Iva: reverse charge generalizzato oltre i 10mila euro?

Redazione 24/03/17
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Novità in arrivo in ambito Iva: la Commissione Europea ha presentato una proposta per generalizzare il meccanismo del reverse charge (o “inversione contabile“) alle cessioni di beni e servizi di importo superiore ai 10mila euro in tutti i settori economici.
La proposta, se accettata, si applicherà agli Stati membri che presentano maggiori problemi di evasione Iva fino al 30 giugno 2022. Il meccanismo non sarà obbligatorio ma a richiesta, e gli Stati che ne beneficeranno dovranno introdurre obblighi di comunicazione elettronica più efficaci.
Vediamo allora in cosa consiste la proposta e cosa potrebbe cambiare.
Che cos’è il reverse charge e come funziona?
Prima di tutto, chiariamo che cos’è il meccanismo del reverse charge dell’Iva.
L’inversione contabile è un particolare sistema di applicazione dell’Iva che prevede che l’obbligo dell’imposizione fiscale passi dal venditore all’acquirente. In sostanza, con il reverse charge il venditore emette fattura senza addebitare l’Iva e indica che l’operazione è soggetta a inversione contabile (con la seguente scrittura in partita doppia: “Credito verso compratore per cessione di beni/prestazione di servizi“). L’acquirente integra quindi la fattura ricevuta indicando l’aliquota Iva relativa al tipo di operazione fatturata.
A differenza del venditore, dunque, con il meccanismo del reverse charge l’acquirente registra due operazioni, una per l’acquisto del bene o del servizio e una per l’autofattura dell’Iva.
Sia il venditore sia l’acquirente, è importante notare, devono essere soggetti passivi Iva. Il regime non è quindi applicabile, ad esempio, tra un’azienda e un cittadino privo di partita Iva.
In arrivo il reverse charge generalizzato in tutti i settori?
La proposta dell’Unione Europea COM (2016) 811 dunque, presentata per la prima volta il 21 dicembre scorso, prevede che l’inversione contabile sia generalizzata a tutte le transazioni interne degli Stati membri di importo superiore ai 10mila euro. La misura, se approvata, sarà temporanea e funzionerà in delega al regolare meccanismo Iva fino al 30 giugno 2022.
L’applicazione generale del reverse charge servirebbe a contrastare il fenomeno sempre più incontrollato dell’evasione Iva e interverrebbe in aiuto dei Paesi ad alto rischio che ne facessero richiesta. Questi Paesi dovranno però presentare un tax gap Iva 2014 superiore di almeno 5 punti percentuali alla media europea e un livello di frodi carosello superiore al 25% del tax gap.
Inoltre, le Nazioni che faranno richiesta del reverse charge generalizzato dovranno attestare che le altre misure di controllo non si sono rivelate sufficienti a contrastare gli illeciti e impegnarsi a mettere in atto obblighi adeguati ed efficaci di comunicazione elettronica.

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A che settori si applica il reverse charge oggi?
L’inversione contabile in Italia è disciplinata dall’art. 17, commi 5 e 6, del DPR 633/1972 (cosiddetto “Decreto Iva“). Oggi, il reverse charge si applica ai seguenti ambiti di applicazione:

cessioni imponibili di oro da investimento e cessioni di materiale d’oro;
cessioni di prodotti semilavorati o di purezza pari o superiore a 325 millesimi;
prestazioni di servizi nel settore edile da soggetti subappaltatori;
cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato;
cessioni di apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile;
cessioni di personal computer e loro accessori;
cessioni di materiali direttamente provenienti da cave e miniere.

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