Le istituzioni superiori di controllo e giurisdizionali

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Indice

1.Le Istituzioni superiori di controllo e le Istituzioni superiori di controllo con funzioni anche giurisdizionali

Nella normalità dei casi per Isc s’intende Istituzione superiore di controllo badando alla sola funzione di controllo.
Ma si dà il caso che si possa dire e parlare anche di Isc giurisdizionale e cioè Istituzione superiore di controllo avente anche funzioni giurisdizionali e badando ora in questo caso alla sola funzione giurisdizionale.
Vediamo. 
Il titolo d’apertura la dice tutta:le Isc per definizione sono,per l’appunto,le Istituzioni Superiori di controllo e,quindi,Istituzioni soprattutto di controllo.
Esse sono tutte le Istituzioni di questo tipo appartenenti ai diversi Stati sovrani.
Dotate di apposita normativa precipua le Isc godono anche di un proprio peso nel momento in cui costituiscono una delle condicio sine qua non per l’appartenenza all’Unione europea (1) (ad esempio).
Ogni stato dovrebbe essere dotato,quindi,di Isc in assetto di piena indipendenza.
In tali casi si tratta, per l’appunto, e si parla delle sole Istituzioni superiori di controllo.
Ma abbiamo visto che alcune Istituzioni superiori di controllo possono avere anche altre pubbliche competenze,tra le quali quelle giurisdizionali,(e non solo).
Può nascere,e forse sta nascendo,pertanto nel gergo pubblico ed istituzionale la qualificazione nominativa giuridica e istituzionale soggettiva di Isc giurisdizionali.

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2.La diversa ipotesi di raccordo cui danno luogo la funzione di controllo e la funzione giurisdizionale

Decantare ‘l’importanza di una funzione giurisdizionale è inutile in questo caso in quanto si sa che essa può assurgere anche addirittura a Potere dello Stato.
Anzi in tali casi si possono avere ed avanzare anche altri ordini di considerazioni.
Dalla prevalenza della funzione di controllo si puo’ giungere all’avvertita esigenza complementare alla giusta completezza della creazione,se d’uopo,della funzione giurisdizionale anche per una Isc e per e di un dato Ordinamento.
 Poteva darsi orbene che quand’anche fosse prevista la (sola) funzione di controllo in capo ad certo Organo di un dato Ordinamento vi fosse e si ravvisasse però e perciò una carenza comunque nei sistemi di tutela contabili laddove non vi fosse soprattutto anche una funzione giurisdizionale in capo allo stesso Organo menzionato.
Questo hanno rilevato oramai da tempo gli studiosi (2).
 Ed ecco che quasi alla stessa stregua si affaccia nel mondo delle Isc anche l’Isc giurisdizionale.
E’ da qualche tempo la presa di considerazione delle Istituzioni superiori di controllo con funzioni anche giurisdizionali similmente a quanto accade alle originarie Isc.
Partendo dal significato di prevalenza della funzione di controllo e dalla stessa prevalenza della funzione di controllo rispetto,in questi casi,alla funzione giurisdizionale,si è creata parallelamente questa diversa ipotesi di raccordo tra la stessa funzione di cotrollo e la susseguente funzione giurisdizionale.
Sulla base di priorità anche d’ordine temporale,(si disse) una Isc indipendente è innanzitutto una Istituzione di controllo avesse o meno anche funzioni giurisdizionali (3).
Ed ecco che anche sulla base di priorità normative sovranazionali di ordine temporale il menzionato primigenio raccordo sembra essere rispettato seppur però in diversa maniera.
Si affacciano,quindi,al mondo delle Istituzioni superiori di controllo anche le Istituzioni superiori di controllo con funzioni giurisdizionali.
Come è già accaduto per la funzione di controllo delle Istituzioni superiori di controllo ora accade anche per la funzione giurisdizionale di quelle Istituzioni superiori di controllo che ne siano dotate ove,per l’appunto, nel secondo caso di cui trattasi all’attenzione del pertinente mondo sovranazionale c’è anche la funzione giurisdizionale.   
 Le differenza ci sono,la priorità anche temporale fornita alla funzione di controllo ha fatto si che vi fosse anche maggiore copiosità quantitativa normativa e attenzione verso,ora allo stato dei fatti,più la funzione di controllo rispetto alla funzione giurisdizionale.
Ma ciò non significa che non si possa procedere regolamente ed efficacemente..
 Nel momento in cui di sta effettuando e verificando questa diversa ipotesi di raccordo tra funzioni di controllo e funzioni giurisdizionali delle Isc è rispettata la definizione data quando si è detto molto brevemente che Isc significa Istituzione superiore di controllo indipendente e avente o meno funzioni giurisdizionali.
Il contrario della data definizione non potrà mai darsi e,quindi,non vi sarà mai una corrispondenza biunivoca in tal senso in quanto trattasi della consequenzialità di un raccordo che si verifica nell’ambito di una stessa Istituzione.
 La funzione giurisdizionale è una delle funzioni più importanti di uno Stato e,nel caso specifico,dato che in un Ordinamento v’è ne può essere più di una di funzione giurisdizionale,quella delle Istituzioni superiori di controllo complementare come detto nel senso della giusta completezza è considerata in grado di fronteggiare i fenomeni della frode e della corruzione (4).
 A conferma dell’esigenza del raccordo tra funzioni di controllo e funzioni giurisdizionali molto di recente si è registrata la circostanza in base alla quale delle Isc hanno voluto per sé anche funzioni giurisdizionali (oltre alla funzione di controllo).
 Si sono affacciate,quindi,nell’Intosai (l’Organizzazione internazionale delle Istituzioni superiori di controllo che fa capo all’Onu ) anche Isc giurisdizionali che hanno fatto produrre i primi importanti passi:nel 2019,ad esempio,è stato spiccato l’INTOSAI-P-50 contenente “Principi relativi alle attività giurisdizionali delle Isc”.
Sono principi relativi alla funzione giurisdizionale obiettivamente intesa,la sua utilità ed i suoi rapporti con parti chiamate in causa;il tutto nell’ottica del dover essere.
Principi non sconosciuti dalle massime fonti del diritto dei vari Stati sovrani,essi sono tra i primi e più importanti e significativi passi compiuti.
Si prosegue e per ora non si mettono in evidenza ufficiali defiances.

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A cura di Marzia De Donno, Gianluca Gardini e Marco Magri | Maggioli Editore 2022

  1. [1]

    Sul punto:Corte dei Conti europea “Rassegna delle Istituzioni superiori di controllo dell’Ue e dei suoi Stati membri”,eca.europa.eu,2023.

  2. [2]

    Il raccordo tra funzioni di controllo e funzioni giurisdizionali entro la stessa Istituzione fu ravvisato da: Astraldi de Zorzi C.”Le Corti dei Conti europee: esperienze a confronto”,amcorteconti.it,2013.

  3. [3]

    Pressappoco così: Intosai “Statuto dell’Organizzazione internazionale delle Istituzioni superiori di controllo delle finanze pubbliche”,Washington (Dc – Usa),1992.

  4. [4]

    In tal senso la Corte dei Conti “Forum delle Isc giurisdizionali di Lisbona,2021”,corteconti.it,2021.

Roberto Nunziante Cesaro

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