Istanza di riconoscimento della causa di servizio

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Per principio generale, ai fini della decorrenza del termine per la tempestiva proposizione dell’istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, rileva il momento dell’esatta percezione della natura e della gravità della patologia e del suo nesso causale con un fatto di servizio.

Nel caso quindi di sinteticità del referto medico iniziale, è perfettamente lecito che il militare abbia avuto in seguito piena conoscenza tanto dell’esatta natura della malattia quanto della gravità e riconducibilità a fatti di servizio della medesima, il tutto all’esito degli ulteriori accertamenti cui il dipendente in questione si era sottoposto.

E’ il Tar Cagliari, questa volta, a confermare il principio suesposto, mediante la sentenza n° 870/2013.

In punto di fatto era accaduto quanto segue.

I ricorrenti avevano affermato di essere eredi di Tizio deceduto in data 13.11.2012 il quale, fino al dicembre 2009, aveva prestato servizio come addetto ai servizi antincendio presso l’aeroporto militare di Elmas con il grado di Primo Maresciallo dell’Aeronautica Militare.

Il 2 ottobre 2008 il dipendente in questione aveva presentato domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia riscontrata e di corresponsione dell’equo indennizzo.

Con decreto n. 1222/2012 tale domanda non era stata accolta, in quanto asseritamente presentata oltre il termine perentorio di legge ( sei mesi ) dalla piena conoscenza della natura della patologia che, secondo l’amministrazione, il dipendente doveva aver acquisito in data 21.02.2007.

La parte ricorrente aveva quindi proposto il ricorso in commento col quale aveva chiesto l’annullamento del decreto n. 1222/12 con il quale il Capo del II reparto sezione della Direzione generale delle pensioni militari del collocamento al lavoro dei volontari congedati e della leva del Ministero della Difesa aveva decretato di non accogliere l’istanza di riconoscimento della causa di servizio, presentata dal Primo Maresciallo Tizio in data 2 ottobre 2008, del verbale n. 888 della Commissione medica ospedaliera di Cagliari, non conosciuto dai ricorrenti, nella sola parte in cui avesse contenuto l’affermazione che Tizio fosse stato a piena conoscenza della malattia riscontrata antecedentemente.

L’Amministrazione intimata aveva sostenuto l’inammissibilità e l’infondatezza nel merito del ricorso; con successiva memoria l’amministrazione resistente aveva approfondito le proprie argomentazioni insistendo per il rigetto del ricorso.

Tanto premesso, il Tar ha ritenuto fondato il ricorso.

Dice il Tribunale: “…non può essere condiviso l’assunto della Difesa dell’Amministrazione secondo cui la natura della -OMISSIS- può inequivocabilmente trarsi dal referto iniziale, per cui da quel momento il ricorrente sarebbe stato in grado di apprezzare le possibili cause della patologia e le successive indagini cui si è sottoposto il dipendente in questione non avrebbero inciso sulla corretta individuazione da parte della Commissione Medica del momento in cui deve ritenersi insorta la piena conoscibilità della malattia”.

“È noto infatti che ai fini della decorrenza del termine per la tempestiva proposizione dell’istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, rileva il momento dell’esatta percezione della natura e della gravità della malattia e del suo nesso causale con un fatto di servizio”.

Su tale assunto, “ritiene il collegio la ragionevolezza e fondatezza dell’assunto dei ricorrenti secondo cui il dipendente in questione avrebbe avuto conoscenza sia dell’esatta natura della -OMISSIS- e sia soprattutto della gravità e riconducibilità a fatti di servizio della medesima solamente a seguito degli ulteriori accertamenti cui il dipendente in questione si è sottoposto, con

 

conseguente tempestività della domanda in questione avanzata dall’interessato in data 1 ottobre 2007 di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’-OMISSIS- e di corresponsione dell’equo indennizzo”.

Considerata l’estrema sinteticità del referto originario, nel quale si dà semplicemente atto dei rilievi obiettivi risultanti dall’esame senza alcuna considerazione in ordine alla natura e gravità delle patologie riscontrate, deve conseguentemente ritenersi ragionevole ed esatto l’assunto dei ricorrenti secondo cui il dipendente ha avuto piena conoscenza sia dell’esatta natura della malattia sia soprattutto della gravità e riconducibilità a fatti di servizio della medesima solamente a seguito degli ulteriori accertamenti cui il dipendente in questione si è sottoposto, considerato, in particolare, che anche nel successivo referto vengono consigliati ulteriori accertamenti”.

Per le suesposte considerazioni, stante la fondatezza delle censure in proposito avanzate dalla parte ricorrente ed assorbito ogni ulteriore motivo, il ricorso è stato accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati nella parte d’interesse dei ricorrenti.

Pandolfi Francesco

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