Indennizzo diretto e litisconsorzio obbligatorio del responsabile civile

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Procedura di indennizzo diretto ex art. 149 codice delle assicurazioni e litisconsorzio obbligatorio del responsabile civile

Corte di Cassazione – Sez. III Civ. – Sentenza n. 4994 del 16-02-2023

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Indice

1. La Suprema Corte ritorna

Con la sentenza numero 4994 del 16/02/2023, pres. Travaglino e relatore Vincenti, la Suprema Corte, confermando suoi precedenti orientamenti, in una vicenda riguardante l’azione di risarcimento danni da circolazione stradale, ribadisce che l’art. 144 III comma del Codice delle Assicurazioni è applicabile anche nella procedura di indennizzo diretto ex. art. 149 cda, e quindi nel giudizio promosso dal danneggiato contro il proprio assicuratore.
La vicenda trae origine da una azione tesa ad ottenere il risarcimento del danno fisico patito da un automobilista in seguito ad un incidente della strada. Questi conveniva in giudizio in primo grado il solo proprio assicuratore, senza citare anche il proprietario del veicolo danneggiante.
Come noto, l’art. 144 III comma del Codice delle Assicurazioni dispone che nel giudizio in danno dell’assicuratore è chiamato anche il “responsabile del danno”. La Suprema Corte da tempo ha individuato nel proprietario del veicolo antagonista il responsabile del danno, superando un contrasto tra le corti di merito fra chi lo identificava con il conducente, l’assicurato eventualmente anche non proprietario e il proprietario medesimo. 
Il danneggiato ottiene vittoria in primo e in secondo grado. Ricorre per Cassazione la Compagnia assicuratrice, ex. art. 360 n. 4, per censurare la nullità della sentenza per violazione dell’integralità del contraddittorio.
In particolare l’assicuratore, afferma nel primo motivo di ricorso che il litisconsorzio del proprietario del veicolo è previsto per tutte le azioni disciplinare dal codice delle assicurazioni e, quindi, anche per quella di cui all’art. 149, comunemente detta indennizzo diretto.

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2. La pronuncia

La Suprema Corte, richiamando i propri precedenti conformi (Cass. 21896/2017, Cass. 9188/2018, Cass. 7755/20 e Cass. 14466/2020) ribadisce che “in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli, nella procedura di risarcimento diretto di cui all’art. 149 del Codice delle Assicurazioni, promossa dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore, sussiste litisconsorzio necessario rispetto al danneggiante responsabile analogamente a quanto previsto nell’art. 144 III comma del Codice stesso”.
Afferma la Corte che, ove il responsabile del danno, e quindi il proprietario, non sia stato evocato in giudizio, sussiste violazione del contraddittorio ex. art. 102 cpc con censura rilevabile anche d’ufficio e nullità della sentenza ex. art. 383 III cpc.
Tra le questioni affrontante nella sentenza, infatti, vi era anche la rilevazione del giudicato sul punto sollevata dalla difesa del danneggiato, che evidenziava come nei due giudizi di merito non fosse stata censurata l’integrità del contraddittorio.
Continua la Corte affermando che l’applicazione analogica del 144 III comma al 149, consegue alla necessità di accertare le responsabilità onde consentire agli assicuratori di regolare i loro rapporti nella stanza di compensazione; d’altronde la necessità del contraddittorio è prevista nello stesso articolo 149, ove al VI comma si consente all’assicuratore del danneggiante di intervenire nel giudizio, estromettere l’assicuratore del danneggiato e riconoscere la responsabilità del proprio assicurato; responsabilità che, inevitabilmente, dovrà essere già patrimonio del giudizio in cui intervenire.
La necessità dell’intervento della Corte sorse, a suo tempo, dal dato letterale del I comma dell’art. 149 Cda, ove si parla di azione proposta nei confronti della sola propria impresa di assicurazioni, con formulazione che destò dubbi sulla non applicabilità dell’art. 144 III comma.
In ragione della violazione del contraddittorio, quindi, la Corte cassa la sentenza e rinvia la causa al primo Giudice ex. art. 383 cpc.

Per approfondire

Questo manuale si pone l’obiettivo da un lato di illustrare i lineamenti giuridici della materia comunemente definita “infortunistica” – proponendo una guida pratica dedicata all’attività di raccolta e predisposizione della documentazione necessaria a giustificare le richieste risarcitorie alla compagnia di turno – e dall’altro di fornire valide e utili indicazioni per una corretta gestione della fase della trattativa stragiudiziale.

Michele Allamprese

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