L’acquisto in proprietà dell’autovettura (che è la cosa principale) comporta, ai sensi dell’art. 818 Cod. Civ., anche l’acquisto in proprietà dei relativi documenti. Cassazione civile , sez. III, 11 novembre 2002 , n. 15810

sentenza 28/05/09
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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vito               ***********   – Presidente –
Dott. *******            VARRONE       – Consigliere –
Dott. *******            **********    – Rel. Consigliere –
Dott. *****              *****         – Consigliere –
Dott. *****************  *****         – Consigliere –
ha pronunciato la seguente
                              SENTENZA
sul ricorso proposto da:
***  ****,  elettivamente  domiciliata  in  ROMA   VIA   DELLA
CONCILIAZIONE 44, presso lo studio  dell’avvocato  *******  ********,
che la difende anche disgiuntamente agli avvocati ********  ********,
MARCO MINGIONE, giusta delega in atti;
                                                       – ricorrente –
                                contro
FORD ITALIA SPA, in persona del  legale  rappresentante  Avv.  ******
Imperiali, elettivamente domiciliata in ROMA LUNGOTEVERE MICHELANGELO
9, presso lo studio dal dell’avvocato  *******  MANFREDONIA,  che  la
difende giusta delega in atti;
                                                 – controricorrente –
avverso la sentenza n.  552-98  della  Corte  d’Appello  di  BRESCIA,
Sezione II Civile, emessa il 24-06-98 e depositata il 02-10-98  (R.G.
355-97);
udita la relazione della causa  svolta  nella  pubblica  udienza  del
06-05-02 dal Consigliere Dott. ******************;
udito  l’Avvocato  *****  **********  *******  (per  delega  Avv.  A.
PUGLIESE);
udito l’Avvocato Massimo MANFREDONIA;
udito il P.M. in persona del  Sostituto  Procuratore  Generale  *****
*******  *******  che  ha  concluso  per  l’accoglimento  p.q.r.  del
ricorso.

Fatto
Il 23-2-1993 *** Rita comprò dalla concessionaria ***************** s.r.l. un’autovettura nuova e ne pagò integralmente il prezzo di L. 60.000.000. Poco tempo dopo la Crema Motori fu dichiarata fallita. I documenti necessari per l’immatricolazione del veicolo erano rimasti in possesso della concedente Ford Italia s.p.a., che rifiutò di consegnarli alla ***. Ad istanza di quest’ultima il Tribunale di Crema, in composizione monocratica, ordinò, ai sensi dell’art. 700 Cod. *********., alla Ford Italia di consegnare i documenti alla istante. La Ford Italia propose reclamo, esponendo di aver venduto la vettura alla sua concessionaria Crema Motori con riserva di proprietà e di non aver percepito il prezzo del bene. Negò, quindi, d’essere tenuta alla consegna dei documenti.
Il Tribunale, in composizione Collegiale, confermò il provvedimento cautelare. La *** introdusse il giudizio di merito e chiese, inoltre, la condanna della Ford Italia al risarcimento dei danni.
Contumace la Ford Italia, il Tribunale, con sentenza del 24-1-1997, rilevato che nelle more i documenti erano stati consegnati dalla Ford Italia alla ***, dichiarò cessata sul punto la materia del contendere e condannò la Ford Italia al pagamento della somma di L.
21.000.000 in favore della *** a titolo di risarcimento. La Ford Italia ha proposto appello, riproponendo la tesi difensiva precedentemente prospettata e chiedendo, inoltre, in via riconvenzionale, che la *** fosse condannata a consegnarle, oltre ai documenti, anche l’autovettura. Con sentenza del 2-10-1998 la Corte di Brescia, in riforma della sentenza del Tribunale, ha condannato la *** a consegnare alla Ford Italia l’autovettura e i documenti, osservando che nessuna norma di legge imponeva alla Ford Italia di consegnare alla *** i documenti del veicolo.
Ricorre la *** con tredici motivi. Resiste la Ford Italia con controricorso, illustrato anche da memoria.

Diritto

I motivi del ricorso, quantunque contrassegnati con i numeri da uno a dodici, sono in realtà tredici, perché il secondo motivo non è stato numerato.
Col primo motivo la ricorrente denunzia violazione dell’art. 669 novies c. III Cod. *********. Sostiene che la Corte di merito, avendo disposto la consegna dell’autovettura e dei relativi documenti alla Ford Italia senza revocare il provvedimento cautelare, che aveva disposto la consegna dei documenti dalla Ford Italia alla ***, avrebbe creato un contrasto di provvedimenti che dovrebbe "essere risolto con la correlativa declaratoria di illegittimità e conseguenti provvedimenti da parte della Corte di Cassazione". La prospettazione, oltre ad essere inconcludente (non essendo seguita da alcuna specifica indicazione dei "provvedimenti" che questa Corte dovrebbe emettere sul punto) è, comunque, infondata, giacché la Corte territoriale, affermando l’insussistenza del diritto della *** di ottenere dalla Ford Italia la consegna dei documenti, ha reso inefficace (Cass., 27-1-1999, n. 13292) il provvedimento cautelare con cui il Tribunale aveva disposto il contrario.
Col secondo (non numerato) motivo la ricorrente denunzia violazione dell’art. 102 Cod. *********. in relazione all’art. 1394 Cod. Civ. Sostiene che il contraddittorio processuale avrebbe dovuto essere integrato nei confronti del fallimento della Crema Motori e lamenta che la Corte di merito non abbia, per questa ragione, dichiarato nulla la sentenza di primo grado. La doglianza è priva di fondamento perché tra la ***, la Ford Italia e la Crema Motori (fallita) non sono ravvisabili gli estremi del litisconsorzio necessario.
Col sesto ("rectius" settimo) motivo, che per consequenzialità logica va a questo punto esaminato, la ricorrente denunzia violazione degli artt. 115 Cod. *********., 1153 e 1477 Cod. Civ., nonché vizi motivazionali. Sostiene che, avendo essa *** acquistato in buona fede ed in base a titolo idoneo, ai sensi dell’art. 1153 Cod.
Civ., la proprietà della autovettura, i documenti di quest’ultima avrebbero dovuto ritenersi da lei legittimamente acquisiti. Lamenta che la Corte di merito abbia considerato l’acquisto in proprietà dell’autovettura da parte della *** alla stregua di una mera ipotesi e solo per pervenire all’erronea affermazione che, quand’anche tale ipotesi si fosse realizzata, non per ciò solo avrebbe potuto ritenersi che la Ford Italia fosse obbligata a consegnare i documenti alla proprietaria del veicolo. La doglianza è fondata. I documenti necessari alla immatricolazione di una autovettura, in quanto preordinati a consentirne l’uso ordinario, e cioè la circolazione, si pongono rispetto al veicolo in rapporto di complementarietà funzionale e ne costituiscono, quindi, pertinenza.
Di conseguenza l’acquisto in proprietà dell’autovettura (che è la cosa principale) comporta, ai sensi dell’art. 818 Cod. Civ., anche l’acquisto in proprietà dei relativi documenti. La Corte territoriale avrebbe, quindi, dovuto verificare se nel caso in esame si fosse concretamente realizzata la fattispecie acquisitiva prevista dall’art. 1153 Cod. Civ., non senza considerare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui se un bene mobile, pur dovendosi iscrivere in pubblici registri, non è stato invece ancora iscritto, ai sensi dell’art. 815 Cod. Civ., si applica l’art. 1153 Cod. Civ. e non già l’art. 1156 Cod. Civ.; e pertanto, se colui al quale viene alienato tale bene, da chi appare legittimato, è in buona fede al tempo dell’acquisto – da presumersi (art. 1147 Cod. Civ.) e non esclusa dalla mancanza dei documenti necessari per utilizzarlo – ne acquista la proprietà mediante il possesso (Cass. 6-10-1997, n. 9714 – Cass. 16-5-1997, n. 4328). Se nel giudizio di appello tale indagine fosse stata svolta ed avesse sortito esito positivo la Corte di merito avrebbe necessariamente dovuto trarne le conseguenze innanzi precisate in ordine alla individuazione del soggetto cui competeva la proprietà dell’autovettura ed anche la proprietà dei documenti dell’autovettura medesima.
L’accoglimento del motivo testè esaminato, comportando l’esaurimento del tema principale della controversia, rende superfluo l’esame dei residui motivi del ricorso, che appaiono prospettati in via evidentemente subordinata e che devono, quindi, considerarsi assorbi.
La impugnata sentenza va, dunque, cassata in relazione al punto investito dalla censura accolta, con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Brescia, che terrà conto degli svolti rilievi e si uniformerà al principio di diritto innanzi enunciato e provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il primo e secondo motivo del ricorso, accoglie il sesto e dichiara assorbiti gli altri. Cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per la liquidazione delle spese, ad altra sezione della Corte d’Appello di Brescia.
Roma, 6-5-2002

sentenza

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