Eppure, oggi, le Intelligenze Artificiali ( in seguito A.I.) sono in grado di dialogare, di dipingere e di compiere altre attività che abbiamo sempre ritenuto fossero di appannaggio esclusivo dell’uomo.
Sorge quindi, spontaneamente, una domanda: può l’opera di una A.I. essere tutelabile sotto il profilo del diritto d’autore? Può essere brevettabile?
L’opera è brevettabile?
Le legislazioni della maggioranza degli stati sembrano concordare nel ritenere che l’invenzione, l’idea, la creazione siano possibili soltanto grazie all’intervento della mente umana e solo quest’ultima può creare un qualcosa di nuovo, innovativo.
Negli Stati Uniti l’ufficio del registro, confermando la linea di pensiero tradizionale, ha dichiarato che registrerà un’opera originale attribuendo la paternità a condizione che l’opera sia stata creata da un essere umano. Questa decisione è conforme ad un noto precedente giurisprudenziale, e precisamente Feist Publication – Rural Telephone Service Company, Inc. 499 U.S. 340 ( 1991), secondo cui il lavoro intellettuale è fondato nei poteri creativi della mente.
Eppure un’eventuale opera creata da una I.A. è fondata nei poteri creativi della mente, tuttavia questa mente non è umana.
Nella stessa problematica incorrono le eventuali idee brevettabili, atteso che la Legge statunitenze sul punto indica chiaramente come inventore l’individuo. Sul punto occorre evidenziare che già in precedenza la giurisprudenza si è espressa contro l’ottenimento dello status di inventore in capo alle persone giuridiche poiché le persone concepiscono le idee, non le aziende [1] ( Cfr. New Idea Farm Equip. Corp. v. Sperry Corp, 916 F.2d 1561, 1566, N. 4 ( Fed. Cir. 1990).
La giurisprudenza europea
Posizione non dissimile è stata assunta anche dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea secondo cui il carattere di originalità necessario per l’applicazione del copyright deve necessariamente scaturire dalla creazione intellettuale dell’autore ( decisione Infopaq C-05/08).
Ciò premesso, il problema potrebbe risolversi attribuendo al creatore dell’A.I., o all’utilizzatore che ha dato gli input opportuni, la creazione della nuova opera/idea che, eventualmente, potrebbe considerarsi un’opera derivata[2]
Questa soluzione è applicabile fin quando l’uomo sarà necessario al procedimento di creazione dell’A.I ma, e quest’epoca non è certamente lontana, quando l’Intelligenza Artificiale non necessiterò più dell’apporto umano durante la fase creativa?
Il Parlamento Europeo ha invitato la Commissione ad elaborare criteri per definire una creazione intellettuale propria da parte della macchina pertanto, apparentemente, aprendo alla possibilità che il soggetto elettronico sia titolare della proprietà intellettuale tuttavia sorge spontaneo chiedersi chi sarà il beneficiario dei diritti patrimoniali e dei diritti morali?
L’Arabia Saudita ha recentemente concesso la cittadinanza ad un robot, Sophia, e il software Shibuya Mirai ha ottenuto la residenza in Tokyo, Giappone, aprendo quindi ad un nuovo soggetto giuridico: persone elettroniche che potrebbero essere centri di imputazione di diritti morali e patrimoniali.
Altra soluzione potrebbe essere equiparare le opere dei Soggetti Elettronici alle opere orfane di cui al. D.Lgs 10 Novembre 2014, n. 163 in attesa, in questo caso, di capire come la legge possa colmare il vuoto normativo delle opere create esclusivamente dall’A.I. senza alcun intervento umano.
In ogni caso, a parere di chi scrive, l’opera dell’A.I. dovrebbe essere sempre riconducibile, e quindi tutelabile, al creatore dell’A.I. o, in via alternativa e qualora il suo contributo sia stato essenziale, all’utilizzatore apparendo, quantomeno allo stato dell’arte, eccessivo attribuire soggettività giuridica in capo ad un soggetto elettronico.
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Note
[1] Emanuel Quinn, Artificial Intelligente Litigation: Can the Law Keep Pace with the Rise of the Machines?
[2] White paper exploring legal, ethical and policy implication of artificial intelligence, M. Stankovic, Ravi Gupta, B. A. Rossert, G.I. Myers, M. Nicoli,