il decreto interministeriale di approvazione dell’atto convenzionale è stato firmato dal Ministro pro tempore delle Infrastrutture e Trasporti e trasmesso in data 7 aprile 2006 per la controfirma del Ministro dell’Economia e delle Finanze che, nello scorso mese di luglio, ha restituito detto decreto richiedendo alcuni approfondimenti di natura tecnico-finanziaria…”.
 
Il che dimostra che, quanto meno nel mese di luglio 2006, entrambi i ministeri resistenti avevano ricevuto il contratto sottoposto alla loro approvazione, per cui il dies a quo del termine di conclusione del procedimento può individuarsi in data non successiva al 31 luglio 2007.
 
Ne consegue che il suddetto termine di novanta giorni è ad oggi ampiamente scaduto.
 
Tale conclusione non muta ove si abbia riguardo alla notifica della diffida ad adempiere (peraltro non più necessaria in base a quanto previsto dall’art. 2, comma 5, della legge 241/1990, in precedenza richiamato) posto che la stessa è avvenuta in data 5 febbraio 2007 ed il successivo termine di trenta giorni è comunque decorso in data 5 marzo 2007.
 
Sussistono, quindi, tutti i presupposti per ritenere accertato il silenzio-inadempimento e, per l’effetto, per ordinare al Ministero delle Infrastrutture e del Ministero dell’Economia e delle Finanze di concludere il procedimento con un provvedimento espresso.
 
4. Le argomentazioni dedotte dalla società ricorrente sub 4, infine, non attengono al presente ricorso, risolvendosi nella trascrizione integrale delle censure dedotte in separato ricorso RG. 294/2007, senza indurne alcuna specifica conclusione in ordine all’oggetto della presente controversia.
 
Per quanto premesso il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto in parte, nei termini in precedenza descritti.
 
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.
 
P.Q.M.
 
Il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, Sezione II, accoglie in parte il ricorso in epigrafe e per l’effetto:
 
rigetta la domanda proposta in via principale dalla società ricorrente, volta all’accertamento dell’avvenuta formazione del silenzio-assenso;
accoglie la domanda proposta in via subordinata dalla società ricorrente, avente ad oggetto il silenzio-inadempimento, e di conseguenza, accertata l’illegittimità dello stesso, ordina al Ministero delle Infrastrutture ed al Ministero dell’Economia e delle Finanze di concludere il procedimento di approvazione del contratto di concessione con un provvedimento espresso.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
 
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
 
Così deciso in Torino, nella Camera di consiglio del 27 aprile 2007, con l’intervento dei sigg. magistrati:
 
*************************
 
*****************************, estensore
 
***************************
 
Il Presidente L’Estensore
 
Il Direttore Segreteria II Sezione Depositata in Segreteria a sensi di
 
      Legge il 4 giugno 2007
      Il Direttore Segreteria II Sezione
 

Lazzini Sonia

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