L’adempimento previsto dall’art. 17 L’art. 17 della l. 12.3.1999, n. 68 si configura come requisito di partecipazione e non come condizione dell’aggiudicazione e pertanto le relative certificazioni vanno presentate all’atto della presentazione delle doman

Lazzini Sonia 10/04/08
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ricordiamo che:
 
<L’art. 17 della l. 12.3.1999, n. 68, prevede che le imprese sia pubbliche che private che partecipano a gare per appalti pubblici o intrattengono rapporti convenzionali o di concessione con pubbliche amministrazioni sono tenute a presentare preventivamente la dichiarazione che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, nonché apposita certificazione degli uffici competenti da cui risulti l’ottemperanza alle norme poste a tutela dei disabili, pena l’esclusione>
 
il Tar Sicilia, Catania con la sentenza numero 409 del 2  marzo 2007  ci offre però un ulteriore spunto di riflessione:
 
<Tuttavia, è stato anche affermato che in mancanza di una procedura ad evidenza pubblica espressamente e dettagliatamente disciplinata, ove l’ente appaltante faccia ricorso a trattativa privata, ancorché “procedimentalizzata” possa prescindersi dalla rigorosa applicazione dell’art. 17 e sia sufficiente che la prescritta dichiarazione, che va resa “preventivamente”, sia prodotta dall’impresa prima della conclusione della gara, caratterizzata da minor grado di formalità e che, per tale caratteristica, mal si presta ad essere “eterointegrata” dalla richiamata disposizione di legge>
 
 
a cura di *************
 
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia – Sezione staccata di Catania (II sez. interna)
 
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
sul ricorso n. 2388 del 2006 R.G. proposto dalla ******à Coop. ***, in persona del legale rappresentate pro-tempore, rappresentata e difesa dall’ Avv. ***************, con domicilio eletto in CATANIA via Ventimiglia, n. 288, presso lo studio dell’Avv. ******************** (studio Fiume)
 
contro
 
-Comune di Sant’Angelo di Brolo, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. **************, elettivamente domiciliato in Catania, Piazza Iolanda, 1 presso lo studio dell’Avv. ****************;
 
e nei confronti di
 
******à ***, rappresentata e difesa dall’Avv. ************, selettivamente domiciliato in Catania, via Loi n. 46, presso lo studio dell’Avv. ****************;
 
per l’annullamento
 
del provvedimento di aggiudicazione della gara a trattativa privata indetta con lettera di invito del 25.5.2006 per l’affidamento del servizio di assistenza domiciliare anziani.
 
Visto il ricorso introduttivo del giudizio;
 
Visti tutti gli atti di causa;
 
Designato relatore per la pubblica udienza del 21 febbraio 2007 il Consigliere Dott.ssa **************;
 
Uditi gli Avvocati delle parti come da verbale;
 
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
 
FATTO
 
La ricorrente deduce di aver preso parte, insieme ad altre tre ditte, alla trattativa privata per l’affidamento del servizio di assistenza domiciliare anziani presso il Comune intimato, gara aggiudicata alla ******à Coop. *** che non aveva però prodotto, così come le altre concorrenti, la certificazione prevista dall’art. 17 della l. 68/1999.
 
Nonostante le doglianze della ricorrente, la Commissione non riteneva sussistente alcuna irregolarità.
 
Afferma in ricorso che la norma richiamata è immediatamente vincolante per le stazioni appaltanti, a prescindere dal richiamo specifico contenuto nel bando di gara e che, secondo la prevalente giurisprudenza, il rispetto della stessa costituisce un requisito di partecipazione alla gara che va attestato al momento di presentazione della domanda e non al momento della stipulazione del contratto.
 
Resistono in giudizio sia il Comune che la controinteressata, quest’ultima eccependo anche la inammissibilità del ricorso.
 
All’udienza del 21 febbraio il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
 
DIRITTO
 
Il ricorso non merita accoglimento.
 
L’art. 17 della l. 12.3.1999, n. 68, prevede che le imprese sia pubbliche che private che partecipano a gare per appalti pubblici o intrattengono rapporti convenzionali o di concessione con pubbliche amministrazioni sono tenute a presentare preventivamente la dichiarazione che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, nonché apposita certificazione degli uffici competenti da cui risulti l’ottemperanza alle norme poste a tutela dei disabili, pena l’esclusione.
 
La giurisprudenza maggioritaria ritiene che l’adempimento previsto dall’art. 17 cit. si configuri come requisito di partecipazione e non come condizione dell’aggiudicazione e che pertanto le relative certificazioni vadano presentate all’atto della presentazione delle domande di partecipazione alla gara ( C.d.S., V, n. 3733/2002; VI, n. 4202/2003).
 
E’ stato anche affermato che la norma ha carattere imperativo e integra il bando che non contiene la specifica clausola di assolvimento dell’obbligo derivante dalla richiamata normativa ( C.d.S. V, n. 3148/2004,n. 7555/2004).
 
Tuttavia, è stato anche affermato che in mancanza di una procedura ad evidenza pubblica espressamente e dettagliatamente disciplinata, ove l’ente appaltante faccia ricorso a trattativa privata, ancorché “procedimentalizzata” possa prescindersi dalla rigorosa applicazione dell’art. 17 e sia sufficiente che la prescritta dichiarazione, che va resa “preventivamente”, sia prodotta dall’impresa prima della conclusione della gara, caratterizzata da minor grado di formalità e che, per tale caratteristica, mal si presta ad essere “eterointegrata” dalla richiamata disposizione di legge (C.d.S. VI, 6368 del 15.11.2005).
 
Il Collegio condivide tali ultime considerazioni.
 
Nella fattispecie, pertanto, nessuna esclusione poteva essere disposta dalla gara, fermo restando che la Cooperativa aggiudicatrice è tenuta prima della stipula del contratto da fornire la certificazione di cui al richiamato art. 17.
 
Conclusivamente, il ricorso va rigettato, con compensazione delle spese di giudizio tra le parti per giusti motivi.
 
P.Q.M.
 
Il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia – sezione staccata di Catania (Sez.2°), rigetta il ricorso in epigrafe.
 
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
 
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
 
Così deciso in Catania nella Camera di consiglio del 21 febbraio 2007.
 
 L’ESTENSORE    IL PRESIDENTE
 
       ***********************                   ********************
 
 
Depositata in Segreteria il 02 marzo 2007
 
 

Lazzini Sonia

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