Informative su fototrappole: intervento del Garante

Viola la privacy il comune che installa “fototrappole” per accertare violazioni della normativa sull’abbandono dei rifiuti senza fornire le idonee informative di primo e di secondo livello.

    Indice

  1. I fatti
  2. La valutazione del Garante
  3. La decisione del Garante

>>>Ordinanza ingiunzione n. 214 del 9 giugno 2022<<<

1. I fatti

Un reclamante aveva segnalato al Garante per la protezione dei dati personali che il Comune di Policoro effettuava dei trattamenti dati in violazione della normativa privacy. In particolare, detto Comune aveva installato e utilizzato un sistema di videosorveglianza con il quale aveva registrato le immagini raffiguranti il reclamante, in virtù delle quali aveva provveduto ad irrogare a quest’ultimo tre sanzioni amministrative per tre episodi di abbandono di rifiuti solidi urbani. Il reclamante lamentava che non erano stati installati dal Comune degli idonei cartelli contenti l’informativa privacy ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento Europeo (GDPR) e che i suoi dati personali erano stati conservati oltre il periodo consentito, in quanto la visualizzazione delle immagini relative ai tre episodi era avvenuta a distanza rispettivamente di 82, 79 e 64 giorni dalla registrazione delle stesse.

In considerazione del reclamo e dei chiarimenti resi dal Comune, il Garante avviava il procedimento e invitava il Comune a fornire i propri scritti difensivi.

L’Ente pubblico si difendeva sostenendo che le 4 telecamere erano state installate, da soggetto appositamente nominato quale ausiliario di polizia giudiziaria, per la videosorveglianza finalizzata al controllo delle discariche abusive sul territorio comunale e che l’incarico di acquisizione e sviluppo delle immagini era stato dato a 2 agenti di polizia locale quali svolgenti funzioni di polizia giudiziaria per l’accertamento dei reati di abbandono dei rifiuti.

In considerazione di ciò, secondo il Comune, era pienamente legittima la conservazione delle immagini per un periodo superiore a 7 giorni (come previsto dalla normativa in materia di privacy), in quanto alle indagini di polizia giudiziaria si applica il termine previsto dalla apposita direttiva europea n. 2016/680 (e non il GDPR), la quale prevede diversi periodi di conservazione dei dati personali a seconda delle varie fattispecie di reato. In particolare, secondo il Comune, poiché per le fattispecie di abbandono di rifiuti è applicabile la normativa in materia di sanzioni amministrative di cui alla legge n. 689/1981, la quale prevede un termine di 90 giorni per ricorrere avverso dette sanzioni, la conservazione dei dati era possibile per un termine superiore a quelli entro cui il Comune aveva visualizzato le immagini del reclamante.

In secondo luogo, il Comune sosteneva che, in ragione della finalità di accertamenti ed indagini di polizia giudiziaria per cui erano state installate le “fototrappole”, era possibile per il titolare del trattamento omettere l’informativa privacy.


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2. La valutazione del Garante

Per quanto concerne l’informativa privacy, il Garante ha evidenziato come sia ammesso il trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici per poter adempiere ad un obbligo legale cui detto Ente è tenuto oppure per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui l’Ente è investito (all’interno dei quali poteri rientra certamente la gestione dei rifiuti urbani). Tuttavia, il titolare del trattamento è tenuto a rispettare i principi in materia di protezione dei dati personali, fra cui l’obbligo di fornire all’interessato tutte le informazioni previste dagli articoli 13 e 14 del GDPR in forma concisa, trasparente, intellegibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro.

Ebbene, nel caso in cui siano utilizzati dei sistemi di videosorveglianza, il titolare del trattamento deve fornire agli interessati:

  • una informativa di primo livello, attraverso la apposizione di segnaletica di avvertimento in prossimità della zona sottoposta a videosorveglianza, la quale contenga i dati più importanti (quale le finalità del trattamento, l’identità del titolare del trattamento e l’esistenza dei diritti degli interessati), nonché quelle informazioni che potrebbero risultare inaspettate per l’interessato (quale il fatto che i dati vengano trasmessi a soggetti terzi oppure il periodo di conservazione dei medesimi: in quanto la mancanza di tali informazioni ulteriori potrebbe far confidare l’interessato che la videosorveglianza avvenga soltanto in tempo reale senza registrazione dei dati) ed infine un chiaro riferimento su dove reperire le informazioni di secondo livello (come per esempio l’indicazione del sito web dove è presente l’informativa estesa);
  • una informativa di secondo livello, che contenga tutti gli elementi obbligatori di cui all’art. 13 del GDPR e che sia facilmente accessibile per l’interessato.

Nel caso di specie, è emerso che il Comune avesse affisso nelle aree sottoposte a video sorveglianza un cartello non conforme alle indicazioni di cui sopra, in quanto, oltre a contenere un riferimento all’art. 13 del codice privacy ormai abrogato dal 2018, non erano contenuti i riferimenti ai diritti degli interessati, non erano indicate le modalità con cui gli interessati potessero ricevere l’informativa completa sul trattamento di secondo livello.

Inoltre, dall’istruttoria non è emerso che il Comune avesse redatto detta informativa di secondo livello e l’avesse portata a conoscenza degli interessati (per esempio mediante la sua pubblicazione nel sito web istituzionale del Comune).

Per quanto concerne la difesa del Comune, secondo cui nel caso di specie non sarebbe stata necessaria l’informativa privacy in quanto i trattamenti dati sarebbero stati eseguiti nell’ambito di attività di polizia giudiziaria, il Garante ha ritenuto che, posto che le violazioni contestate al reclamante fossero delle violazioni amministrative per illecito conferimento di rifiuti, l’attività di accertamento (e quindi di trattamento dati) compiuta dalla Polizia locale del Comune fosse estranea all’attività di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria.

In considerazione di ciò, a tali trattamenti dati si applica la normativa di cui al GDPR e quindi anche le disposizioni sulla informativa da rendere agli interessati.

Infine, per quanto concerne la conservazione delle immagini del reclamante raccolte mediante il sistema di videosorveglianza, il Garante ha ricordato che la normativa privacy prevede che il titolare del trattamento deve individuare il periodo di conservazione e adeguatamente motivare la propria decisione su tale durata e che le immagini raccolte mediante sistemi di videosorveglianza non possono essere conservate più a lungo di quanto necessario per le finalità per cui sono state acquisite (e comunque dovrebbero essere cancellate dopo pochi giorni).

Nel rispetto di tali principi previsti dalla normativa privacy, il Comune avrebbe quindi dovuto individuare i termini massimi di conservazione delle immagini di videosorveglianza per ciascuna delle finalità perseguite con la loro raccolta e avrebbe dovuto adeguatamente motivare le proprie decisioni su detti termini di conservazione.

Anche in questo caso, inoltre, secondo il Garante, non è applicabile la normativa in materia di dati personali trattati nell’ambito di attività di indagine della polizia giudiziaria, per i medesimi motivi di cui sopra.

3. La decisione del Garante

In base alle suddette valutazioni, il Garante per la protezione dei dati personali ha quindi ritenuto di ingiungere al Comune di provvedere, entro 30 giorni, ad individuare i tempi massimi di conservazione delle immagini sulla base delle finalità perseguite con il sistema di videosorveglianza nonché di fornire agli interessati una idonea informativa di primo livello sul trattamento dei dati personali e di fornire altresì una informativa di secondo livello.

Infine, il Garante ha sanzionato il Comune, per le violazioni sopra accertate, comminando nei suoi confronti una sanzione pecuniaria amministrativa di €. 26.000.

Avv. Muia’ Pier Paolo

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