Infedele attestazione sulla percezione dei redditi ai fini dell’ammissione al gratuito patrocinio: non si tratta di “falso inutile”(Cass.Pen. Sez V n. 42060 del 9 ottobre 2007)

Scarica PDF Stampa
Un recente arresto giurisprudenziale della Suprema Corte consente di fare chiarezza sulla rilevanza penale della falsa (inesatta) attestazione di percezione del reddito, quando quello effettivamente percepito, e non dichiarato dall’istante, consenta comunque a quest’ultimo di rientrare nei limiti di ammissibilità all’istituto del Patrocinio a spese dello Stato.
La sentenza in esame, quella n.42060/07 Sezione V^ pen. del 09.10.2007, in realtà è una pronuncia di inammissibilità, in considerazione delle censure di merito mosse dal ricorrente contro la sentenza impugnata, con la quale la Corte di Appello di Palermo aveva riconosciuto la penale responsabilità “nell’ipotesi di falsa attestazione sulla percezione di redditi, ai sensi dell’art. 5 l.217/90, anche nel caso in cui il reddito realmente percepito avrebbe ugualmente consentito l’ammissione del soggetto beneficiario al gratuito patrocinio”.
La pronuncia del giudice di legittimità, seppure resa incidenter tantum, in realtà si colloca in un filone giurisprudenziale (ved. Cassazione pen. sez. III^, 20 giugno 2006, Contino, n. 236267) che si caratterizza per il suo rigoroso orientamento, evidentemente non estraneo ad esigenze di tutela delle risorse pubbliche, a discapito dei principi generali del diritto penale in materia di falso inutile o innocuo.
L’arresto giurisprudenziale, che ad oggi costituisce il caposaldo di questo nuovo e rigoroso orientamento, è costituito dalla c.d. “sentenza Vitalone”( Cass.pen. sez. III^ n.28340 del 08.08.2006).
In questo caso, appunto, il giudice di legittimità, afferma che il bene giuridico protetto dalla norma, l’art. 5 co. 7 l.217/90 poi trasfuso nell’art. 95 d.p.r. 115/02, è rappresentato dalla pubblica fede che “viene lesa anche nell’ipotesi in cui la dichiarazione dell’istante circa le sue fonti di reddito, pur non decisiva, si appalesi tuttavia falsa”.
Le cadenze argomentative di questa autorevole pronuncia, ripercorrono i nuovi principi giurisprudenziali in materia di dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa al pubblico ufficiale. La Suprema Corte infatti, in questa materia, è da tempo orientata nel senso di ritenere integrato il reato di falsità ideologica pure nel caso in cui quanto dichiarato possa essere altrimenti verificato dal destinatario dell’atto; in tale ipotesi, infatti, si osserva da parte dei giudici, che deve escludersi la configurabilità del falso innocuo, atteso che l’innocuità del falso in atto pubblico non va ritenuta con riferimento all’uso che si intende fare del documento, ma solo se si esclude l’idoneità dell’atto falso ad ingannare comunque la fede pubblica (cfr. Cass.pen. sez. V^, n. 11681 del 30.09.1997 Rv. 209266).
In senso analogo, d’altronde, la Suprema Corte ha già chiarito l’obbligo per l’interessato di comunicare ogni variazione reddituale, anche nel caso in cui tale mutamento consenta comunque di rimanere nei limiti di reddito idonei a consentire l’ammissione all’istituto del patrocinio a spese dello Stato ( ved. Cass. Pen. sez. I^ n.14403 del 25.01.2001 Rv. 218932).
Queste considerazioni sono d’altronde avvalorate dal fatto che, tenuto conto del principio della tassatività dei casi revoca dell’ammissione, per effetto delle disposizioni riprodotte negli artt. 95 e 102 d.p.r. citato, ove non si accedesse a questa opzione ermeneutica, si assisterebbe al paradosso per cui la revoca sarebbe consentita in presenza di un’omessa comunicazione delle variazioni di reddito (anche se ininfluente rispetto al superamento del tetto reddituale) e non già, sebbene ugualmente ininfluente, per l’originaria in veritiera dichiarazione infedele.
La questione è comunque ancora lontana dall’aver trovato un approdo ermeneutico definitivo, se si pensi che anche il Procuratore Generale della Suprema Corte, nell’enunciare le proprie conclusioni nel procedimento di cui alla sentenza in commento, “fiutando” la gravità delle conseguenze sanzionatorie, aveva chiesto, associandosi alle richieste dell’imputato, l’annullamento della sentenza senza rinvio perché il fatto non sussiste.
___________________________
il testo della sentenza in commento si trova nella biblioteca del sito www.anvag.it
 
 
Massimiliano Strampelli
presidente del Comitato per il patrocinio penale dell’A.N.V.A.G. – Associazione Nazionale Volontari Avvocati per il Gratuito patrocinio e la difesa dei non abbienti)

Strampelli Massimiliano

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento