Irrilevanza della manifestazione di volontà di adesione alla rete per la sussunzione nella fattispecie di “vendita piramidale”

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Il fenomeno delle c.d. “vendite piramidali” ha destato non poche perplessità in dottrina, naufragate contro gli art. 5 e ss. della legge 173 del 2005.

Questa particolare tipologia di vendita, che fonda il sofisticato meccanismo di guadagno sul “mero reclutamento di nuovi soggetti” piuttosto che sulla “capacità di promuovere la vendita” è ora vietata nell’ordinamento per espressa previsione del Legislatore.

Nel solco della successiva produzione giurisprudenziale di applicazione del citato precetto legislativo si inserisce anche la pronuncia della corte di Cassazione n.37049 del 2012.

Nel caso in esame la Suprema Corte si è espressa sul servizio reso da una società operante principalmente attraverso un sito web e servendosi prevalentemente di mezzi telematici per la creazione della rete di reclutamento.

Il sistema si basava sull’obiettivo di propagazione virale della richiesta di adesione al network, con la vaga prospettiva di premi futuri la cui possibilità di vittoria era strettamente dipendente dal numero di nuove adesioni procurate dall’iscritto.

Il ristoro economico di ciascun iscritto si traduceva quindi in funzione dipendente dal numero di nuovi utenti della rete confluiti grazie all’intervento di quest’ultimo, con conseguente ipotrofia di guadagno in caso di mancata estensione a soggetti terzi.

Elemento scriminante è certamente il carattere prevalentemente estraneo alla vendita, così come codificata dal legislatore, riscontrato nell’operato degli iscritti il cui principale fine era il coinvolgimento nell’iniziativa di soggetti estranei al fine di aumentare, secondo le meccaniche interne previste, la possibilità di vittoria dei premi.

Citando la limpida prosa della Suprema Corte, “l’incentivo economico primario dei componenti si fonda sul mero reclutamento di nuovi soggetti piuttosto che sulle loro capacità di vendere o promuovere la vendita”. La struttura del sistema non comprendeva, alla luce dei rilievi in sentenza, alcun diretto collegamento ad attività di vendita.

Nella trattazione unitaria dei motivi di doglianza dei ricorrenti, la Corte dichiara il modello prospettato rientrante nella fattispecie prevista dall’art. 5 della legge 173/2005.

Il sistema posto in essere è, quindi, in espressa violazione di norma valida ed applicabile. Interessante rilievo è certamente quello relativo alla volontarietà di adesione al sistema.

Perplessità del ricorrente si appuntano sulla volontà legittimamente manifestata dagli iscritti e sulla sua possibilità di influire sull’istituto della vendita piramidale.

Dalla lettura della norma citata non si riscontra alcun riferimento che possa dar luogo all’accoglimento del preteso esonero dall’applicazione della norma, pur nell’indubbio significato metagiuridico della volontarietà di adesione.

La corte si è quindi espressa negativamente sul motivo di ricorso, ribadendo chiaramente l’impossibilità di addurre tale condotta quale causa giustificatrice, nel silenzio sul punto del Legislatore.

Se ne deduce, anche nel caso in esame, la totale irrilevanza della volontarietà, considerato l’attrito ineliminabile tra istituto e precetto imperativo.

E’ dato storico il moltiplicarsi de facto di nuove forme affini alla vendita piramidale, con profili diversificanti che sono di volta in volta determinanti per la sussunzione nel modello prospettato al cit. art. 5. La legge, al comma successivo del medesimo articolo, dichiara vietata anche qualsiasi altro sistema in cui la fonte di guadagno sia “il puro e semplice reclutamento di altre persone”.

Nella coscienza di ipertrofia del fenomeno, il legislatore concede un’elencazione generica, forse suscettibile di considerazione in termini di non tassatività (“operazioni,giochi, piani di sviluppo, “catene di Sant’Antonio”).

La terminologia polisemica ha ovvie ragioni di prevenzione e delinea una distinzione sostanziale rispetto a forme che, per caratteri peculiari differenti, sono invece ammesse in seno all’ordinamento, quale il Multi Level Marketing.

Con la pronuncia di cui in premessa cessano le perplessità possibili sul qualificarsi della volontarietà di adesione alla rete di reclutamento nel caso di “vendite piramidali” quale parametro di esonero dalla qualificazione in capo al modello espressamente vietato dal legislatore, stante l’assoluta irrilevanza del fattore in esame.

Avv. Gambetta Davide

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