L’accesso ai gradi di Ufficiale generale e il sindacato del giudice

sentenza 28/01/10
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Considerato che nello scrutinio per l’accesso ai gradi di ****************** concorrono, ordinariamente, tutti candidati aventi certamente un alto profilo umano, professionale e di carriera, può ritenersi sindacabile l’operato dell’Amministrazione soltanto allorquando emergano macroscopici errori di valutazione e non anche quando la differenza tra i candidati stessi diventi quasi impalpabile, residuando, all’evidenza, in tali ipotesi null’altro che la competenza esclusiva di merito della Commissione Superiore di Avanzamento a scegliere l’Ufficiale Superiore più idoneo ad assumere le diverse e più onerose funzioni di ******************.

Riferimenti:

Consiglio di Stato, sez. IV, 13/01/2009, n. 104

 

N. 00104/2010 REG.DEC.

N. 04145/2008 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

 

DECISIONE

 

Sul ricorso numero di registro generale n. 4145 del 2008, proposto da:

Leone Leo, rappresentato e difeso dall’avv. *************** con la quale è domiciliato in Roma, piazza Gondar n. 22;

 

contro

 

Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi 12;

nei confronti di

 

***************, rappresentato e difeso dagli avv. ******************** e ************, con domicilio eletto presso il secondo di detti difensori, in Roma, ****************** n. 3;

 

per la riforma

 

della sentenza del TAR Lazio – Roma -Sezione I^ bis- n.1011 del 5 febbraio 2008, resa tra le parti, concernente gli atti del giudizio di avanzamento, per il 2006, al grado superiore di Generale del Corpo sanitario Aeronautico;

 

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Generale ***************

Viste le memorie difensive prodotte dall’appellante e dai resistenti Ministero della Difesa e OMISSIS;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 ottobre 2009 il Cons. Guido Romano e uditi per le parti gli avvocati *********, l’avvoccato dello Stato ******** e l’avv. ******;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

 

FATTO e DIRITTO

 

Con ricorso al TAR del Lazio, integrato da successivi motivi aggiunti, il Colonnello del ruolo normale del Corpo Sanitario Aeronautico in s.p.e ********* impugnava tutti gli atti relativi al giudizio di avanzamento per il 2006 al grado di Generale del Corpo Sanitario Aeronautico, a seguito dei quali il ricorrente è stato ritenuto idoneo, ma collocato in graduatoria in posizione non utile (3° posto) per la suddetta promozione, ritenendoli illegittimi.

Con sentenza del 5 febbraio 2008, n. 1011 il predetto Giudice di prima istanza ha rigettato detto ricorso sulla base di motivazione che così può essere riassunta:

– è infondato il motivo di ricorso con il quale è stata dedotta l’erroneità, in senso assoluto, del punteggio attribuito perché il ricorrente, pur avendo conseguito giudizi di “eccellente”, non risulta avere conseguito nelle singole schede valutative le più elevate aggettivazioni fissate dalla normativa vigente; inoltre, perché nel grado di colonnello ha avuto soltanto otto citazioni su 18 documenti caratteristici;

– è infondato il motivo di ricorso con il quale è stata dedotta l’erroneità in senso relativo del punteggio perché il ricorrente non ha dimostrato che lo scavalcamento di cui si duole sia avvenuto a documentazione invariata, né che i titoli vantati sia dal ricorrente stesso che dal controinteressato abbiano trovato diverso apprezzamento da parte della CSA.

Con l’appello in epigrafe il Col. ***** contesta entrambi detti profili di motivazione e sostiene che il Giudice di prime cure avrebbe, da un lato, fatto applicazione acritica della giurisprudenza in materia di avanzamento al grado superiore del personale militare e, dall’altro, avrebbe altrettanto acriticamente aderito alle valutazioni operate dall’Amministrazione.

Con successiva memoria ha, poi, ulteriormente ribadito le proprie tesi difensive, invocando a sostegno giurisprudenza ritenuta favorevole alle proprie ragioni.

L’Amministrazione della Difesa si è costituita in giudizio riproponendo con memoria le tesi difensive già svolte in primo grado, sul presupposto che le argomentazioni sviluppate con l’appello sarebbero identiche a quelle già proposte con il ricorso di primo grado.

Il controinteressato ***************** con memoria ha affermato: – che erroneamente il ricorrente pretenderebbe che il Giudice amministrativo rifaccia lo scrutinio di avanzamento, in quanto ciò sarebbe impedito dalla legge che consentirebbe soltanto un sindacato c.d. debole sulle valutazioni ampiamente discrezionali di competenza dell’Amministrazione; che, in ogni caso, le valutazioni espresse, non essendo ictu oculi contrastanti con i dati di servizio e di carriera dei due aspiranti, sarebbero insindacabili nel merito.

All’udienza pubblica del 27 ottobre 2009 l’appello è stato rimesso in decisione.

L’appello è infondato per le seguenti considerazioni.

Rileva preliminarmente il Collegio come, in questa sede, il Colonnello ***** -diversamente da quanto dedotto in primo grado circa l’asserita sussistenza di vizi di eccesso di potere, sia in senso assoluto (stante, a suo dire, l’evidente carenza di un’adeguata valutazione del suo curriculum) sia in senso relativo (perché la Commissione Superiore di Avanzamento (di seguito: CSA) non avrebbe correttamente proceduto alla comparazione dei candidati alla promozione)- delimiti sostanzialmente l’ambito delle proprie critiche alla sentenza impugnata soltanto al secondo dei suddetti profili di doglianza (eccesso di potere in senso relativo), come emerge dalle concrete argomentazioni esposte nell’appello, concernenti esclusivamente il raffronto delle posizioni dei candidati ***** e ****** e lo “scavalcamento” che avrebbe ingiustamente subito il primo di detti Ufficiali in ragione del fatto che nell’avanzamento per il 2004 il primo avrebbe vantato una posizione potiore in graduatoria, rispetto a quella del secondo (******).

Orbene, proprio seguendo detta linea argomentativa dell’appellante emerge come questi non colga nel segno con le sue critiche tenuto conto che già nel precedente scrutinio per l’avanzamento allo stesso grado di ******** per l’anno 2005 era stato collocato in graduatoria in posizione deteriore (4° posto) rispetto al ****** (2° posto), così verificandosi a favore di quest’ultimo la stessa condizione di vantaggio rivendicata oggi dal ***** con la (unica) censura di eccesso di potere in senso relativo svolta in questa sede. Tutto ciò, in disparte il rilievo che, peraltro, al predetto giudizio del 2005 -al quale lo stesso **************** in un primo momento si era giurisdizionalmente ribellato- questi ha, poi, prestato sostanziale acquiescenza, allorquando ha dichiarato, con formale istanza notificata alle controparti, la propria sopravvenuta carenza di interesse alla decisione dell’appello proposto avverso la sentenza del TAR che aveva respinto il ricorso per l’annullamento dei relativi atti ed ha conseguentemente chiesto a questa stessa Sezione di prenderne atto (con riferimento all’appello n. 4894 del 2008), cosa che è intervenuta con decisione adottata nella stessa odierna Camera di Consiglio.

Inoltre, ritiene il Collegio di non poter condividere neppure la critica secondo la quale il Giudice di prima istanza avrebbe errato a non ritenere del tutto ingiustificati, alla luce degli effettivi titoli posseduti dai due Ufficiali, i diversi (rispetto al 2004) giudizi espressi per il 2006, tenuto conto che meritano piena condivisione le analitiche considerazioni svolte dal primo Giudice sulla correttezza del complessivo quadro di valutazione delineato per ciascuno dei due Ufficiali in questione.

Infatti, alla luce degli atti procedimentali versati in giudizio, emerge che, diversamente da quanto sostenuto dall’appellante, alcuna discrasia sussiste tra detti atti ed i giudizi espressi dalla CSA, trovando sufficiente e razionale motivazione i punteggi attribuiti, sia al candidato ******, sia al candidato *****, nell’esercizio di un potere di valutazione di merito che, come è noto, può essere fatto oggetto di sindacato giurisdizionale soltanto allorquando emerga che, applicando lo stesso criterio valutativo, a candidati aventi gli stessi titoli, siano stati attribuiti punteggi differenti.

Nella specie, è da escludere che vi fosse per l’anno 2006 una macroscopica preponderanza di elementi di valutazione a favore del ***** (rispetto al ******) che possa consentire al Giudice di contraddire l’operato (di merito) dell’Amministrazione nella (effettuata) scelta dell’Ufficiale da promuovere, tenuto conto che, ad esempio, come ben rileva parte appellata, in numerose schede valutative, pur conclusesi con l’attribuzione della massima qualifica finale, sussistono pur tuttavia anche riserve ed attenuazioni di ottimalità che hanno impedito l’attribuzione delle più elevate aggettivazioni fissate dalla normativa vigente.

In conclusione, avuto presente che nello scrutinio per l’accesso ai gradi di ****************** concorrono, ordinariamente, tutti candidati aventi certamente un alto profilo umano, professionale e di carriera, può ritenersi sindacabile l’operato dell’Amministrazione soltanto allorquando emergano macroscopici errori di valutazione -che nella specie si è già escluso che siano stati commessi- ma non anche quando la differenza tra i candidati stessi diventi quasi impalpabile, residuando, all’evidenza, in tali ipotesi null’altro che la competenza esclusiva di merito della CSA a scegliere l’Ufficiale Superiore più idoneo ad assumere le diverse e più onerose funzioni di ******************.

Può, dunque confermarsi che l’appello è infondato e può disporsi, quanto alle spese del presente grado di giudizio, che le stesse siano integralmente compensate tra le parti, sussistendo, attesa la natura del contenzioso, giusti motivi per non porle a carico della parte soccombente.

 

P.Q.M.

 

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, respinge l’appello. Spese compensate.

 

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

 

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 ottobre 2009 con l’intervento dei Signori:

 

Costantino Salvatore, Presidente

 

**************, Consigliere

 

*****************, Consigliere

 

<p*************i, Consigliere

 

Guido Romano, Consigliere, Estensore

 

 

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

Il Segretario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 13/01/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

 

Il Dirigente della Sezione

sentenza

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