Infortunio sul lavoro e responsabilità del committente (Cass. n. 14207/2013)

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Massima

In tema di responsabilità per infortunio sul lavoro, ed al fine di accertare la responsabilità dell’impresa committente per aver richiesto al dipendente dell’appaltatrice un lavoro, non rientrante nell’appalto, in relazione al quale si sia verificato l’infortunio, la valutazione sulla riconducibilità all’appalto dell’operazione che stava svolgendo il dipendente e l’accertamento del fatto che tale operazione gli fosse richiesta dall’impresa committente, non rientrano nell’ambito del giudizio di legittimità, ove non vengano segnalati specifici vizi motivazionali e non venga precisato se, quando, come e – in questo caso – con che esito, la questione di fatto sia stata proposta nel giudizio di merito.

 


1. Questione

Il Primo giudice ha stabilito che l’incidente mortale occorso al dipendente doveva imputarsi per i 25% al medesimo lavoratore, per i 25% all’altro dipendente e per i 50% al committente, per cui il Tribunale condanna in solido questi ultimi due e la suddetta compagnia assicuratrice al risarcimento del danno al congiunto del dipendente.

A seguito di ciò, è stato presentato il ricorso in appello che ha rifondato parzialmente la sentenza respingendo la domanda nei confronti dell’altro lavoratore e condannando la società e per essa l’impresa assicuratrice a una somma ridotta.

Viene presentato ricorso in Cassazione, il quale è stato rigettato.

 

2. Orientamento giurisprudenziale e responsabilità del committente

In tema di appalto, è di regola l’appaltatore che risponde dei danni provocati a terzi ed eventualmente anche dell’inosservanza della legge penale durante l’esecuzione del contratto, attesa l’autonomia con cui egli svolge la sua attività nell’esecuzione dell’opera o del servizio appaltato, organizzandone i mezzi necessari, curandone le modalità ed obbligandosi a fornire alla controparte l’opera o il servizio cui si era obbligato, mentre il controllo e la sorveglianza del committente si limitano all’accertamento e alla verifica della corrispondenza dell’opera o del servizio affidato all’appaltatore con quanto costituisce l’oggetto del contratto. In tale contesto, pertanto, una responsabilità del committente nei riguardi dei terzi risulta configurabile solo allorquando si dimostri che il fatto lesivo sia stato commesso dall’appaltatore in esecuzione di un ordine impartitogli dal direttore dei lavori o da altro rappresentante del committente stesso – tanto che l’appaltatore finisca per agire quale nudus minister privo dell’autonomia che normalmente gli compete -, ovvero quando si versi nella ipotesi di culpa in eligendo, la quale ricorre qualora il compimento dell’opera o del servizio siano stati affidati ad un’impresa appaltatrice priva della capacità e dei mezzi tecnici indispensabili per eseguire la prestazione oggetto del contratto. Nello stesso senso altresì Cass. civ., 19 aprile 2006 n. 9065. In sostanza, in base al suddetto principio, perchè possa configurarsi la responsabilità del committente è necessario che questi, esorbitando dalla mera sorveglianza sull’opera oggetto del contratto, abbia esercitato una concreta ingerenza sull’attività dell’appaltatore al punto da ridurlo al ruolo di mero esecutore.

 

 

Rocchina Staiano
Dottore di ricerca; Docente all’Univ. Teramo; Docente formatore accreditato presso il Ministero di Giustizia e Conciliatore alla Consob con delibera del 30 novembre 2010; Avvocato. E’ stata Componente della Commissione Informale per l’implementamento del Fondo per l’Occupazione Giovanile e Titolare di incarico a supporto tecnico per conto del Dipartimento della Gioventù.

Sentenza collegata

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Staiano Rocchina

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