La persona giuridica nel contesto robotico e il caso Sophia

Scarica PDF Stampa

Negli ultimi anni stiamo assistendo ad un’invasione tecnologica, ogni giorno nascono robot sempre più evoluti, consideriamo Sophia un robot dotato di intelligenza artificiale, sviluppato con un semplice algoritmo e segue un testo precaricato ma dalle sue risposte alle argomentazioni è riuscita a stupire tutto il mondo, infatti, le è stata riconosciuta la cittadinanza dall’Arabia Saudita. Tutti oggi abbiamo un robot a casa, anche un semplice robot aspirapolvere che diventa parte integrante della famiglia con il quale dialoghiamo, gli diamo un nome e quando rimane incastrato in qualche mobile proviamo anche dispiacere. Ci troviamo in una situazione totalmente nuova, anche il diritto si trova inerme, non ha un sistema giuridico connesso alla robotica, e, il parlamento europeo nel 2017 creò le prime linee guida sulla robotica, proponendo di creare una personalità elettronica a questi robot intelligenti. Da qui nasce la questione se proporre una “persona giuridica” anche alla robotica. Possiamo definire la personalità giuridica tutti quei rapporti che avvengono tra le persone fisiche e giuridiche (artificiali). I nostri comportamenti vengono condizionati dalle tecnologie dell’informazione e della comunicazione soprattutto dalla nascita del cyberspazio, infatti, Lessing definì come avvengono le interazioni in questo cyberspazio che generalmente sono date dalla tecnologia anziché dalle classiche regole del diritto. Il parlamento europeo stabilì che un robot è definito intelligente se possiede cinque caratteristiche: i sensori che gli permettono di scambiare dati con l’ambiente; capacità di imparare anche dall’esperienza e di interagire con l’ambiente; un supporto materiale; capacità di adattarsi e infine l’assenza di vita in modo biologico. Al rapporto con le AI abbiamo dedicato il volume “Il nuovo diritto d’autore -La tutela della proprietà intellettuale nell’era dell’intelligenza artificiale”.

Indice

1. I robot e il loro aspetto


Il rapporto tra diritto e tecnologia è complesso, spesso viene spiegato attraverso delle metafore, infatti, i droni spesso vengono considerati come di aeromobili con delle limitazioni nell’utilizzo, oppure i robot chirurgici vengono paragonati alla chirurgia laparoscopica. Una metafora più interessante è quella di pensare i robot in una prospettiva di retorica antropomorfa, questo significherebbe pensare il robot come che fosse un essere umano. Ryan Calo sottolinea tre aspetti importanti dei robot: l’incarnazione, l’emergenza e l’aspetto sociale; questo perché il robot deve stare nel mondo e allo stesso tempo deve condividere l’ambiante con l’uomo. Il ruolo del programmatore diventa fondamentale perché deve riuscire a far capire al robot l’ambiente che lo circonda attraverso i vari sensori, in questo sistema l’incertezza dominerà il mondo robotico perché il robot avrà aspetti fisici che andranno ad interagire con l’ambiente circostante e ciò comporterà delle situazioni anomale e complesse dove non si conosceranno gli esiti. Sarebbe importante pensare al designer del robot, possono essere come camerieri, come animali, etc; ovviamente in base alla forma che assumerà dovrà essere configurato adeguatamente e con elevate performance; come sottolinea il filosofo Mark Coeckelbergh, qui nasce il problema delle agenzie virtuali e delle responsabilità virtuali poiché generalmente l’uomo attribuisce le responsabilità su come il soggetto appare e ha trascorso la sua vita, la stessa cosa avvera nel contesto robotico. Infatti, se consideriamo il robot Sophia è basato su una programmazione molto semplice ma il suo aspetto umano può farci immaginare un robot come una persona fisica, pertanto, questo antropomorfismo della forma può indurci a pensare, erroneamente, a iniziative normative basate su false ipotesi dove il protagonista è lo stesso robot. A prescindere dalla forma a questi robot, l’uomo attribuisce aspetti umani come intelligenza e la conoscenza. Qui si crea una relazione: se aumenta l’autonomia del sistema di questi “soggetti” allo stesso tempo aumentano le analogie con l’uomo e tutto ciò rende difficile adoperare il sistema normativo, sia dal punto di vista del dibattito etico che sulle questioni prettamente legali, come ad esempio le attribuzioni delle responsabilità per danni causati dai robot. Al rapporto con le AI abbiamo dedicato il volume “Il nuovo diritto d’autore -La tutela della proprietà intellettuale nell’era dell’intelligenza artificiale”.

FORMATO CARTACEO

Il nuovo diritto d’autore

Questa nuova edizione dell’Opera è aggiornata all’attuale dibattito dedicato all’intelligenza artificiale, dalla Risoluzione del Parlamento europeo del 20 ottobre 2020 alla proposta di Regolamento europeo – AI Act.Il testo si configura come lo strumento più completo per la risoluzione delle problematiche riguardanti il diritto d’autore e i diritti connessi.Alla luce della più recente giurisprudenza nazionale ed europea, la Guida dedica ampio spazio alle tematiche legate alla protezione della proprietà intellettuale, agli sviluppi interpretativi in tema di nuove tecnologie e alle sentenze della Suprema Corte relative ai programmi per elaboratore, alle opere digitali e al disegno industriale.Il testo fornisce al Professionista gli strumenti processuali per impostare un’efficace strategia in sede di giudizio, riportando gli orientamenti giurisprudenziali espressi dalla Cassazione civile nel corso del 2023.Completano il volume un Formulario online editabile e stampabile, sia per i contratti che per il contenzioso, un’ampia Raccolta normativa e un Massimario di giurisprudenza di merito, legittimità e UE, suddiviso per argomento.Nell’area online saranno messi a disposizione del lettore anche il testo del final draft con gli ulteriori sviluppi relativi al percorso di approvazione del Regolamento AI Act, e la videoregistrazione del webinar del 23 febbraio, in cui parleremo con l’Autore delle sfide legali emerse con l’avvento dell’AI anche mediante l’analisi di casi studio significativi.Per iscriverti all’evento gratuito clicca qui Andrea Sirotti GaudenziAvvocato e docente universitario. Svolge attività di insegnamento presso Atenei e centri di formazione. È responsabile scientifico di vari enti, tra cui l’Istituto nazionale per la formazione continua di Roma e ADISI di Lugano. Direttore di collane e trattati giuridici, è autore di numerosi volumi, tra cui “Manuale pratico dei marchi e brevetti”, “Trattato pratico del risarcimento del danno”, “Codice della proprietà industriale”. Magistrato sportivo, attualmente è presidente della Corte d’appello federale della Federazione Ginnastica d’Italia. I suoi articoli vengono pubblicati da diverse testate e collabora stabilmente con “Guida al Diritto” del Sole 24 Ore.

Andrea Sirotti Gaudenzi | Maggioli Editore 2024

2. L’Intelligenza artificiale e l’aspetto biologico


Ad oggi non ci sono leggi connesse alla personalità robotica ma essendo che i robot possono avere comportamenti imprevedibili è necessario riconoscergli la personalità legale, ciò comporta che: innanzitutto, non c’è una definizione di autonomia nel mondo robotico poiché questa autonomia può essere comparata all’imprevedibilità. Tutto ciò comporta a tre sistemi di autonomia robotica: un’autonomia come coscienza che determina il libero arbitrio e di conseguenza si identifica con un agente; la capacità di interagire con l’ambiente e, infine, la capacità di apprendere. L’autonomia viene spiegate filosoficamente, infatti Kant inventò il concetto di moralità come autonomia; rifiutando la diseguaglianza della qualità morale fa di ogni soggetto il proprio legislatore, cioè ogni soggetto riesce a valutare il suo agire senza necessità di essere giudicato da altri. Da questo concetto si evince che un robot non possiede questa caratteristica e pertanto non può essere qualificato con un agente autonomo. Allo stesso tempo l’autonomia può essere vista come la capacità di svolgere dei compiti senza una supervisione. Valutiamo l’auto autonoma, il robot aspirapolvere qui il robot ha un’autonomia “debole” poiché si rifà a un programma precaricato a differenza di un essere umano che ha un’autonomia definita “forte”; il robot solo apparentemente può sembra un agente fisico e mentale, non è biologico. Sarebbe più corretto identificarlo con “emergenza” quando il robot esegue un comportamento inaspettato e non programmato; dove tutto dipende dall’aspettativa di che osserva, ad esempio si sa che l’aspirapolvere robot riesce a muoversi solo sulle superfici lineari se invece riuscisse a salire anche dei gradini in questo caso supera le aspettative dell’acquirente. Anche se il robot si basa sulla programmazione possono nascere comportamenti inaspettati. L’autonomia può essere comparata anche alla capacità di apprendimento; l’intelligenza artificiale parte da un dato grezzo in modo tale da acquisirne la conoscenza, questo sistema può avvenire anche senza supervisione, il sistema, ad ogni nuovo tentativo, svolge il compito in modo sempre più efficiente; questo sistema di intelligenza artificiale è stato basato sul modello biologico; infatti, possiede una rete neurale artificiale, ovviamente è solo ispirato al modello biologico ma non può essere comparato ad esso. Nell’applicare una disciplina giuridica alla robotica è necessario che questa venga applica a chi possiede una reale autonoma (l’uomo) e no a chi esprime la sensazione di autonomia (il robot).

3. Persona giuridica o apparenza


Attraverso un’analisi pragmatica emergono i tratti di questa particolare personalità giuridica; infatti, la personalità giuridica si scinde dal substrato umano, considerando quest’aspetto è impossibile negare la personalità di un robot. Lo Stato e il sistema giuridico subiscono delle trasformazioni con un processo di razionalizzazione dove attraverso le macchine pensano a un sistema sociale autonomo. Ipotizziamo che la personalità elettronica nasce dalle problematiche connesse ai risarcimenti per eventuali danni però si crea una contraddizione interna al diritto tra la forma giuridica dell’impresa e il sistema economico. Il problema di fondo della personalità giuridica è che invece di valutare i diversi ambiti di operatività dei robot ci si basa su un soggetto astratto unificato in un modello giuridico. Un sistema del genere potrebbe comportare che la responsabilità di eventuali danni, che dovrebbe essere attribuiti ai programmatori, sarà applicata a terze persone che si trovano a condividere uno spazio con quel robot. Nel 2021 la commissione europea ha presentato una proposta per il regolamento sull’intelligenza artificiale, da una linea giuridica sullo sviluppo e la commercializzazione di intelligenze artificiali però in questa proposta non si evince nulla sulla personalità giuridica elettronica. La strada sarà lunga per la creazione di un sistema giuridico adeguato a questi sistemi robotici ma sicuramente stanno lavorando per mettere le prime basi su un sistema così complesso e in continua evoluzione.

Potrebbero interessarti anche:

Federico Sorbello

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento