Interdittiva prefettizia antimafia

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Massima

L’interdittiva prefettiva antimafia, quale misura a carattere preventivo, prescinde dall’accertamento di singole responsabilità penali nei confronti di soggetti che hanno rapporti con la pubblica amministrazione.

Si fonda sugli accertamenti compiuti dai differenti organi di polizia valutati dal prefetto competente territorialmente.

 

Premessa

Nella decisione del 5 febbraio 2014 n. 570 i giudici del Consiglio di Stato hanno precisato che l’interdittiva prefettizia antimafia, essendo misura a carattere preventivo, prescinde dall’accertamento di singole responsabilità penali nei confronti dei soggetti che (1) hanno rapporti con la pubblica amministrazione.

Essa si fonda sugli accertamenti compiuti dai diversi organi di polizia valutati (2) dal prefetto che sia territorialmente competente.

Tale citata valutazione costituisce l’espressione della discrezionalità che può essere assoggettata al sindacato del giudice amministrativo sotto (3) il profilo della sua logicità in relazione a quella che è l’effettiva rilevanza dei fatti che sono stati accertati.

Nella fattispecie concreta posta all’attenzione dei giudici una società aveva impugnato dinanzi al TAR l’interdittiva antimafia, adottata dal prefetto, nonché la nota con cui la regione aveva disposto, a seguito di decreto prefettizio, l’avvio del procedimento di revoca delle agevolazioni finanziarie richieste per la misura del programma di sviluppo rurale della regione.

Il TAR dichiarava inammissibile l’impugnazione della nota regionale di comunicazione dell’avvio del procedimento di revoca delle agevolazioni finanziarie, in quanto atto di natura endoprocedimentale privo di immediata lesività.

Con ciò è stato respinto il ricorso proposto nei confronti della interdittiva antimafia.

Si appellava la sentenza, ritenendo che non vi erano i presupposti per l’adozione del provvedimento prefettizio, basato sul giudizio prognostico svolto sul conto dei due soci, titolari in parti uguali della società.

Secondo quanto precisato dalla consolidata giurisprudenza (4) l’interdittiva prefettizia antimafia cd. interdittiva antimafia “tipica”, prevista dall’art. 4 del d. lgs. n. 490 del 1994 e dall’art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 (ed oggi dagli articoli 91 e segg. del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159, recante il Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione): costituisce una misura preventiva volta a colpire l’azione della criminalità organizzata impedendole di avere rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione.

Ancora l’interdittiva, trattandosi di una misura a carattere preventivo, prescinde dall’accertamento di singole responsabilità penali nei confronti dei soggetti che, nell’esercizio di attività imprenditoriali, hanno rapporti con la pubblica amministrazione e si fonda sugli accertamenti compiuti dai diversi organi di polizia valutati, per la loro rilevanza, dal Prefetto territorialmente competente

 

Conclusioni

Precisa il Consiglio di Stato nella sentenza de qua che la misura interdittiva, essendo il potere esercitato espressione della logica di anticipazione della soglia di difesa sociale, finalizzata ad assicurare una tutela avanzata nel campo del contrasto alle attività della criminalità organizzata, non deve necessariamente collegarsi ad accertamenti in sede penale di carattere definitivo e certi sull’esistenza della contiguità dell’impresa con organizzazione malavitose, e quindi del condizionamento in atto dell’attività di impresa, ma può essere sorretta da elementi sintomatici e indiziari da cui emergano sufficienti elementi del pericolo che possa verificarsi il tentativo di ingerenza nell’attività imprenditoriale della criminalità organizzata.

Viene, altresì, precisato che gli elementi raccolti non vanno considerati separatamente dovendosi piuttosto stabilire se sia configurabile un quadro indiziario complessivo, dal quale possa ritenersi attendibile l’esistenza di un condizionamento da parte della criminalità organizzata.

Con la decisione in commento il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull’appello, lo respingeva, disponendo anche in ordine alle spese per la compensazione ed ordinando che la sentenza venga eseguita dall’autorità amministrativa.

 

Giurisprudenza

In tema di informative antimafia interdittive è necessario e sufficiente, ai fini della loro adozione, la concomitanza di un quadro di oggettiva rilevanza, dal quale desumere elementi che, secondo un giudizio probabilistico, o anche secondo la comune esperienza, possono far presumere non un’attuale ingerenza delle organizzazione mafiose negli affari, ma un’effettiva possibilità che tale ingerenza sussista o possa sussistere. Nel caso di specie in relazione ai legami familiari, al contesto socio economico in cui operava la società ed in relazione alle circostanze così come ricostruite dalla istruttoria, sussisteva un forte pericolo di condizionamento mafioso della società ricorrente.

Cons. Stato sez. III 29 novembre 2013 n. 5697

 

L’interdittiva prefettizia antimafia costituisce una misura preventiva volta a colpire l’azione della criminalità organizzata impedendole di avere rapporti contrattuali con la p.a.; trattandosi di una misura a carattere preventivo, l’interdittiva prescinde dall’accertamento di singole responsabilità penali nei confronti dei soggetti che, nell’esercizio di attività imprenditoriali, hanno rapporti con la p.a. e si fonda sugli accertamenti compiuti dai diversi organi di polizia valutati, nella loro rilevanza e complessità, dal Prefetto territorialmente competente. 

Tale valutazione costituisce espressione di ampia discrezionalità che può essere assoggettata al sindacato del g.a. solo sotto il profilo della sua logicità in relazione alla rilevanza dei fatti accertati.

Cons. Stato sez. III 7 marzo 2013 n. 1386 

 

Ai fini della cd. interdittiva antimafia “tipica”, anche se occorre che siano individuati (ed indicati) idonei e specifici elementi di fatto, obiettivamente sintomatici e rivelatori di concrete connessioni o possibili collegamenti con le organizzazioni malavitose, che sconsigliano l’instaurazione di un rapporto dell’impresa con la pubblica amministrazione, non è necessario un grado di dimostrazione probatoria analogo a quello richiesto per dimostrare l’appartenenza di un soggetto ad associazioni di tipo camorristico o mafioso, potendo l’interdittiva fondarsi su fatti e vicende aventi un valore sintomatico e indiziario e con l’ausilio di indagini che possono risalire anche ad eventi verificatisi a distanza di tempo.

Cons. Stato sez. III, 19 gennaio 2012 n. 254

 

Con riferimento alla cd. interdittiva antimafia “tipica”, prevista dall’art. 4 del D. Lgs. n. 490 del 1994 e dall’art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 (ed oggi dagli articoli 91 e segg. del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, recante il Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione) la giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, Sezione III, n. 5995 del 12 novembre 2011; n. 5130 del 14 settembre 2011) ha affermato: 1) che l´interdittiva prefettizia antimafia costituisce una misura preventiva volta a colpire l´azione della criminalità organizzata impedendole di avere rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione; 2) che, trattandosi di una misura a carattere preventivo, l’interdittiva prescinde dall´accertamento di singole responsabilità penali nei confronti dei soggetti che, nell’esercizio di attività imprenditoriali, hanno rapporti con la pubblica amministrazione e si fonda sugli accertamenti compiuti dai diversi organi di polizia valutati, per la loro rilevanza, dal Prefetto territorialmente competente

L’interdittiva prefettizia antimafia rientra tra quelle aventi funzione inibitoria, irrogabili dal Prefetto – ai sensi dell’art. 84 del D. Lgs. 159/2011 – nell’esercizio delle pro­prie funzioni in materia di polizia e di sicurezza, contro le ingerenze del crimi­ne organizzato nelle attività economiche e nei rap­porti con le pubbliche ammi­nistrazioni. Si tratta, pertanto, di strumenti anche eccezionali di reazione, pre­visti dalla legislazione antimafia che mirano a salvaguardare beni di primaria e fondamentale importanza per lo Stato, quali l’ordine e la sicurezza pubblica, la libera determi­nazione degli organi elettivi, nonché il buon andamento e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche, contro i pericoli di inquinamento derivanti dalla criminalità organizzata, purché siano commisurati alla gravità del pericolo, al rango dei valori tutelati, e alle necessità da fronteggia­re.

Va precisato, inoltre, che la misura interdittiva de qua ha conservato la riferita natura di strumento di reazione flessibile e tempestivo, di competenza dell’Au­torità amministrativa (pre­fetto), anche in seguito alle modifiche introdotte dal cd. “Codice Antimafia”(D. Lgs. n. 159/2011), il quale dedica il libro II alle «Nuove disposizioni in materia di documentazione an­timafia», con l’obiettivo di riordinare e aggiornare tutta la delicata materia delle verifiche anti-crimi­nalità negli appalti pubblici.

Cons. Stato – Sez. III, 5 ottobre 2011, n. 5478

 

1)     Nell’esercizio di attività imprenditoriali

2)     Per la loro rilevanza

3)     Solamente

4)     Cons. Stato 3 settembre 2012,  n. 4663; Cons. Stato 23 febbraio 2012 n. 1068

Sentenza collegata

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Rinaldi Manuela

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