Invalidità civili -conflitto di giudicati – sentenza sfavorevole seguita da plurimi pagamenti in via esecutiva- sentenza successiva favorevole ai ministeri convenuti- prevalenza del secondo giudicato-ripetizione dell’ indebito a far data dal primo pagamen

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Nell? ambito del contenzioso assistenziale, la fenomenologia illecita e gravemente foriera di danni all? erario, delle plurime cause identiche e/o connesse presenta particolari risvolti allorquando la prima pronunzia resa ante D. Leg. vo n. 112/1998 nei confronti dei Ministeri convenuti Tesoro-Interno sia sfavorevole e seguita da plurimi pagamenti in via esecutiva senza soluzione di continuit?. Il ch? presuppone che detta sentenza non sia mai stata trasmessa per il pagamento in via amministrativa. Se ad essa segue a distanza ravvicinata ovvero ancorch? ad alcuni anni di distanza, una seconda sentenza favorevole alla amministrazione per la quale evidentemente non ? stato eccepito dalla difesa erariale l? esistenza del precedente giudicato in violazione del principio del ?ne bis in idem?, e nella quale si appalesi peraltro che dall? accertamento medico ? legale disposto in sede giudiziale sia emerso che parte ricorrente giammai versava in condizioni invalidanti o, comunque, non tali da poter consentire il legittimo riconoscimento della provvidenza dal punto di vista sanitario, si applicano i principi giurisprudenziali di cui al consolidato orientamento della Cassazione secondo cui prevale sempre il secondo giudicato sebbene sfavorevole a controparte. La circostanza che l? attore abbia intentato il primo giudizio avvalendosi del patrocinio legale di avvocato del libero foro differente da quello prescelto nella seconda causa non ha alcun rilievo ai fini delle responsabilit? configurabili nella specie. Pertanto, allorquando la difesa dell? I.N.P.S. ?? seppure assai tardivamente ? abbia cognizione dell? accaduto ? non solo ha l? obbligo di tentare di procedere al recupero dell? indebito, ma anche di inviare informative agli apicali di competenza in ordine a quanto verificatosi perch? vengano presentate le prescritte denunce alla Procura contabile ed a quella penale. In fattispecie siffatta vi sono plurimi profili di responsabilit?: in capo al ricorrente che temerariamente? e ben consapevole della esistenza della seconda pronunzia a lui sfavorevole integralmente, abbia ci? nonostante promosso azioni esecutive in danno prima dei dicasteri convenuti e poi dell? Inps; in capo al suo avvocato che, seppure difensore nel secondo giudizio, abbia posto in esecuzione coattiva il primo titolo ; in capo alla difesa erariale che abbia omesso di eccepire la violazione di giudicato nel secondo giudizio e che abbia omesso di interporre opposizione all? esecuzione ex artt. 615 e 618 bis c.p.c. avverso gli atti esecutivi indebiti sulla base della prima sentenza sfavorevole oramai superata dalla seconda; in capo all? avvocatura dell? Inps che abbia omesso di opporre gli ulteriori atti esecutivi; in capo agli apicali dei dicasteri gi? resistenti e di quelli dell? Istituto che abbiano omesso di denunciare l? accaduto. A ci? aggiungasi che, come avviene di sovente, se emerge anche che i pagamenti in executivis giammai sono stati dichiarati al fisco sia per la sorte ed accessori relativamente all? assistito sia per spese di procedura esecutiva e di precetto in capo all? avvocato difensore, si dovr? anche presentare esposto alla Tributaria per l? evasione fiscale. Come per l? altrettanto, essendo evidente che l? indebito creatosi da plurimi pagamenti indebiti puo? avere notevole consistenza ed essere difficilmente ripetibile, pur non potendosi di certo applicare alcuna sanatoria vertendosi in ipotesi di dolo della parte, ne deriva che si integrano in modo conclamato gli estremi della responsabilit? amministrativa per danno erariale. L? avvocato che abbia promosso le azioni esecutive di cui sopra e che, nonostante diffide dell? Ente a soprassedere ad ulteriori azioni pignoratizie, riscontri negativamente, non potr? non essere oggetto di denuncia all? A.G. e di esposto al Consiglio dell? Ordine per i provvedimenti di competenza? specie laddove evenienze di tal fatta in capo a detto Legale o similari di analoga gravit? siano state gi? riscontrate in molteplici casi. E seppure le procure siano all? incasso ed emerga che le somme corrisposte esecutivamente dai Ministeri a suo tempo ovvero successivamente dall? Inps mai siano state riversate in tutto od in parte sul cliente, ci? concerne i rapporti interni fra professionista e suo assistito configurandosi appropriazione indebita od estorsione a seconda dei casi. In ogni caso la P.A. giammai avrebbe dovuto pagare e giammai queste somme andavano incassate.?

E? palese, altres?, che la ripetizione dell? indebito deve essere effettuata ora per allora nei limiti della prescrizione decennale??? ?e che tutto cio? che non ? ripetibile per intervenuta prescrizione costituisce danno erariale.??

Francaviglia Rosa

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