Incidente in metropolitana: è l’azienda dei trasporti a dover provare di aver adottato tutte le misure idonee

Alesso Ileana 27/04/17
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Passeggera rimasta bloccata tra le porte dei vagoni della metropolitana.  È l’azienda dei trasporti a dover provare di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno anche se la passeggera era scesa mentre le porte si stavano oramai chiudendo.
  
Una signora rimane intrappolata tra le porte del vagone mentre scendeva. Si rivolge quindi al Tribunale di Milano chiedendo il risarcimento dei danni contro l’Azienda Trasporti Milanese per il malfunzionamento delle porte che chiudendosi automaticamente le avevano provocato numerose lesioni personali.  Il Tribunale di Milano e poi la Corte d’Appello hanno respinto la richiesta addebitando alla passeggera la colpa poiché aveva ignorato le segnalazioni acustiche di chiusura delle porte e violato il divieto di interporvi degli ostacoli. Tale comportamento colposo liberava l’Azienda dalla presunzione di colpevolezza prevista nel caso di sinistri ai viaggiatori durante il viaggio.

La signora ricorre alla Cassazione sostenendo che i giudici avevano sbagliato ed in particolare donna denuncia sia il malfunzionamento o l’assenza di dispositivi anti-schiacciamento (che consentono la riapertura automatica delle porte prima della partenza del treno in presenza di ostacoli che ne impediscano la completa chiusura), sia la violazione da parte del macchinista dell’obbligo di verificare che tutte le porte fossero chiuse prima della ripartenza del mezzo. Infatti il treno era ripartito ed aveva percorso un breve tragitto prima di fermarsi per consentire alla passeggera di liberarsi.

La Corte di Cassazione accoglie il ricorso della signora affermando che:
-in questo particolare caso la presunzione di colpevolezza e la responsabilità dell’Azienda non sono superate dal concorso di colpa dell’infortunata;
-il concorso di colpa della danneggiata può invece determinare la diminuzione del risarcimento.
-per l’esclusione della responsabilità dell’Azienda è necessario che questa provi di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno e tale prova consiste nel dimostrare che l’evento era imprevedibile e inevitabile pur usando l’ordinaria diligenza.

Sentenza collegata

612749-1.pdf 433kB

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Alesso Ileana

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