Interdizioni delle lavoratrici madri, lo spostamento delle mansioni non deve compromettere le finalità economiche dell’impresa

Redazione 06/05/13
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Lilla Laperuta

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alla disciplina relativa all’interdizione delle lavoratrici madri, così come modificata dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. Fra i vari profili si è evidenziato quello relativo al comportamento degli uffici competenti a rilasciare il richiesto provvedimento interdittivo.

Essi dovranno tenere conto sia delle situazioni di rischio individuate dal datore di lavoro sia delle misure adottate dallo stesso in linea con quanto previsto dall’art. 12 D.Lgs. 151/2001. In particolare, la valutazione operata dagli uffici sugli elementi tecnici attinenti ai fattori organizzativi aziendali deve trovare la sua evidente limitazione nel principio sancito dall’art. 2082 c.c. che definisce imprenditore colui che esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione dello scambio di beni o di servizi. L’organizzazione aziendale è, pertanto, finalizzata a uno scopo economico dell’imprenditore e conseguentemente la valutazione relativa alla possibilità di spostamento della lavoratrice madre deve tener conto che il mutamento delle mansioni o l’adibizione a mansioni diverse assicuri comunque condizioni tali da garantire l’efficienza dell’organizzazione aziendale e non comprometta le finalità economiche dell’impresa.

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