L’anatocismo bancario e la recente riforma del 2016

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1. GLI INTERESSI- 2. L’ANATOCISMO- 3. LA RIFORMA DEL 2016 E LA RELATIVA DELIBERA DEL CICR

 

1. GLI INTERESSI

L’interesse è quel particolare tipo di obbligazione pecuniaria accessoria che si aggiunge, percentualmente e periodicamente, a un’obbligazione pecuniaria principale, detta “capitale”.

La produzione di interessi è espressione del principio di naturale fecondità del danaro e opera a favore di chiunque abbia prestato una somma, perdendone per quel tempo la disponibilità.

Gli interessi, infatti, sono annoverati tra i “frutti” dal comma 3 dell’art. 820 c.c.[1], il quale definisce frutti civili “quelli che si ritraggono dalla cosa come corrispettivo del godimento che altri ne abbia. Tali sono gli interessi dei capitali […]”.

L’esigenza di una specifica disciplina degli interessi si è manifestata fin dai tempi del diritto romano, il quale conosceva un’apposita actio ex stipulatu[2], volta ad ottenere quanto promesso con la stipulatio usurarum[3].

Nonostante la loro disciplina fosse già prevista in epoca risalente, essa è perennemente al centro del dibattito dottrinale e giurisprudenziale, in quanto la circolazione del danaro rappresenta un elemento centrale della contemporanea realtà economica.

Il legislatore, infatti, è costretto frequentemente a riformarne la disciplina, al fine di adattarla ai repentini mutamenti economici, novellando soprattutto in materie “sensibili” come la legislazione bancaria.

Tale aggiornamento legislativo recentemente investito anche il fenomeno dell’anatocismo. 

 

2. L’ANATOCISMO

L’anatocismo[4] è il fenomeno per il quale gli interessi scaduti vengono capitalizzati e producono altri interessi.

Un primo tentativo di disciplinare tale fenomeno, definito usurae usurarum, risale proprio al diritto romano[5],  per il quale, prima di essere espressamente proibito e punito da Giustiniano, era ammesso entro stringenti limiti.

La previsione di esso, quantunque oggetto di pattuizione avente forma scritta, è oggi vietata dall’art. 1283 c.c., il quale prevede tre sole eccezioni al generale divieto di anatocismo: esso è ammesso

– in presenza di “usi contrari” al divieto;

– in caso di domanda giudiziale;

– in presenza di una convenzione espressa e successiva alla scadenza per gli interessi dovuti da almeno sei mesi.

Agevole risulta l’analisi delle fattispecie di anatocismo giudiziale e convenzionale, essendo i presupposti chiaramente scolpiti dalla norma; alcune precisazioni, invece, si rendono necessarie circa l’anatocismo cd. “usuario”, in quanto il tema risulta oggetto di una recente riforma[6] che ha sollevato dubbi interpretativi.

Nell’alveo del consentito anatocismo usuario, infatti, una parte della dottrina suoleva sussumere l’anatocismo cosiddetto “bancario” disciplinato dall’art. 120 del t.u.b.[7].

Tale tesi è stata a lungo condivisa anche dalla tradizionale giurisprudenza di merito, ma è stata oggetto di importanti prese di posizione ad opera della Suprema Corte[8] sul finire del secolo scorso.

Il giudice di ultima istanza, infatti, ha più volte sancito la nullità delle clausole solitamente inserite nei contratti di conto corrente bancario con cui si prevedeva la capitalizzazione trimestrale degli interessi.

Tali clausole, non solo sarebbero inique nella parte in cui prevedono fasce temporali diverse per la capitalizzazione degli interessi attivi e passivi a tutto vantaggio dell’istituto bancario; bensì, non sarebbero neanche espressione di un “uso contrario” al divieto di anatocismo, tale da giustificare la loro sottrazione al generale divieto di cui all’art. 1283 c.c.

Infatti, gli usi contrari suscettibili di derogare al ricordato divieto, non sono i meri usi negoziali di cui all’art. 1340 c.c.[9], bensì lo sarebbero esclusivamente i veri e propri usi normativi cui agli artt. 1[10] e 8[11] delle preleggi.

Questi ultimi devono consistere nella “ripetizione generale, costante ed uniforme di un determinato comportamento accompagnato dalla convinzione che si tratta di un comportamento giuridicamente obbligatorio, in quanto conforme ad una norma dell’ordinamento giuridico[12].

L’inserimento delle citate clausole nei contratti bancari, invece, non si basa su una opinio iuris ac necessitatis; bensì, esso deriva da un progressivo adeguamento dei clienti ai moduli predisposti degli istituti di credito, la cui sottoscrizione costituisce un presupposto indefettibile per accedere al servizio bancario.

Proprio per arginare il fenomeno e rendere il rapporto bancario meglio rispondente a canoni di equità, il legislatore è intervenuto nuovamente[13] per riformare l’art. 120 del t.u.b., sia con la legge di stabilità per il 2014, sia con il D.L. n. 18 del 2016, convertito nella legge n. 49 del 2016.

La legge di stabilità per il 2014 ha scolpito nel riformato art. 120 t.u.b. l’obbligatorietà di una normativa temporale uniforme per gli interessi attivi e passivi delle banche ed ha introdotto l’espresso divieto per gli interessi capitalizzati di produrre ulteriori interessi.

Tale ultima previsione, scolpita nella lettera b dell’art. 120 t.u.b., piuttosto che sopire il dibattito dottrinale sull’anatocismo bancario, ha generato un duplice filone interpretativo: una parte la accoglieva come il definitivo riconoscimento del divieto di anatocismo bancario in ogni sua forma; un’altra parte vedeva in essa una formulazione troppo contraddittoria per trovare attuazione.

La questione sembrava definitivamente risolta grazie all’intervento della Suprema Corte di Cassazione[14], con la quale si affermava tassativamente l’abolizione dell’anatocismo bancario sia trimestrale, sia annuale.

In pratica nella formulazione dell’art. 120 T.U.B. rivisitato dalla precedente legge di stabilità 2014 e dalla citata unanime giurisprudenza gli interessi bancari maturavano giornalmente e la banca aveva il diritto di chiederne il pagamento solo al momento della chiusura del rapporto, non potendo reputarsi il credito liquido ed esigibile ai sensi dell’art. 1194 c.c. prima di tale momento.

Il problema della capitalizzazione degli interessi bancari appariva eliminato.

 

3. LA RIFORMA DEL 2016 E LA RELATIVA DELIBERA DEL CICR

La questione sembra riaperta all’indomani del recente D.L. n. 18 del 2016, convertito nella legge n. 49 del 2016, il cui art. 17-bis innova la precedente formulazione dell’art. 120 T.U.B., prevedendo che “gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale; per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento, per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido”.

Quale applicazione di tale intervento legislativo, il CICR ha emanato una delibera contenente la disciplina dettagliata del fenomeno.

A tale proposito, nel dare attuazione alle disposizioni di legge, la delibera del CICR emessa il 03.08.2016 stabilisce:

– che gli interessi sono contabilizzati separatamente dal capitale;

– che, in linea con la legge, gli interessi debitori divengono esigibili dal 1° marzo dell’anno successivo a quello in cui sono maturati; in ogni caso prima che gli interessi maturati diventino esigibili, si richiede che al cliente venga assicurato un periodo pari ad almeno 30 giorni da quando egli abbia avuto effettiva conoscenza dell’ammontare degli interessi stessi; in questo modo il cliente ha a disposizione un lasso temporale adeguato per pagare il debito da interessi senza risultare inadempiente;

– che, ribadendo quanto già previsto in norma primaria, è consentito che il cliente e la banca possono pattuire – al fine di evitare il pagamento della mora con l’avvio di azioni giudiziarie- il pagamento degli interessi con addebito in conto a valere sul fido (con conseguente produzione di interessi su quanto utilizzato per estinguere il debito da interessi)”.

Le novità risultanti dal combinato disposto della legge n. 49 del 2016 con la citata Delibera del CICR appaiono evidenti.

In primo luogo, anche se con esclusivo riferimento ai contratti  di apertura di credito regolata in conto corrente e conto di pagamento, vi è stata una reintroduzione “parziale” del fenomeno anatocistico, ora consentito per gli interessi di mora[15].

Si ammette un accordo preventivo in deroga all’art. 1283 c.c., il quale tra le eccezioni al generale divieto di anatocismo annovera la sola convenzione successiva alla scadenza.

È logico aspettarsi il proliferare di richieste da parte del sistema bancario di “concordare” gli addebiti periodici degli interessi sul conto.

Presumibilmente si farà ricorso a formule contrattuali predisposte per la sola adesione su moduli uniformi, che verranno “proposti” alla clientela, già muniti della clausola che consente di trattenere le somme versate sul conto non appena gli interessi annuali siano diventati esigibili[16].

Il diffondersi di tale prevedibile pratica, “permessa” dalla forte deroga al generale divieto di anatocismo introdotta con l’analizzata delibera, lascia presagire una “sonora” riapertura di un dibattito pronto a sollevare più problemi interpretativi di quelli che la riforma stessa tentava di risolvere.

 


[1] Art. 820 c.c. “Frutti naturali e frutti civili.

1. Sono frutti naturali quelli che provengono direttamente dalla cosa, vi concorra o no l’opera dell’uomo, come i prodotti agricoli, la legna, i parti degli animali, i prodotti delle miniere, cave e torbiere.

2. Finché non avviene la separazione, i frutti formano parte della cosa. Si può tuttavia disporre di essi come di cosa mobile futura.

3. Sono frutti civili quelli che si ritraggono dalla cosa come corrispettivo del godimento che altri ne abbia. Tali sono gli interessi dei capitali, i canoni enfiteutici, le rendite vitalizie e ogni altra rendita, il corrispettivo delle locazioni”.

[2] L’actio ex stipulatu è un’actio in personam concessa allo stipulator nei confronti del promissor che non avesse adempiuto all’obligatio derivante da una stipulatio.

[3] La stipulatio usurarum consentiva il pagamento del mutuum mediante promessa formale di corrispondere degli interessi, il cui importo era regolato dalle Leges Fenebres.

[4] Dal greco “anà”-di nuovo, “tokòs”-interesse.

[5] “Anatocìsmus”, o “usurae usurarum”, indicava proprio il fenomeno della produzione di interessi da parte degli interessi già scaduti.

[6] Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, comma 629 (legge di stabilità 2014) ha modificato l’art. 120, comma 2, del D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario), introducendo una disciplina innovativa in materia di anatocismo.

[7] Art. 120 T.U.B., comma 2, lettera b “2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:

a) nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori, comunque non inferiore ad un anno; gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti;

b) gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale; per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento, per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido:

1) gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1° marzo dell’anno successivo a quello in cui sono maturati; nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili;

2) il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l’addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili; in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale; l’autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l’addebito abbia avuto luogo”.

[8]  Cass. civ., sez. I, n.2374 e n. 3096 del 1999.

[9] Art. 1340 c.c. “Clausole d’uso.

Le clausole d’uso s’intendono inserite nel contratto, se non risulta che non sono state volute dalle parti”.

[10] Art. 1 preleggi “Indicazione delle fonti.

Sono fonti del diritto: 1) le leggi; 2) i regolamenti; 3) (abrogato) 4) gli usi”.

[11] Art. 8 preleggi “Usi.

Nelle materie regolate dalle leggi e dai regolamenti gli usi hanno efficacia solo in quanto sono da essi richiamati”.

[12] TORRENTE A., SCHLESINGER P., “Il diritto privato e le sue fonti” in “Manuale di diritto privato”, Giuffrè editore, 2015.

[13] Si ricordi il precedente intervento: l’art. 25 del d.lgs. n.392 del 1999 con il quale, oltre alla possibilità di sanatoria retroattiva delle clausole di capitalizzazione trimestrale, poi dichiarata incostituzionale per eccesso di delega dalla Consulta, ha rimesso ad una delibera del CICR la determinazione dei criteri e delle modalità per la produzione di interessi anatocistici nei contratti bancari.

[14] Cfr. Cass. Sent. n. 9127 del 2015

[15] Il riformato art. 120 del T.U.B. recita “[…] salvo quelli di mora […]”.

[16] Cfr. Andrea Sganzerla, “Delibera CICR 3 agosto 2016 e completamento art. 120 del TUB” in “Diritto24” de “IlSole24Ore” del 18.08.2016

Di Monte Emanuele

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