Invalida l’ipoteca iscritta da Equitalia se mancano modalità e termine d’impugnazione

Serra Leonardo 15/03/13
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E’ invalida e deve pertanto essere dichiara la nullità dell’iscrizione ipotecaria disposta da Equitalia S.p.a. ai sensi dell’art. 77 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 sui beni immobili di proprietà del contribuente, nel caso in cui l’Amministrazione finanziaria non dia a quest’ultimo comunicazione non solo dell’iscrizione dell’ipoteca, ma anche delle modalità e dei termini attraverso cui il soggetto interessato può far valere giudizialmente le proprie ragioni, stante la violazione, nel caso di specie, del disposto ex art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 applicabile anche alla procedura di esecuzione esattoriale.

E’ questo il principio sancito dalla Suprema Corte di Cassazione con la pronuncia della sentenza n. 4777 del 26 febbraio 2013.

Il caso vede un contribuente proporre opposizione, ai sensi dell’art. 617 c.p.c. avanti al Giudice di pace contro la procedura esecutiva promossa da Equitalia S.p.a. per la riscossione di tributi esposti in diverse cartelle esattoriali.

Con l’opposizione il contribuente denuncia altresì l’illegittimità dell’iscrizione di ipoteca da parte di Equitalia S.p.a. sui beni immobili di sua proprietà.

Nell’accogliere l’opposizione spiegata dal contribuente, il Giudice di pace ha, da un lato, dichiarato la nullità dell’iscrizione ipotecaria, ordinandone la cancellazione, e dall’altro, ha disposto l’annullamento delle cartelle esattoriali.

Con il ricorso promosso avanti alla Suprema Corte di Cassazione, Equitalia S.p.a. ha sollevato contesta ora il fatto che il Giudice di pace avrebbe erroneamente applicato il disposto ex art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 all’iscrizione ipotecaria prevista dall’art. 77 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

A tal proposito si rammenta che l’art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, impone alla pubblica amministrazione di indicare il termine e l’autorità cui è possibile ricorrere in ogni atto notificato al destinatario.

Per Equitalia S.p.a. non sussisterebbe l’obbligo di comunicare al contribuente, con l’avviso dell’iscrizione dell’ipoteca, il termine entro il quale proporre opposizione e l’autorità a cui indirizzare l’impugnativa.

Il disposto ex art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 non potrebbe difatti trovare applicazione alla riscossione esattoriale, dal momento che, secondo Equitalia S.p.a., il contribuente si troverebbe in una posizione di subordinazione rispetto all’amministrazione finanziaria in ragione della necessità di soddisfare l’esigenza di pronta realizzazione del credito fiscale, di qui la necessità di assoggettare la procedura ad una disciplina speciale e semplificata.

La Suprema Corte di Cassazione respinge le argomentazioni difensive formulate da Equitalia S.p.a., proprio in ragione delle disposizioni previste dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 che, secondo i giudici di legittimità, dettano una serie di norme a tutela del cittadino nei rapporti con la pubblica amministrazione.

La Cassazione ritiene difatti che le prescrizioni fissate dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 debbano essere ritenute applicabili anche ai rapporti con l’amministrazione finanziaria, nei limiti in cui siano di agevole applicazione e non compromettano nella loro essenza le finalità pubbliche perseguite.

A tal proposito i giudici di legittimità evidenziano che le disposizioni previste in materia di esecuzione esattoriale comprendono strumenti posti a garanzia ed a tutela dei crediti tributari che possono gravemente compromettere i diritti individuali, quali ad esempio il c.d. fermo amministrativo di beni mobili registrati o l’iscrizione di ipoteca sui beni immobili di proprietà dei contribuenti.

La Suprema Corte di Cassazione ritiene essenziale il rigoroso rispetto del principio di legalità in tema di esecuzione esattoriale che deve esplicarsi sia attraverso la severa osservanza delle procedure sia attraverso la possibilità di consentire al contribuente esecutato il diritto di far valere le proprie ragioni.

Si tratta di passaggi procedurali di agevole esecuzione e poco onerosi per l’amministrazione finanziaria che, secondo quanto affermato dai giudici di legittimità, debbono tradursi nella comunicazione al soggetto interessato non solo dell’avvenuta iscrizione dell’ipoteca sui beni immobili di proprietà di quest’ultimo, ma anche delle modalità e dei termini attraverso cui il contribuente può far valere giudizialmente le proprie ragioni,.

Per tali motivi la Suprema Corte di Cassazione ritiene perfettamente applicabile il disposto ex art. 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 all’iscrizione ipotecaria prevista dall’art. 77 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, donde in caso di sua violazione non potrà che essere decretata la nullità dell’ipoteca con conseguente cancellazione della stessa.

Serra Leonardo

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